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Ordinanza — n. 9152/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling on property division due to omitted examination of a decisive condonation request fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9152/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Rome Court of Appeal's decision regarding the dissolution of co-ownership of a partially illegal building. The lower court had refused division based on the building's illegal status, failing to examine a technical expert's report confirming a full condonation request and payment. The Court held that this unexamined fact was decisive and legally removed the impediment to division, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The omission by the Court of Appeal to examine a decisive fact regarding a condonation request and payment, which legally removes the impediment to property division, warrants the quashing of the judgment and remittal for a new trial.

Parole chiave

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dissolution of co-ownership illegal building division condonation request omission of decisive fact property division impediment technical expert report quashing of judgment divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Ha depositato controricorso anche la Petrone, formulando altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell’art. 92, per erronea compensazione delle spese di lite.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24155/2017
Cass. n. 41254/2021
Cass. n. 36057/2021
Cass. n. 20258/2009
La domanda di condonocorredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime duerate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria (Cass. n. 20258/2009), tale da comportare il venir meno dell’impedimento giuridico alla divisione (Cass.
Cass. S.U. n. 25021/2019
Cass. n. 1950/2022
In materia dispese processuali la compensazione è subordinata alla presenza digravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass. n. 1950/2022).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27145/2021 R.G. proposto da: CICCHINELLI ETTORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. A. GUATTANI, 15, presso lo STUDIO STRAZZA GAGLIARDO MARTINELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINELLI ANTONIO -ricorrente- contro CICCHINELLI SERGIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Aurelia, presso lo studio dell’avvocato MANGIONE RICCARDO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- CICCHINELLI EMANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRALDESCHI ALFREDO, che la rappresenta e difende -controricorrente-ricorrente incidentale- PETRONE ADRIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.

BIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRALDESCHI ALFREDO (FRRLRD67S16H501A) che lo rappresenta e difende -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5208/2021 depositata il 14/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Nella causa di scioglimento di comunione immobiliare, iniziata da Ettore Cicchinelli e Angelino Cicchinelli nei confronti del fratello Sergio (poi proseguita in appello nei confronti degli eredi di Angelino, Adriana Petrone e Cicchinelli Emanuela), la Corte d’appello, adita da Sergio Cicchinelli, ha riformato la decisione di primo grado, rigettando la domanda di divisione che il primo giudice aveva invece operato tramite attribuzione dell’immobile ai due attori, con addebito dell’eccedenza.

La Corte d’appello ha ritenuto non potersi darsi corso alla divisione, essendo l’immobile comune un fabbricato parzialmente abusivo. A tale convincimento la Corte di merito è pervenuta sulla base di consulenza tecnica svolta nel grado. La stessa Corte d’appello ha dichiarato il difetto di legittimazione della Petrone, accertando che la stessa non era erede di Angelino, dal quale aveva già divorziato al momento della morte; tuttavia, ha compensato le spese fra la Petrone e l’appellante in base al rilievo che la prima appariva chiamata all’eredità.

Per la cassazione della decisione Ettore Cicchinelli ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, con il quale ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente in ciò: la presenza, segnalata dal consulente tecnico, della domanda di condono, per la quale erano state versate per intero le somme dovute e l’allegazione, da parte del medesimo consulente, delle ricevute del versamento. Sergio Cicchinelli ha resistito con controricorso. Emanuela Cicchinello ha depositato controricorso, adesivo al ricorso principale.

Ha depositato controricorso anche la Petrone, formulando altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell’art. 92, per erronea compensazione delle spese di lite. Cicchinelli Ettore e Cicchinelli Sergio hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il controricorso di Cicchinelli Emanuela deve essere considerato ricorso incidentale contro la medesima sentenza oggetto del ricorso principale (Cass. n. 24155;2017; n. 41254/2021; n. 36057/2021). Il ricorso principale è fondato. Il fatto, consistente nell’avvenuta presentazione della istanza di condono e del pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione, risultava dalla consulenza tecnica richiamata dalla stessa Corte d’appello, che ha poi omesso ogni esame della relativa circostanza, incorrendo pertanto nel vizio denunciato con il motivo in esame.

La circostanza ha certamente carattere decisivo. La domanda di condonocorredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime duerate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria (Cass. n. 20258/2009), tale da comportare il venir meno dell’impedimento giuridico alla divisione (Cass. S.U., n. 25021/2019). Il controricorrente eccepisce che divisione, seppure fosse esatto ciò che deduce il ricorrente, non potrebbe comunque farsi, a causa della mancata corrispondenza fra lo stato di fatto e le planimetrie catastali.

La circostanza non risulta minimamente considerata nella decisione impugnata, la cui ratio esclusiva è da ravvisare nel riconosciuto carattere abusivo del fabbricato. La novità del fatto comporta che la Corte non possa tenerne conto. È conseguentemente fondato anche il ricorso incidentale di Cicchinelli Emanuela, in quanto adesivo al ricorso principale. È fondato anche il ricorso incidentale della Petrone. In materia dispese processuali la compensazione è subordinata alla presenza digravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass. n. 1950/2022).

Il rilievo, utilizzato dalla Corte d’appello per giustificare la compensazione delle spese di lite, che la Petrone appariva chiamata all’eredità, sembra esprimere il convincimento del giudice di merito circa il carattere incolpevole dell’errore commesso dall’appellante nella evocazione in giudizio anche dell’ex coniuge della parte deceduta . Tale rilievo, però, nella situazione concreta, tenuto conto della sentenza di divorzio intervenuta molti anni prima, si risolve in una petizione di principio. È mancata, infatti, ogni e qualsiasi valutazione circa la esistenzadi una reale ed effettiva situazione di apparenza, sulla quale l’appellante avesse fatto affidamento nel momento in cui ha proposto l’appello nei confronti degli eredi del fratello deceduto.

La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al ricorso principale e ai ricorsi incidentali e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e i ricorsi incidentali; cassa la sentenza in relazione al ricorso principale e ai ricorsi incidentali; rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legitti