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Ordinanza — n. 9004/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by the plaintiff's unilateral withdrawal without the defendant's acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9004/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's unilateral withdrawal of the case. Although the defendant had not formally accepted the withdrawal, the Court ruled that such acceptance is not legally required for the appeal to terminate. Consequently, the proceedings ended without any ruling on the merits or the allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, as it renders the contested judgment final and removes the interest in contesting it.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings finality of judgment no acceptance required violazione delle distanze legali permesso di demolizione azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il Collegio rileva preliminarmente che in data 25.01.2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
-Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 390 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il Collegio rileva preliminarmente che in data 25.01.2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.
art. 390 cod. civ
2.-Ai sensi dell’art. 390 cod. civ.
art. 306 cod. civ
3.-Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod. civ.
art. 391 cod. civ
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008).
Cass. n. 2317/2016
Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 5608-2018 proposto da: COMUNE MANERBA DEL GARDA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO GORLANI, giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro GNUTTI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 108, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALLOCCA, che larappresenta e difende unitamente agli avvocati ITALO LUIGI FERRARIe FRANCESCO FONTANA , giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1560/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/12/2017;

Ric. 2018 n. 05608 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI; FATTI DI CAUSA 1 Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2010, Elisabetta Gnutti conveniva in giudizio l’amministrazione comunale di Manerba del Garda lamentando la violazione da parte di quest'ultima, nell'ambito della ristrutturazione di un immobile confinante, delle distanze dal confine e dell'altezza massima prescritte dal codice civile e dallo strumento urbanistico; chiedeva pertanto la condanna della stessa alla demolizione della parte di fabbricato asseritamente abusiva o l'arretramento fino a distanza a distanza legale pari a metri cinque dal confine e, in via subordinata, l a condanna al pagamento della somma corrispondente alla diminuzione di valore dell'immobile dovuta alla sopraelevazione dell'edificio confinante, con la conseguente perdita di vista lago.

2. Si costituiva in giudizio l'amministrazione comunale, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

3. Con sentenza n. 1339/2014 il Tribunale di Brescia condannava il Comune di Manerba del Garda all'arretramento del manufatto realizzato.

4. Avverso la predetta sentenza il Comune di Manerba del Garda riproponeva in sede di gravame le domande già svolte in primo grado. Si costituiva in giudizio parte appellata, instando per il rigetto dell'impugnazione avversaria.

5. Con sentenza n. 1560/2017, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di prime cure, accoglieva il terzo motivo di impugnazione, ritenendo la violazione dell'altezza all'interno dei limiti di legge consentiti e annullava la condanna del Comune di Malerba del Garda al risarcimento del danno. Ric. 2018 n. 05608 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -3- 6. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Manerba del Garda, affidando le sue doglianze a due motivi.

7. Elisabetta Gnutti ha resistito con controricorso.

8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il Collegio rileva preliminarmente che in data 25.01.2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. per conto del Comune di Manerba del Garda, sottoscritto dagli avvocati Mario Gorlani e Ilaria Romagnoli e che in data 26.01.2023 la controricorrente, con atto sottoscritto dai difensori Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, ha depositato adesione alla rinuncia. 2.-Ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 3.-Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod. civ. proc., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 cod. civ. proc.

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U,. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). 4.- Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. proc. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc.

Ric. 2018 n. 05608 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -4- (cfr. Cass. n. 2317/2016). Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 5.-Nella specie, all’atto di rinuncia ha aderito la resistente. 6.- Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. 7. -Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 — 01;

Cass., sez. 6 - 1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 -01).

P.Q.M.

La Corte dichiara est