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Ordinanza — n. 9388/2023 — snciv Generato dall'IA

Condominium appeal dismissed for failing to prove special fund was established per Civil Code Art. 1135.1.4.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9388/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the condominium's appeal against a Milan court ruling that declared an assembly resolution invalid. The condominium argued the resolution was flawed because it did not explicitly establish a special fund for the €487,000 facade renovation works as required by law. However, the court held that the resolution was valid because the contract with the contractor explicitly stipulated a progressive payment plan tied to work advancement, which legally constituted the mandatory special fund under Article 1135 of the Civil Code. Consequently, the lack of a specific clause naming the fund did not invalidate the assembly's decision.

Regesto Legislator

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Art. 1135, comma 1, n. 4 c.c.; Art. 1137 c.c.: A condominium assembly resolution approving extraordinary works is invalid if it omits the mandatory establishment of a special fund, unless the contract with the contractor explicitly stipulates a progressive payment plan tied to work advancement that legally constitutes the fund.

Parole chiave

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condominium assembly resolution special fund establishment Civil Code Article 1135 extraordinary works approval contractual payment plan nullity of deliberation progressive payment scheme mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 1135, comma 1, n. 4 c.c.
Tale delibera, ha evidenziato il Tribunale, concernendo l’approvazione di lavori di manutenzione straordinaria per complessivi € 487.000,00 (poi variati con un ulteriore intervento aggiungendo l’importo di € 19.420,00), non aveva provveduto alla costituzione del fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n.
Art. 1137 c.c.
Art. 63 disp. att. c.c.
Art. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis c.p.c.
Art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 46 c.p
art. 1137 c.c
art. 63 disp. att. c.c
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9755/2022 R.G. proposto da: CONDOMINIO DI VIA MARINETTI 29 MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato DE DOMINICIS TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato POSANI ALBERTO -ricorrente- contro COSMAI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARNIGLIA PATRIZIA -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 10293/2021 depositata il 13/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Condominio di via Martinetti 29, Milano, ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 10293/2021 del Tribunale di Milano, pubblicata il 13 dicembre 2021. Ha notificato controricorso l’intimato Giovanni Cosmai. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. Il condomino Giovanni Cosmai propose opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dal Condominio di via Martinetti 29 per il pagamento di spese condominiali dell'importo di € 2.605,60 relative alla “gestione straordinaria facciate e balconi”, approvate con deliberazione assembleare del 26 settembre 2017.

Il Giudice di pace di Milano, con sentenza n. 4779/2020, accolse l’eccezione di incompetenza per valore e materia in favore del Tribunale di Milano. Il Condominio di via Martinetti 29 propose appello, contestando il rilievo dell’incompetenza, e il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10293/2021, ha respinto il gravame, recependo l’eccezione dell’appellato in punto di nullità della deliberazione assembleare del 26 settembre 2017. Tale delibera, ha evidenziato il Tribunale, concernendo l’approvazione di lavori di manutenzione straordinaria per complessivi € 487.000,00 (poi variati con un ulteriore intervento aggiungendo l’importo di € 19.420,00), non aveva provveduto alla costituzione del fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. Il primo motivo di ricorso del Condominio di via Martinetti 29, Milano, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo in relazione alla mancata costituzione del fondo speciale.

Si espone che con la deliberazione assembleare del 26 settembre 2017 eranostati affidati all’impresa DACO i lavori di rifacimento delle facciate per la spesa complessiva di € 487.000,00 ed era stato dato incarico all’amministratore di chiedere un finanziamento bancario che avrebbe coperto circa la metà dell’importo delle opere, consentendosi ai condomini di aderire a tale finanziamento o di saldare i lavori in base agli stati di avanzamento. Inoltre, con la stessa deliberazione era stata frazionata la riscossione delle spese, con tre rate iniziali da € 18.000,00 ciascuna e successive 57 per € 7.600,00 ciascuna.

Tale rateizzazione era stata confermata dalla delibera del 29 gennaio 2018, allorché fu comunicato all’assemblea che la richiesta di finanziamento non era stata esaudita dalla banca interpellata. L’impresa appaltatrice accettò il pagamento in sessanta rate stabilito dall’assemblea. Il secondo motivo del ricorso del Condominio di via Martinetti denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., assumendo che fosse stata corretta la modalità di costituzione del fondo speciale, norma da non interpretare restrittivamente.

Non opera, nella specie, la previsione d'inammissibilità di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (vigente ratione temporis), in quanto la sentenza di appello non risulta fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado, che aveva, in realtà, accolto l’eccezione di incompetenza per valore e materia in favore del Tribunale di Milano. Avendo il giudice di pace con la sentenza n. 4779/2020 accolto l’eccezione di incompetenza per valore e materia in favore del Tribunale ed avendo il Condominio di via Martinetti 29 proposto appello (agli effetti dell’art. 46 c.p.c.), il medesimo Tribunale di Milano, in ragione dell’effetto devolutivo del gravame, ha quindi deciso sul merito quale giudice d’appello.

I motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente, sono tuttavia infondati, giacché allegano l’omesso esame di fatti non decisivi, e comunque presi in considerazione nella sentenza impugnata, nonché la falsa applicazione di norma di diritto che è stata interpretata dal Tribunale di Milano in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e comunque contengono censure fondate su profili che risultano inidonei a determinare la cassazione della decisione gravata. Occorre in premessa ribadire che nel giudizio di opposizionea decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass.

Sez. 6 - 2 , 23/07/2020, n. 15696; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass.

Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Alla stregua dei principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. La nullità della delibera impugnata può essere rilevata d’ufficio o esaminata su eccezione delle parti anche dal giudice di appello, come avvenuto nella specie (Cass.

Sez. U, 12/12/2014, n. 26242 e 26243). Secondo quanto già affermato da Cass. Sez. 6 - 2 , 25/05/2022, n. 16953, l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., come modificato dapprima dalla legge n. 220 del 2012 e poi dal d.l. n. 145 del 2013, convertito nella legge n. 9 del 2014, prescrive che la medesima delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni provveda ‹‹obbligatoriamente›› (e non più ‹‹se occorre››) a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all’ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere.

L’art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., imponendo l’allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari all’ammontare dei lavori”, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, “in base a un contratto”, correlati alla contabilizzazione dell’avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c.La norma in esame è quindi volt a alla tutela dell’interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell’interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell’art. 63 disp. att. c.c. Una deliberazione maggioritaria dell’assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall’allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell’appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla.

Il ricorrente Condominio di via Martinetti 29, allegando che la deliberazione del 26 settembre 2017 aveva approvato opere di manutenzione straordinaria dell’importo di € 487.000,00 e ripartito la spesa in base a tre rate iniziali da € 18.000,00 ciascuna e successive 57 rate per € 7.600,00 ciascuna, non specifica né che era stato così costituito l’obbligatorio fondo speciale per l’intera somma, né che il contratto con l’impresa appaltatrice prevedesse il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento e il fondo fosse stato perciò costituito in relazione ai singoli pagamenti contabilizzati, e dunque le censure, non valendo a smentire l’invalidità della delibera, non risultano inidonee a determinare la cassazione della decisione gravata.

Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi €4.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a