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Ordinanza — n. 9381/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows late incidental appeal by third party and dismisses main appeal regarding sales contract defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9381/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed a late incidental appeal filed by a third-party supplier against a judgment ordering contract resolution. The supplier argued that the lower court incorrectly attributed material defects to the buyer rather than the supplier, despite the supplier's agent being present at delivery. The court rejected the main appeal's claims regarding contract termination but accepted the incidental appeal, overturning the lower court's decision on the supplier's liability.

Regesto Legislator

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Art. 334 c.p.c.; Art. 1742, 1745 c.c.: The Supreme Court allows a late incidental appeal by a third party when it addresses a distinct interest not covered by the main appeal, rejecting the prior rule requiring connection to the main claim's subject matter.

Parole chiave

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incidental appeal admissibility third party liability sales contract defects late procedural filing contract resolution agenzia di vendita contratto di mediazione agente

Disposizioni normative citate

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Art. 334 c.p.c.
Viceversa Frezza ritiene di poter argomentare l’ammissibilità del proprio appello incidentale sulla base dell’art. 334 c.p.c. (impugnazioni incidentali tardive).
Art. 1742 c.c.
Art. 1745 c.c.
Mastrangelo, ed il suo riconoscimento dei vizi e difetti del materiale, inviato dalla Class Implant, sono bastevoli per far ritenere validamente informata ed obbligata quest'ultima ai sensidel già citato art. 1745 c.c.».
Art. 1453 c.c.
Art. 1454 c.c.
Art. 1455 c.c.
art. 1745 c.c
Mastrangelo, ed il suo riconoscimento dei vizi e difetti del materiale, inviato dalla Class Implant, sono bastevoli per far ritenere validamente informata ed obbligata quest'ultima ai sensidel già citato art. 1745 c.c.».
art. 334 c.p
Viceversa Frezza ritiene di poter argomentare l’ammissibilità del proprio appello incidentale sulla base dell’art. 334 c.p.c.
art. 331 c.p
integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.».

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 4640/1989
è stato abbandonato da questa Cortea partire da Cass. SU 4640/1989.
Cass. SU 23903/2020
Cass. 26139/2022
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to address ratio decidendi.
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22719/2017, proposto da: CLASS IMPLANT s.r.l., domiciliata in Roma , Via Antonio Giuseppe Guattani 14/A,presso lo studio dell’avvocato MICHELE PESIRI, che la rappresentae difende; -ricorrente e controricorrente all’incidentale - contro FREZZA PASQUALE, domiciliato in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GRIECO; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché MASTRANGELO ANDREA; -intimato - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO n. 113/2017, depositata il21/03/2017. 2di 7 – RG 22719/2017 – S2 – CC 15/09/2022 (n. 18) – Caponi est.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La controversia concerne la compra vendita di attrezzature odontoiatriche, di cui si chiede la risoluzione pervizi. Class Implant ha impugnato in cassazione la sentenza, di rigetto dell'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva : (a) pronunciato la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di attrezzature e materiale odontoiatrico tra Andrea Mastrangelo (attore in risoluzione) e Pasquale Frezza (convenuto) , per avere quest’ultimo consegnato a Mastrangelo materiale in parte diverso da quello pattuitoe in parte già usato ; (b) condannato Fr ezza alla restituzione di € 20.000, vale a dire il prezzo versato da Mastrangelo; (c) accolto la domanda di garanzia proposta da Frezza nei confronti di Class Implant (terzo chiamato in causa) , quale fornitrice del materiale; (d) condannato inoltre Class Implant al pagamento della somma di € 2267,30, cioè la differenza tra quanto Frezza aveva ricevuto da Mastrangelo e quanto egli aveva corrisposto a Class Implant.

Il ricorso in cassazione è affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso Frezza, che propone altresì ricorso incidentale con un motivo, depositando altresì memoria illustrativa. Al ricorso incidentale resiste con controricorso Class Implant. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo del ricorso principale , ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli ar t t. 1742 e 1745 c.c. , per avere la Cort e d’appello ritenuto che a Class Implant dovesse imputarsi il riconoscimento dei vizi del materiale fornito, 3di 7 – RG 22719/2017 – S2 – CC 15/09/2022 (n. 18) – Caponi est. poiché all'apertura del plico contenente le attrezzature oggetto della compravendita era presente l'agente di commercio della società.

Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte d’appello omesso di valutare le questioni attinenti al riconoscimento dei vizi e della responsabilità per inadempimento della Class Implant. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1453, 1454 e 1455 c.c.,per avere la Corte di appello: (a) imputato a Class Implant un inadempimento imputabile esclusivamente a Frezza; (b) in via subordinata per aver valutato l’inadempimento non di scarsa importanza. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa appl icazione dell’art. 345, co. 1 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato come domanda nuova, inammissibile in appello, la domanda di restituzione della merce oggetto di causa, all’esito della risoluzione del contratto pronunciata dal giudice di primo grado. 2. - Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Sul punto rilevante, la Corte d’appello argomenta così: «La presenza del Di Perottolo, nella sua spiegata qualità [di agente, n.d.r.], nello studio del dr. Mastrangelo, ed il suo riconoscimento dei vizi e difetti del materiale, inviato dalla Class Implant, sono bastevoli per far ritenere validamente informata ed obbligata quest'ultima ai sensidel già citato art. 1745 c.c.». Orbene, l’art. 1745, co. 1 c.c. dispone: «Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente».

L’art. 1745, co. 1 c.c. è applicabile al «contratto concluso per il tramite dell'agente» oppure (si ritiene) al contratto concluso nella 4di 7 – RG 22719/2017 – S2 – CC 15/09/2022 (n. 18) – Caponi est. zona dell’agente direttamente dal preponente (cfr. Cass. 9802/1998). Il caso di specie non rientra né nell’una, né nell’altra ipotesi, poiché si tratta di una vendita a catena, in cui, sulla base dell’ordine rivolto da Andrea Mastrangelo alla Ditta Farmadent di Pasquale F rezza, quest’ultima, a sua volta, ha richiesto il materiale alla Class Implant, sua fornitrice.

A quanto consta, il Di Perottolo, agente della Class Implant, era presente solo all’apertura del plico con il materiale nello studiodentistico. Contrariamente a quanto mostra di ritenere la Corte d’appello, tale semplice presenzanon è sufficiente a veder integrata la fattispecie dell’art. 1745 c.c., cosicché –a prescindere da ogni altro profilo – la correlativa deduzione di effetti a carico di Class Implant compiuta dalla Corte d’appello è priva di fondamento giuridico. Si tratta di un caso paradigmatico di falsa applicazione. In questi termini, il primo motivo di ricorso è accolto. 3.

– Sulla base dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, il Collegio reputa di dover dichiarare assorbiti gli altri motivi del ricorso principale propostoda Class Implant. 4. – Si p assa ad esaminare il ricorso incidentale proposto da Frezza. Con l’unico motivo si deduce che la sentenza impugnata abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale da lui proposto avverso la sentenza di primo grado. A fondamento della propria statuizione, la Corte d’appello osserva che la sentenza di primo grado è stata notificata ad istanza di Frezza il 27/06/2013, giorno dal quale decorre anche per lui il termine breve d’impugnazione, per cui è tardivo l’appello incidentale proposto con comparsa depositata il 27/12/2013.

Viceversa Frezza ritiene di poter argomentare l’ammissibilità del proprio appello incidentale sulla base dell’art. 334 c.p.c. (impugnazioni incidentali tardive). 5di 7 – RG 22719/2017 – S2 – CC 15/09/2022 (n. 18) – Caponi est. Il motivo è fondato. L’art. 334, co. 1 c.p.c. prevede: «Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza».

Frezza è, innanzitutto, una parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione (principale). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva presuppone una situazione di soccombenza ripartita e rinviene la propria giustificazione nell’opportunità di agevolare la reciproca acquiescenza all’assetto di interessi accertato in sentenza, consentendo a ciascuna delle parti di attendere la scadenza del termine d’impugnazione, senza dover impugnare a scopo precauzionale (cioè al fine di evitare di essere colta di sorpresa dall’impugnazione della controparte nell’imminenza della scadenza del termine).

Cfr., tra le molte, Cass. 15770/2018: «L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza)». Tale situazione si è verificata nel caso di specie, poiché l ’appello principale di Class Implant aspirava a conseguire il rovesciamento dell’assetto di interessi dato dalla sentenza di primo grado alla controversia sostanziale, assetto che altrimenti, con ogni probabilità, sarebbe stato accettato dal Frezza (peraltro, in un caso rece n te, questa Corte ha addirittura ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva con cui il creditore aveva attaccato il capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti del debitore, mentre l’impugnazione principale di 6di 7 – RG 22719/2017 – S2 – CC 15/09/2022 (n. 18) – Caponi est. quest’ultimo aveva investito il solo capo relativo alle spese processuali: cfr.Cass.26139/2022).

Nel suo controricorso al ricorso incidentale, Class Implant obietta che l’interesse ad appellare del Frezza, essendo finalizzato ad ottenere la condanna diretta di Class Implant al pagamento di tutte le somme dovute all’attore, si appuntava su un’utilità autonoma e ulteriore rispetto a quella già riconosciutagli dalla sentenza di primo grado (e attaccata dall’appello principale ) . Pertanto, il correlativo interesse ad impugnare, essendo sorto fin dalla pubblicazione della sentenza, avrebbe dovuto trovare realizzazione per mezzo di un appello tempestivamente proposto (cioè, nel caso di specie, entro la scadenza del termine breve d’impugnazione, decorrente dalla data della notificazione della sentenza compiuta dallo stesso Frezza).

L’obiezione di Class Implant non può essere accolta poiché si rifà ad un orientamentosuperato della giurisprudenza di legittimità, cioè che l’impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile solo se si indirizza contro lo stesso capo investito dall’impugnazione principale o quanto meno contro un capo connesso o dipendente. Tale orientamento, oltre a non trovare – all’evidenza - alcun appiglio di diritto positivo nella lettera e nella logica dell’art. 334 c.p.c. è stato abbandonato da questa Cortea partire da Cass. SU 4640/1989.

La soluzione è altresì in linea con Cass. SU 23903 / 2020, ove si è affermato che «proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte “contro” la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad 7di 7 – RG 22719/2017 – S2 – CC 15/09/2022 (n. 18) – Caponi est. integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.».

La prima delle due situazioni appena menzionate è quella in cui si è trovata Class Implant. Pertanto, il ricorso incidentale è accolto. 5. - In conclusione, è accol to il primo motivo del ricorso principale nel senso precisato in motivazione (cfr. n. 2) ; sono assorbiti gli altri motivi delricorso principale; è accolto il ricorso incidentale (cfr. n. 4) ; è cassata con rinvio la sentenza impugnata , in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e all’accoglimento del ricorso incidentale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale nel sens o di cui in motivazione ; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, nonché all’accoglimento del ricorso incidentale; rinvia la causa alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la l