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Ordinanza — n. 9186/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on late appeal grounds, citing procedural regularity and lack of decisive omitted fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9186/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Vincenzo Pagano's cassation appeal against a second-instance judgment declaring Assunta Giorgini's usucapion valid. Pagano argued the appeal was untimely due to irregular service of process and an omitted decisive fact regarding the auction location. The court held that the lower court correctly found the appeal late because service was legally valid, and the alleged omission of the auction location fact did not alter the outcome.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The Supreme Court dismisses an appeal declared late if service was regular, and rejects the omission of a decisive fact when the fact was not decisive or not properly discussed.

Parole chiave

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late appeal admissibility service of process validity omission of decisive fact usucapion procedural rules cassation admissibility requirements domicilio conosciuto notifica del cambiamento d'indirizzo assegnazione del luogo di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Contro la suddetta decisione si gravava il Pagano, mediante appello tardivo ex art. 327 c.p.c., affermando di aver appreso della sentenza soltanto al momento dell’invio di una diffida al rilascio dell’immobile.
Art. 149 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
890/1982, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La notifica nei confronti del Pagano avrebbe dovuto ritenersi nulla, posto che era stata eseguita nel luogo ove egli aveva abitato, sicché non avrebbe potuto essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
890/1982, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 366 c.p.c.
Art. 369 c.p.c.
D.P.R. n. 115/2002
13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 327 c.p
Contro la suddetta decisione si gravava il Pagano, mediante appello tardivo ex art. 327 c.p.c., affermando di aver appreso della sentenza soltanto al momento dell’invio di una diffida al rilascio dell’immobile.
art. 149 c.p
art. 378 c.p
In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022
Sez. 6-3, n. 22598 del 23 settembre 2018
Sez. 6-3, n. 22598 del 23 settembre 2018).
Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34650/2019 R.G. proposto da : PAGANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LIO SERGIO (LIOSRG66M29G273M) rappresentato e difeso dall'avvocato FIORANI GUIDO (FRNGDU46H14L112M) -ricorrente- contro GIORGINI ASSUNTA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato VITALE VALENTINA (null) rappresentatae difesa dall'avvocato FRANCO SANTINA (FRNSTN77D55I199A) -controricorrente- nonchè contro ITALFONDIARIO SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1633/2019 depositata il03/08/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . RAGIONI DI FATTO Assunta Giorgini convenne Vincenzo Pagano avanti il Tribunale di Termini Imerese, assumendo di aver usucapito un immobile di Cefalù, del quale il convenuto si era reso aggiudicatario, nell’ambito di una procedura esecutiva. Il Pagano restava contumace. Con sentenza n. 1176/2015, il Tribunale adito accoglieva la domanda, dichiarando l’intervenuta usucapione dell’immobile a favore della Giorgini. Contro la suddetta decisione si gravava il Pagano, mediante appello tardivo ex art. 327 c.p.c., affermando di aver appreso della sentenza soltanto al momento dell’invio di una diffida al rilascio dell’immobile.

La Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile l’impugnazione, con sentenza n. 1633 del 3 agosto 2019. Il giudice di secondo grado affermava che la notifica dell’atto di citazione in primo grado era stata effettuata, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., presso la precedente residenza anagrafica del convenuto, ove l’agente postale, non avendo rinvenuto la presenza del destinatario, nella temporanea assenza del medesimo, aveva immesso l’avviso nella cassetta della corrispondenza, comunicando poi l’avvenuto deposito del plico, con racc.

A.R. ed avviso immesso in cassetta. Ricorre per cassazione Vincenzo Pagano, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Assunta Giorgini. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima doglianza, il Pagano assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c., 149 c.p.c., 7, 8 e 9 l. n. 890/1982, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l’appello, reputandolo così inammissibile, nonostante il ricorrente avesse provato attraverso la certificazione anagrafica non solo la sua residenza in Cefalù fin dal dicembre 2012, ma anche che tale residenza sarebbe stata mantenuta fino al momento dell’appello tardivo.

La suddetta certificazione sarebbe stata suffragata da ulteriori documenti. 1.a) La seconda censura si appunta, sotto diverso profilo, sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c., 149 c.p.c., 7, 8 e 9 l. n. 890/1982, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La notifica nei confronti del Pagano avrebbe dovuto ritenersi nulla, posto che era stata eseguita nel luogo ove egli aveva abitato, sicché non avrebbe potuto essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello. I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

2) La Corte d’appello, con un apprezzamento di fatto, ha dato atto che l’agente postale, non avendo rinvenuto in loco né il Pagano né gli altri soggetti che avrebbero potuto ricevere la notificazione, aveva eseguito tutti gli adempimenti di sua competenza. 2.a) Gli stessi giudici di secondo grado danno atto che le risultanzeanagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesserisultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Sez. 3, n. 19387 del 3 agosto 2017).

Aggiungono però di aver avuto indiretto riscontro attraverso la partecipazione del Pagano ad una gara per la gestione di un parco giochi per bambini in Comune di Cerda nel settembre 2013 e nella circostanza dell’intervenuto recapito di una raccomandata presso lo stesso indirizzo di Cerda nel 2016. 2.b) Da parte sua, il Pagano ha invece fatto un generico riferimento ad alcuni documenti (contenuti in un fascicoletto), che peraltronon possono essere visionati dalla Corte, sia perché il vizio invocato preclude l’esame degli atti, sia perché il ricorrente non precisa dove e quando sarebbero stati allegati al giudizio di appello. 2.c) Inoltre, il ricorrente non ha mai seriamente smentito la circostanza (riportata dalla sentenza impugnata) che i suoi familiari continuassero a risiedere nell’abitazione di Cerda.

Da ciò la legittima presunzioneche il luogo di notificazione fosse quello in cui viveva e lavorava il Pagano - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei fosse solo momentanea, così da determinare il ricorso di un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lasciando supporre che costui, o persona in grado di informarlo, fosse posto a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata. 2.d) Né, ai fini dell’inammissibilità per tardività del gravame, è di qualche utilità per il ricorrente il fatto che la notifica nei suoi confronti dovesse reputarsi nulla piuttosto che inesistente.

3) La terza lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la Corte palermitana, partendo dalla considerazione che l’atto di citazione avrebbe dovuto essere notificato presso la precedente residenza anagrafica, sarebbe pervenuta alla conclusione dell’inammissibilità dell’appello tardivo, “con un opinamento non logico, atteso che avrebbe coerentemente dovuto invece riconoscere la nullità della notifica dell’atto di citazione”, Il suddetto rilievo è inammissibile. 3.a) La motivazione è astrattamente plausibile e, comunque, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022;

Sez. 6-3, n. 22598 del 23 settembre 2018). Nell’impostazione della sentenza impugnata, la tardività dell’appello ha come logico presupposto la regolarità della notifica dell’atto di citazione.

4) Attraverso il quarto rilievo, il Pagano prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare che il Comune di Cerda avrebbe indirizzato la comunicazione di aggiudicazione dell’appalto per il parco giochi a Cefalù e non a Cerda, come d’altronde una serie di documenti prodotti con la memoria del 13 febbraio2017. Il motivo è inammissibile. 4.a) Come è noto, il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. – fra le altre innovazioni – ha altresì introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014). 4.b) Nella specie, il fatto menzionato non appare decisivo per escludere il domicilio di Cerda, né il ricorrente ha documentato in maniera congrua la circostanza che tale fatto fosse stato oggetto di discussione (il brano del libello avversario riportato in ricorso non è affatto specifico). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte deve dare atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento,in favore di Assunta Giorgini, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif