Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8987/2023 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court rejects appeal on regional building distance laws, ruling they require specific urban planning instruments to be valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8987/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the appeal against a lower court ruling that ordered the demolition of a building violating regional distance regulations. The plaintiffs argued the regional law was invalid, while the defendants contended it was a legitimate exercise of regional power. The Court held that regional derogations from national building distance rules are only valid when integrated into specific urban planning instruments, which were absent in this case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 9 D.M. 1444/1968; Art. 41-quinquies L. 1150/1942: Regional provisions derogating from national building distance rules are valid only when integrated into specific urban planning instruments conforming to a unified territorial asset.

Parole chiave

Generato dall'IA
regional building distances urban planning instruments territorial asset national vs regional law legal distances demolition order compensation damages ordine di demolizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9 D.M. 1444/1968
98/2013), alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle normative statali solo se la deroga sia giustificata e rigorosamente circoscritta dallo scopo di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio, ai sensi dell’art. 9, u.c., D.M.
Art. 41-quinquies L. 1150/1942
1444 del 1968, dotato di particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dall'art. 41- quinquies legge 17 agosto 1942, n.
Art. 2-bis T.U.E. (D.P.R. 380/2001)
e attenendosi all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità; -benché la competenza statale in materia di distanza tra fabbricati non sia più esclusiva a séguito dell’entrata in vigore dell’art. 2-bisD.M.
Art. 872 c.c.
Con il terzo motivodi ricorso si lamenta falsa applicazione dell’art. 872, comma 2, cod.
art. 873 cod. civ
in connessione con quanto disposto dall’art. 873 cod. civ., quanto piuttosto quelle contenute nella normativa regionale che espressamente prevede deroghe agli strumenti urbanistici ed alle norme urbanistiche regolamentari vigenti.
art. 91 cod. proc. civ
Con il quartomotivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 134/2014
Corte Cost. n. 178/2016
Corte Cost. n. 185/2016
Corte Cost. n. 189/2016
Corte Cost. n. 231/2016
1444/68 (Corte Cost. n. 231/2016).
Corte Cost. n. 114/2012
Cass. Sez. 2, n. 20188/2019
Cass. Sez. 2, n. 27638/2018
Cass. Sez. 6, n. 18588/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26770-2018 proposto da: SOCIETE' CIVILE PARTICULIERE SCP SCF, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 15, presso lo studio dell'avvocato BARBARA DI STEFANO, rappresentata e difesa dagli avvocati TOMASO GALLETTO, FERDINANDO ACQUA BARRALIS, IVANO CAVANNA; -ricorrente - contro FRANCAVILLA ROBERTO, CERATO ROSANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO DAMONTE, FRANCO VAZIO; -controricorrenti - nonchè contro SERRANO MARIA JESUS MARIJUAN, RISSO GIOACCHINO, LUONGO LUCIA; Ric. 2018 n. 26770 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 2 - -intimati - avverso la sentenza n. 14/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05.01.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.02.2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO;

RITENUTO IN FATTO

1. Serrano Maria Jesus Marijuan, Francavilla Roberto, Luongo Lucia, Cerato Rosanna e Risso Gioacchino, proprietari di distinte unità immobiliari parte del Condominio Airone sito in Albenga, convenivano dinanzi al Tribunale di Imperia la Société Civile Particulière S.C.P. S.C.F., lamentando la violazione delle norme sulle distanze legali e sulla servitù di vedute e panorama perpetrata dalla convenuta nell’esecuzione di lavori al sottotetto dell’edificio confinante denominato Palazzo Poggi. 1.1. L’adito Tribunale, con sentenza n. 1021/2014, accoglieva la domanda e condannava la società convenuta alla demolizione delle porzioni di manufatto realizzate in violazione delle disposizioni della L.R. 6 agosto 2001, n. 24 e dell’art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in quanto non rispettose della distanza di mt 10, avendo la convenuta realizzato una nuova costruzione adiacente a pareti finestrate.

2. Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello la Société Civile Particulière S.C.P. S.C.F. innanzi alla Corte d’Appello di Genova che, con sentenza n. 14/2018, in parziale accoglimento del gravame, disponeva la demolizione della nuova costruzione di cui è causa di proprietà dell’appellante sita in Palazzo Poggi per la parte frontistante la parete cieca del Condominio Airone laddove posta a distanza inferiore a mt 5,75; in parziale accoglimento dell’appello incidentale disponeva la demolizione della nuova costruzione di cui è causa frontistante alla più ridotta parete finestrata del Condominio Airone Ric. 2018 n. 26770 sez.

