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Ordinanza — n. 8996/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation of appellate court's evidence assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8996/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Edoardo Costa against the Court of Appeal's judgment inadmissible. Costa argued that the appellate court incorrectly applied civil code provisions regarding suspensive conditions and failed to properly evaluate evidence regarding unpaid maintenance costs. The court rejected this, ruling that the appeal sought to re-evaluate factual findings and evidence credibility, which are exclusively reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 1358, 1359 c.c.: An appeal challenging a judgment of second instance is inadmissible if it aims at a re-evaluation of the facts or the assessment of evidence, which remains the exclusive prerogative of the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of facts assessment of evidence judge of merits suspensive condition condono delle spese procedurali spese di trasloco ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
1355, 1358, 1359, 2932 c.c., ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 1355 c.c.
Art. 1358 c.c.
Art. 1359 c.c.
La condizione sospensiva sarebbe insomma stata bilaterale e l’impegno della Leotta contestuale, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 1359 c.c., perché entrambe le parti avrebbero avuto interesse all’avveramento della condizione.
Art. 2932 c.c.
Art. 2033 c.c.
La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che il mero disconoscimento della scrittura privata non avrebbe comportato il superamento dell’onere della prova gravante sulla Leotta, ai fini dell’accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. Il motivo è inammissibile.
D.P.R. 115/2002
13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto
art. 1359 c.c
La condizione sospensiva sarebbe insomma stata bilaterale e l’impegno della Leotta contestuale, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 1359 c.c., perché entrambe le parti avrebbero avuto interesse all’avveramento della condizione.
art. 360 bis c.p
In tal modo, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., la censura si pone in contrasto con un consolidato indirizzo della Suprema Corte, senza che il ricorrente offra elementi idonei a mutare il predetto orientamento.
art. 112 c.c
Con il secondo mezzo, Edoardo Costa si duole della violazione dell’art. 112 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14428 del 26 maggio 2021
Sez. 1, n. 20522 del 3 agosto 2018
Sez. 1, n. 20522 del 3 agosto 2018).
Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019
Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021
34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4173/2022 R.G. proposto da : COSTA EDOARDO, elettivamente domiciliato in CAULONIA PIAZZETTA GARIBALDI 2, presso lo studio dell’avvocato RICCIO ANGELO (RCCNGL72T20D976G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LEOTTA MARIA NATALINA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 681/2021depositata il 03/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Natalina Leotta evocava Edoardo Costa avanti il Tribunale di Locri – sez. distaccata di Siderno, domandando il trasferimento ex art.2932 c.c. di un immobile promessole in vendita da controparte in Roccella Jonica, dicendosi disposta ad offrire banco judicis quanto fosse accertato ancora dovuto a suo carico.

In esito all’istruttoria, il giudice adito disponeva il richiesto trasferimento, previa la corresponsione dell’importo di € 31.020. A seguito di rituale impugnazione del Costa, e nella resistenza della Leotta, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava il gravame. Il giudice di secondo grado affermava che il contratto era sottoposto ad una condizione (la concessione del mutuo per il pagamento del prezzo) che non era meramente potestativa, sicché non avrebbe potuto inficiare la validità del negozio. Inoltre, il mancato pagamento del saldo non avrebbe potuto reputarsi dirimente, giacché il Costa non aveva adempiuto al suo impegno di completare i lavori alla data prevista.

Contro la predetta sentenza (n. 681/2021) ricorre per cassazione Edoardo Costa, sulla scorta di tre motivi. E’ rimasta intimata Natalina Leotta. RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1355, 1358, 1359, 2932 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che gli eventi cumulativi e bilaterali, dedotti come condizione sospensiva potestativa mista, avrebbero riguardato la concessione del mutuo “che sarà richiesto dalla parte venditrice ed accollato dalla parte acquirente”.

La condizione sospensiva sarebbe insomma stata bilaterale e l’impegno della Leotta contestuale, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 1359 c.c., perché entrambe le parti avrebbero avuto interesse all’avveramento della condizione. Il motivo è inammissibile. 1.a) La sentenza impugnata, dopo aver escluso la ricorrenza di una condizione meramente potestativa, riconoscendo che la realizzazione dell’evento dedotto non dipendeva solo dalla mera volontà del promittente venditore ma anche da terzi elementi, ha applicato alla fattispecie l’ipotesi normativa di cui all’art. 1359 c.c. (avveramento della condizione). 1.b) Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, la condizione "potestativa mista" - il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti - è soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., da intendersi riferita anche al segmento non casuale (Sez. 2, n. 25085 del 22 agosto 2022;

Sez. 2, n. 29641 del 28 dicembre 2020; Sez. 2, n. 23014 del 14 dicembre 2012). In tal modo, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., la censura si pone in contrasto con un consolidato indirizzo della Suprema Corte, senza che il ricorrente offra elementi idonei a mutare il predetto orientamento.

2) Con il secondo mezzo, Edoardo Costa si duole della violazione dell’art. 112 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La Leotta giammai avrebbe azionato una domanda di ripetizione d’indebito per la somma di € 15.200, mentre i giudici di secondo grado avrebbero ignorato il contratto di appalto per lavori di straordinaria manutenzione, definito dalle parti per fatti concludenti ed in parte pagato dalla stessa committente, per i lavori di straordinaria manutenzione. Il motivo è inammissibile. 2.a) Il ricorrente deduce che sia il Tribunale sia la Corte d’appello avrebbero accordato la ripetizione d’indebito, senza che la Leotta avesse formulato la relativa domanda e quindi assume che il giudice di secondo grado, in tesi, avrebbe dovuto essere investito della relativa eccezione, senza tuttavia che ciò risultasse dalla sentenza impugnata, o dalle indicazioni del Costa. 2.b) Invero, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021; Sez. L, n.15367 del 4 luglio 2014; Sez. 6-5, n. 5344 del 4 marzo 2013).

3) Mediante la terza doglianza, il ricorrente assume la violazione degli artt. 1321, 1322, 1350, 1362, 1366, 1372, 1374, 1375,1418, 1655, 2033 2697, 2727, 2729 c.c. 115 e 116 c.p.c., sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che il mero disconoscimento della scrittura privata non avrebbe comportato il superamento dell’onere della prova gravante sulla Leotta, ai fini dell’accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. Il motivo è inammissibile. 3.a) E’ pur vero che, una volta proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio (Sez. 3 n. 14428 del 26 maggio 2021;

Sez. 1, n. 20522 del 3 agosto 2018). 3.b) Nel caso di specie, peraltro, la Corte d’appello ha affermato che l’esborso di € 15.200 “per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, anticipandoli al sig. Costa, risulta provato non solo dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio, ma altresì dalle dichiarazioni rese sul punto dal teste escusso sig. Siciliano Giuseppe e, comunque, dalle confessorie dichiarazioni rese in proposito dallo stesso sig. Costa in sede di interrogatorio formale (ud. 23.03.2010)”. 3.c) In tal modo, la censura pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;

Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 3.d) È perciò inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Alla statuizione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev