Cassation court quashes order for failing to apply agreed fee schedule over statutory tariff due to party agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court quashed the Benevento Tribunal's order regarding lawyer fee liquidation, holding that the agreement between parties prevails over statutory tariffs. The Tribunal had incorrectly applied the DM 55/2014 tariff despite the existence of a written agreement and advance payments proving the mandate. The court ruled that the first ground of appeal was admissible and absorbed the second, while dismissing the third as an impermissible re-evaluation of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2233 c.c.; The agreement between parties regarding professional fees is the preferential criterion for compensation, precluding the judge from applying statutory tariffs when a specific pact exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28706/2021 R.G. proposto da: MAIO MARIA, rappresentata e difeso dall'avv. CALANDRINI ANGIOLETTO -ricorrente- LOMBARDO MARIA GRAZIA -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BENEVENTO n. 1330/2021 depositata il 17/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA L’avv. Maria Maio ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, contro l’ordinanza del Tribunale di Benevento, il quale, investito di domanda di liquidazione dei compensi in forza di convenzione, rivolta nei confronti di Lombardo Maria Grazia, aveva riconosciuto che la professionista avesse provato il conferimento dell’incarico e il rilascio della procura solo in relazione al procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 643 del 2014; in base a tale assunto, in assenza di prova del mandato, ha rigettato la domanda relativamente allo svolgimento dell’attività stragiudiziale, che la professionista assumeva di avere svolto in aggiunta all’attività giudiziale.
Secondo il Tribunale, con riferimento all’attività stragiudiziale, la professionista, oltre a non avere provato uno specifico mandato per lo svolgimento di tale attività, non avrebbe neanche «indicato e provato in che cosa sia consistita l’attività defensionale ulteriore in materia stragiudiziale penale e divorzile». In ordine al procedimento per il n. 643 del 2014 ha riconosciuto congruo, secondo tariffa, la liquidazione del compenso nella misura di € 2.225,00, in luogo della maggiore somma richiesta dal legale di € 4.152,51. Lombardo Maria Grazie è rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente rimprovera al giudice di avere operato la liquidazione secondo tariffa, pure in presenza di determinazione convenzionale del compenso, risultante da preventivo e da scrittura privata entrambi del 29 maggio 2019. Si rappresenta che l’esistenza dell’accordo, esibito a corredo dell’istanza, era stata ampiamente richiamat a nel ricorso iniziale. Con il secondo motivo si denuncia il medesimo profilo della decisione, rimproverando al Tribunale di non avere tenuto conto del preventivo scritto rilasciato al momento del conferimento dell’incarico, anch’esso richiamato nel ricorso.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole del diniego di liquidazione del compenso per le altre attività stragiudiziali: il Tribunale non avrebbe tenuto conto della pluralità di elementi probatori che comprovavano il conferimento dell’incarico e lo svolgimento della relativa attività, confermati anche dal versamento di acconti. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento è idoneo ad assorbire la censura di cui al secondo motivo. L’elencazione, contenuta nel primo comma dell’art. 2233 c.c., dei criteri per la determinazione convenzionale del compenso ha carattere gerarchico (Cass. n. 9514/1996; n. 29212/2019).
Il criterio preferenziale individuato dal legislatore ai fini della determinazione del compenso del professionista è l’accordo delle parti. Il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quanto esista uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio (Cass. n. 29837/2011; n. 4081/2014). L’avv. Maria Maio, nel proporre la domanda, aveva chiaramene richiamato l’accordo inter-partes relativo ai compensi dovuti per le ingiunzioni: il che impediva al giudice, secondo i principi sopra richiamati, di liquidare in base ai parametri stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014, come invece ha fatto.
È inammissibile il terzo motivo. La ricorrente richiama principi di diritto in ordine ai mezzi ammessi ai fini della prova del mandato professionale, sottolineando che è consentito il ricorso anche alla prova per presunzioni. A questo riguarda il motivo pone l’accento su uno scambio di corrispondenza, l’esistenza di preventivi scritti e il pagamento di acconti, riconosciuti dal medesimo Tribunale. Così identificato il senso della censura, se ne deve dedurre che la ricorrente non lamenta un omesso esame di fatti decisivi, nel significato chiarito da questa Corte (Cass.
S.U., n. 8053/2014), ma rimprovera piuttosto al Tribunale di non avere correttamente valutato gli elementi di prova, che comprovavano losvolgimento dell’incarico: in questo senso, però, il motivo è appunto inammissibile, perché aspira a ripetere un giudizio sul merito, qui non ripetibile. Si deve ancora aggiungere che la ricorrente non censura l’ulteriore statuizione del Tribunale secondo cui la professionista non avrebbe neanche indicato in che cosa fosse consistita l’attività professionale ulteriore. Si impone pertanto, in relazione al primo motivo, la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Benevento in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; dichiara inammissibile il terzo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Benevento in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consi