S2 -ud. 07-02-2023 - 3 - laddove posta a distanza inferiore a mt 11,75; condannava l’appellante al risarcimento dei danni in favore degli appellati nella complessiva misura di €4.200,00 (oltre alla rivalutazione monetaria), per aver patito l’abusiva imposizione di servitù sul loro fondo e conseguente limitazione del godimento del proprio bene; poneva a carico degli appellati le spese di lite del secondo grado di giudizio, compensava le spese del primo grado nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico della Société Civile Particulière S.C.P. S.C.F.

Osservava la Corte territoriale che: - sulla scorta delle esaurienti risposte del C.T.U., gli interventi realizzati dalla società appellante sono riconducibili alla nozione di «nuova costruzione» secondo la normativa di cui al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e attenendosi all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità; -benché la competenza statale in materia di distanza tra fabbricati non sia più esclusiva a séguito dell’entrata in vigore dell’art. 2-bisD.M. n. 1444/68 (introdotto dall’art. 30, comma 1, lett. a), d.l. n. 69/2013 , convertito in legge n. 98/2013), alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle normative statali solo se la deroga sia giustificata e rigorosamente circoscritta dallo scopo di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio, ai sensi dell’art. 9, u.c., D.M. n. 1444/68 (Corte Cost. n. 231/2016).

Pertanto, deve affermarsi che la legge regionale non può in alcun modo derogare non solo alla normativa sulle distanze prevista dal D.M. n. 1444/68, ma neppure alla normativa sulle distanze prevista dagli strumenti urbanistici che integrano la disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 ss. cod. civ.; - deve considerarsi fondata la doglianza della società appellante relativa al fatto che una cospicua parte della parete più estesa e più Ric. 2018 n. 26770 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 4 - avanzata dell’edificio degli odierni appellati è costituita da una parete cieca con sovrastante terrazzo e parapetto laterale di un balcone, che non può definirsi «finestrata»; altresì priva di finestra è la frontistante parete del Palazzo Poggi; né possono considerarsi finestrate le pareti su cui corrono aperture costituite da balconi perpendicolari al vicino edificio, tali quindi da non influire sulle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni (tale essendo la ratio della distanza minima fissata dall’art. 9 D.M. n. 1444/68: ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez.

IV, n. 3522/2016); -nei limiti in cui le pareti di cui si discute non possono considerarsi come finestrate, non trova applicazione l’art. 6 delle N.T.A. di Albenga integrative dell’art. 873 del codice civile, nella parte in cui prescrive la distanza minima di mt 11,50, né l’art. 9 D.M. n. 1444/68 che prescrive la distanza di mt 10; trova applicazione, però, l’art. 6 N.T.A. laddove prevede, per il caso di parete cieca, il rispetto della minor distanza di mt 5,75.

3. La Société Civile Particulière S.C.P. S.C.F. propone ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di seconde cure, affidandolo a quattro motivi. Resistonocon controricorso Francavilla Roberto e Cerato Rosanna. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivola ricorrente lamenta violazione della l egge Regione Liguria 6 Agosto 2001 n. 24, artt. 2 e 4 (nel testo vigente all’epoca degli interventi considerati) e dell’art. “4 cod. civ” (così è scritto testualmente, ndr)., con riferimento all’articolo 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, l a Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che la Legge Regionale non possa derogare alle Ric. 2018 n. 26770 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 5 - disposizioni dei Piani Urbanistici comunali e/o regionali vigenti, anche se integrano la disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli art. 873 ss. cod. civ. , poiché in quanto norme regolamentari vanno considerate alla stregua di fonti subordinate alla legge.

2. Con ilsecondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art.873 cod. civ.in relazione agli artt. 2 e 4 della l egge Regione Ligur ia n. 24/2001 (nel testo vigente all’epoca degli interventi considerati), con riferimento all’articolo 360, comma 1,n. 3) , cod. proc. civ. Il giudice del gravame non avrebbe potuto applicare le norme sulle distanze dettate dal P.R.G. in connessione con quanto disposto dall’art. 873 cod. civ., quanto piuttosto quelle contenute nella normativa regionale che espressamente prevede deroghe agli strumenti urbanistici ed alle norme urbanistiche regolamentari vigenti. L’unica disposizionestatale applicabile sarebbe l’art. 873 cod. civ., nella sua prima parte, che prevede la distanza minima di mt 3. Sarebbero, pertanto, legittimi gli interventi realizzati dall’odierna ricorrente in quanto eseguiti sulla scorta di tale facoltà.

