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Decreto — n. 9067/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal for lack of jurisdiction due to parties' mutual agreement to end the dispute.

Numero d'incarto Decreto — n. 9067/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal for lack of jurisdiction extinguished because the parties failed to explicitly demonstrate the termination of the underlying legal dispute. Although both sides requested a declaration of cessation with cost compensation, the court ruled this constituted a mere withdrawal of the appeal rather than a substantive settlement. Consequently, the judgment was terminated without addressing the merits or allocating costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Where parties request cessation of the subject matter without expressly proving the end of the legal relationship, the request is deemed a withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the jurisdictional review.

Parole chiave

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cessation of subject matter lack of jurisdiction appeal extinction of proceedings withdrawal of appeal cost allocation mutual agreement procedural termination declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

ZIONE(art. 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento relativo al ricorso per regolamento di competenza proposto da: LA MEDUSA S.n.c, nei confronti di Manca Maurizio, difesi come in atti; Considerato che le parti hanno concordemente richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali; Ritenuto che, non avendo le parti espressamente dedotto l'intervenuta cessazione della lite in ordine al rapporto giuridico dedotto in giudizio, la richiesta di cui sopra deve essere intesa come mera rinuncia al ricorso per regolamento di competenza; Ritenuto che, pertanto, deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di regolamento ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia;

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parli costituite. Roma, 09/03/2023. : PRESldN DI SEZIONE Luigi L.