Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lawyer fees in criminal proceedings before a judge of peace.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision on lawyer fees in a criminal case was not appealable via cassation for mere legal error. The applicant argued that the judge of peace erred by applying civil procedure rules to a criminal fee dispute, but the court held that such decisions are only reviewable for procedural violations or constitutional breaches. Consequently, the request to overturn the judge of peace's equitable ruling based on a simple violation of law was rejected as it did not meet the strict admissibility criteria for this specific type of judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 D.Lgs. n. 150/2011; Art. 339 c.p.c.: Decisions on lawyer fees by a judge of peace are reviewable by cassation only for procedural violations, constitutional breaches, or lack of motivation, not for simple application of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20247/2021 R.G. proposto da: CHIARIELLO FRANCESCO, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 61, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIA VENEZIA -ricorrente- ZERO PALMA ROSA -intimata- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE TRANI n. 319/2021 depositata il 13/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA È stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza del Giudice di pace di Trani , che ha rigettato la domanda proposta dall’avv.
Chiarello Francesco nei confronti di Zero Palma Rosa per la retribuzione dell’attività di difesa d’ufficio svolta in favore della convenuta in relazione a decreto penale di condanna, che conteneva la nomina del professionista ricorrente quale difensore d’ufficio: con la domanda il professionista aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 495,00, che il Giudice di pace ha rigettato, ritenendo che il difensore avesse svolto un’attività precipitosa, mentre avrebbe dovuto tempestivamente informare l’assistito della facoltà di nominare il difensore di fiducia.
Il Giudice di pace ha disatteso l’eccezione della convenuta, di incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011. Secondo il Giudice di pace la norma, nel prevedere il rito speciale per i pagamenti di onorari professionali, non aveva inciso sulla competenza per valore. Ciò posto, ha rigettato la domanda, rilevando che l’attività del professionista era stata inutilmente precipitosa, tenuto conto della facoltà dell’interessato di nominare un difensore di fiducia. Per la cassazione della sentenza l’avv.
Chiarello ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia la violazione dell’art. 31 delle disp. atti del c.p.p., secondo il quale l’attività del difensore d’ufficio è comunque retribuita. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Intanto si deve precisare che l’art.14 del d.lgs. n . 150 del 2011 riguarda le sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione del procedimento penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali (Cass. S.U., n. 25938/2018; n. 6817/2021). Nel caso in esame è pacifico che la domanda fu proposta per il compenso relativo ad attività svolta in un procedimento penale.
Pertanto, il richiamo di tale norma, operato dal giudice di pace, deve ritenersi improprio, così come è improprio il riferimento alla competenza per valore, che è criterio non applicabile nelle controversiein tema di onorari e diritti di avvocato, per le quali, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, l'unico ufficio giudiziario competente è quello (di merito) adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera ed in tal caso il tribunale decide in composizione collegiale. È stato chiarito che la competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi relativi a controversie decise da tale giudice deve considerarsi esistente anche in assenza di collegialità (Cass. n. 30774/2022).
Ma al di là di tale rilievo, resta il fatto che la sentenza qui impugnata è stata pronunciata a fronte di una domanda di pagamento per l'importo di € 495,00 rientrante quindi nella previsione di cuiall’art. 113, comma 2, c.p.c. , c he impone la decisione secondo equità. È noto che, a seguito della riforma di cui alla L. n. 40 del 2006, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a normadell'articolo 113 cit. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei princìpi regolatori della materia (art. 339, comma 3, c.p.c.).
In una fattispecie analoga a quella oggetto del presente ricorso, questa Corte ha chiarito che, qualora la decisione pronunziata dal giudice di pace secondo equit à non sia appellabile, ma ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. – tale è l’ipotesi della decisione in materia di onorari di avvocato (v. art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011) - deve tornare in vigore la regola, reiteratamente affermata da questa Corte nel regime precedente alla novella di cui alD. Lgs. n. 40 del 2006, secondo cui contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore ad Euro 1.100,00, e perciò da decidere secondo equità, il ricorso per cassazione è ammesso (solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria), ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo invece ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a normadell'art. 360 c.p.c., n. 3, (Cass. sez. un. 15 ottobre 1999, n. 716, coordinata con la sentenza additiva della Corte Cost. 14 luglio 2004, n. 206, nonché ex multisCass.
S.U. n. 10624/2003). Deriva dalle considerazioni che precedono l'inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, che non risponde airequisiti imposti dalla specificità dell'impugnazione di una pronuncia di equità del giudice di pace. Il ricorrente, infatti, denuncia la supposta violazione della disposizione di attuazione del codice di procedura penale, e cioè una mera violazione di legge, che non integra alcuna delle ipotesi identificate dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamate: mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria), ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 . Così dec