3. Con il terzo motivodi ricorso si lamenta falsa applicazione dell’art. 872, comma 2, cod. civ. e delle norme in tema di risarcimento del danno in relazione alla legge regionale Liguria n. 24/2001, articoli 2 e 4 ed all’art. 873 cod. civ., con riferimento all’articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La censura si rivolge al capo della sentenza impugnata che riconosce il risarcimento del danno alle parti attrici del giudizio. La Corte d’Appello non avrebbe potuto procedere ai sensi dell’art. 872, comma 2 - nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno sofferto per effetto della violazione delle distanze – non sussistendo una violazione delle distanze, quanto piuttosto un’erronea individuazione della normativa concretamente applicabile.

Ric. 2018 n. 26770 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 6 - 4. Con il quartomotivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione a talune statuizioni in punto di spese, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Dalla fondatezza delle doglianze poste alla base dei motivi di ricorso dovrebbe discendere la necessità di una diversa pronuncia di rifusione delle spese di lite.

5. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi sollevano un problema di deroga alla disciplina contenuta nella normativa statale, realizzata dalla legislazione regionalenell’ambito della propria competenza legislativa concorrente, e sono entrambi infondati poiché non si confrontano con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e di legittimità, che limita alla materia dell’assetto del territorio –non ricorrente nel caso di specie - la potestà legislativa delle regioni. 2.2. In reiterate occasioni (cfr. da ultimo:

Corte Cost. n. 41/2017; Corte Cost. n. 231/2016), la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che la disciplina delle distanze fra costruzioni, che trova la sua collocazione nel codice civile, ed in particolare negli artt. 873 e 875, attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi. Essa, pertanto, rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che è illegittima l'eventuale previsione contenuta in una legge regionale che deroghi alla disciplina statale delle distanze tra fabbricati al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio.

In tale ottica quindi, l'intervento derogatorio del legislatore regionale è consentito solo allorquando i fabbricati insistono su di un territorio che può avere specifiche caratteristiche rispetto ad altri, per ragioni naturali e storiche; con la conseguenza che la disciplina che li riguarda, e in particolare quella dei loro rapporti nel Ric. 2018 n. 26770 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 7 - territorio stesso, esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura è affidata anche alle Regioni perché attratta all'ambito di competenza concorrente del governo del territorio.

Nel delimitare i rispettivi ambiti di competenza - statale in materia di «ordinamento civile» e regionale concorrente in materia di «governo del territorio» -il punto di equilibrio deve essere individuato nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dall'art. 41- quinquies legge 17 agosto 1942, n. 1150, così che, secondo le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale, e come poi disposto dall'art. 2-bis del T . U . E . (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo se inserite in strumenti urbanisticifunzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

Nel caso dell’art. 2 L.R. Liguria n. 24/2001 (vigente ratione temporis), l'assenza di precise indicazioni non consente di attribuire agli interventi in questione un perimetro di azione necessariamente coerente con l'esigenza di garantire omogeneità di assetto a determinate zone del territorio ed implicherebbe, quindi, l'invasione da parte della Regione della sfera di competenza riservata alla legislazione esclusiva dello stato inmateria di ordinamento civile. In definitiva: è da reputarsi legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche», e quindi «se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (Corte Cost. n. 134 del 2014; n. 178, n. 185, n. 189, n. 231 del 2016), poiché «la loro legittimità è Ric. 2018 n. 26770 sez.

S2 -ud. 07-02-2023 - 8 - strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati» (Corte Cost. n. 114 del 2012; Cass. Sez. 2, n. 20188 del 25/07/2019 -Rv. 654979-01; Cass. Sez. 2, n. 27638 d el 30/10/2018 - Rv. 651174 – 01; Cass. Sez. 6 - 2, n. 18588 del 13/07/2018 -Rv. 649865-01). Correttamente, dunque, è stata applicata dai giudici di merito la normativa locale integrativa del codice civile in materia di distanze legali,senza alcuna violazione del principio di gerarchia delle fonti, e del tutto correttamente è conseguita la condanna risarcitoria, in applicazione dell’art. 872 cc.

Resta così logicamente superato l’esame dei restanti motivi.

6. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributounificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €4.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p