Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9463/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's appeal, ruling that executing debt recovery procedures counts as futile credit recovery attempts under Article 116. The court held that the lawyer failed to prove the client was unreachable before attempting execution. Consequently, the appeal was rejected as the lower court correctly interpreted the statute. The decision clarifies that execution procedures are part of the 'credit recovery' process for office lawyers. This interpretation aligns with established case law regarding fee liquidation. The ruling emphasizes that factual assessments of debt recovery attempts are not subject to cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9463/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Antonio Zonta's appeal against the Trieste Court of Appeal's refusal to liquidate his office lawyer fees. Zonta argued that executing a debt recovery procedure against his client did not constitute a futile attempt required by Article 116 of the 2002 Judicial Expenses Decree. The court ruled that since the client was not irrecoverable, the execution procedure was a necessary step in the credit recovery process, making the lawyer's actions valid. The decision affirmed that the lower court's factual assessment of the debt recovery attempt was not subject to review on appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 116, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Art. 32 disp. att. c.p.p.: The futile attempt to recover professional fees includes the execution procedure when the assisted party is recoverable, entitling the office lawyer to reimbursement of related costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
office lawyer fees futile credit recovery execution procedure judicial expenses decree liquidation of fees unreachable client cassation review compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’opposizione spiegata dall’avvocato Zonta avverso il decreto reso dalla prima sezione penale della stessa Corte, che aveva a sua volta respinto l’istanza di liquidazione del compenso proposta ex art. 116 d.p.r.
Art. 32 disp. att. c.p.p.
Deve poi considerarsi l’art. 32 disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che “[l]e procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese”.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 1
Art. 491 c.p.c.
art. 116 d.p.r. 115/2002
La Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’opposizione spiegata dall’avvocato Zonta avverso il decreto reso dalla prima sezione penale della stessa Corte, che aveva a sua volta respinto l’istanza di liquidazione del compenso proposta ex art. 116 d.p.r.
art. 374 c.p
Secondo il costante orientamento di questa Corte, senza che perciò sussistano i presupposti ex art. 374 c.p.c.
art. 32 disp. att. c.p
Deve poi considerarsi l’art. 32 disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che “[l]e procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese”.
art. 491 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24104 del 2011
115 del 2002 (Cass. n. 24104 del 2011; n.
Cass. n. 30484 del 2017
Cass. n. 7067 del 2018
Cass. n. 11720 del 2019
Cass. n. 22579 del 2019
Cass. n. 5609 del 2019
Cass. n. 2923 del 2020
Cass. n. 8359 del 2020
Cass. n. 5463 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19482/2022 R.G. proposto da: ZONTA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CANNONE NICOLA -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 179/2020 depositata il 08/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L’avvocato Antonio Zonta ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Trieste depositata l’8 febbraio 2022.

L’intimato Ministero della Giustizia ha depositato “atto di costituzione”, senza svolgere utili attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. La Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’opposizione spiegata dall’avvocato Zonta avverso il decreto reso dalla prima sezione penale della stessa Corte, che aveva a sua volta respinto l’istanza di liquidazione del compenso proposta ex art. 116 d.p.r. 115/2002 dall’avvocato Antonio Zonta, nominato difensore d’ufficio di Eleonora Ardetti in un giudizio concluso con sen tenza irrevocabile del 20 settembre 2017, rilevando che il difensore era tenuto a dimostrare di avere effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, quanto meno avviando la procedura esecutiva.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha pronunciato sulla questione, la Corte di Trieste, affermato che non si verte pacificamente in un caso di irreperibilità dell’assistita, l’avvocato era da intendere onerato di comprovare l’inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario. L’unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto l’inutile esperimento nei confronti della parte assistita della procedura esecutiva per il recupero del proprio credito non costituisce adempimento richiesto dalla citata disposizione di legge.

Il ricorrente espone in fatto che l’assistita non aveva retribuito l’attività da lui svolta e di essersi perciò attivato per ottenere l’accertamento del proprio credito professionale, come da sentenza allegata del Giudice di pace di Trieste, e di avere successivamente notificato precetto. La censura sostiene che dal dato letterale della norma citata non è desumibile con sufficiente certezza la volontà legislativa di imporre al difensore di dimostrare anche l’insolvibilità del debitore, escusso forzosamente Il ricorso è infondato. L’art. 116, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), rubricato “Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio”, dispone:

“1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”. Il successivo art. 117, comma 1, del medesimo T.U. (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile, aggiunge: “1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84”.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, senza che perciò sussistano i presupposti ex art. 374 c.p.c. per la rimessione alle sezioni unite, si è affermato che il fatto costitutivo del diritto all’onorario e alle spese da azionare nei confronti dello Stato indicato dal citato art. 116, consistente nell’inutile esperimento delle “procedure per il recupero dei crediti professionali”, comprenda altresì il ricorso alla procedura esecutiva volta alla riscossione. Tali iniziative, peraltro, si rendono necessarie solo ove l'assistito sia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate.

Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha poi diritto altresì al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 24104 del 2011; n. 30484 del 2017; n. 7067 del 2018; n. 11720, n. 22579 e n. 5609 del 2019; n. 2923 e n. 8359 del 2020; n. 5463 del 2022). Deve poi considerarsi l’art. 32 disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che “[l]e procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese”.

La Corte d’appello di Trieste ha dunque deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, dando concretezza all’enunciato normativo "procedure per il recupero dei crediti" nel senso di ritenervi incluso il procedimento esecutivo, il quale ha inizio, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., soltanto con l’atto di pignoramento. In ogni modo, ai fini degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115/2002, la verifica che il tentativo di recupero del proprio credito professionale da parte del difensore di ufficio nei confronti dell’assistito non resosi irreperibile sia stato effettivo discende da un apprezzamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Non avendo l’intimato Ministero svolto utili attività difensive, non si devono regolare le spese del giudizio di cassazione. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 1