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Sentenza — n. 8938/2023 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows heirs to sue third party for contract nullity when original procurator is deceased.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8938/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed the Court of Appeal's ruling that heirs lacked standing to challenge a contract. The plaintiffs argued the original procurator's death removed the need to involve him, while the defendant claimed the third party was the proper target. The court ruled that heirs are legitimate parties to sue the third party directly when the procurator is deceased, as the dispute concerns the contract's validity rather than the procurator's personal liability.

Regesto Legislator

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Art. 100, 102, 163 c.p.c.; The heirs of a deceased procurator are legitimate parties to sue a third party for the nullity of a contract concluded under the procurator's authority, without the necessity of involving the deceased procurator himself.

Parole chiave

Generato dall'IA
heirs standing procurator death contract nullity third party suit legitimate parties civil procedure representation validity venditore parte contraente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 163 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 41438/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23111-2018 proposto da: PRISCO FILOMENA, PRISCO TERESA, in proprio e nella qualità di eredi di Prisco Arcangelo, rappresentate e difese dagli avvocati LUIGI AMBROSIO, EMILIO IOVINO; -ricorrenti - COPPOLA VERONICA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI TOSCANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3366/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cardino il quale ha chiesto, in tesi, la rimessione della causa al giudice di primo grado; in ipotesi, l’accoglimento del ricorso; udito l’avv. Toscano per la controricorrente. FATTI DI CAUSA Prisco Arcangelo, Prisco Filomena e Prisco Teresa hanno chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Nola Coppola Veronica, esponendo di avere conferito a Tomassi Giuseppe una procura irrevocabile a vendere terreni di loro proprietà; che il Tomassi, in forza della procura, aveva poi venduto i terreni alla convenuta Coppola Veronica.

Chiedevano dichiararsi la nullità della procura per illiceità della causa e in subordine facevano valere l’annullabilità della stessa procura, assumendo che la volontà negoziale fu estorta con violenza e minaccia. Chiedevano ancora, in conseguenza della nullità o dell’annullamento della procura, accertarsi la nullità della compravendita conclusa in loro nome dal Tomassi con la Coppola. Coppola Veronica, costituitasi, resisteva alla domanda, chiedendoin via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento della stessa domanda, il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto e per i lavori effettuati negli immobili alienati.

Il Tribunale ha accolto la domanda principale e ha rigettato la domanda riconvenzionale subordinatadella convenuta. La Corte d’appello di Napoli , riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda volta a far accertare e dichiarare l’invalidità della procura, in quanto proposta nei confronti di soggetto non legittimato: il terzo contraente e non il procuratore e, nel nostro caso, gli eredi di lui, essendo il Tomassi nel frattempo deceduto. Secondo la Corte d’appello l’ inammissibilità della domanda relativa alla procura importava, a sua volta, l’inammissibilità della domanda di nullità della compravendita, intercorsa fra il Tomassi e la Coppola, trattandosi di domanda formulata sul presupposto della invalidità della procura Per la cassazione della sentenza Prisco Teresa e Prisco Filomena, anche in qualità di eredi di Prisco Arcangelo, hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo.

Coppola Veronica haresistito con controricorso. La causa, in un primo tempo fissata dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata rimessa alla pubblica udienza. I ricorrenti hanno depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 102 e 163 c.p.c. Si sostiene che il procuratore era deceduto e che i suoi eredi non avevano interesse a resistere in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, da identificarsi nel diritto di proprietà degli attori sui fondi alienati dal procuratore.

Il ricorso è fondato. Il principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte esclude che la domanda, con la quale si impugni un contratto concluso dal rappresentante in forza di procura di cui l’attore denunci la nullità, abbia come legittimato passivo o litisconsorte necessario anche il supposto falso rappresentante . Questo diviene litisconsorte processuale se in quanto sia stato originariamente chiamato nel giudizio: diversamente, se la domanda sia stata proposta dall o pseudo rappresentato nei confronti del terzo contraente, non ci sono ragioni che giustifichino l’esigenza del necessario coinvolgimento nel processo del falso rappresentante, essendo l'accertamento di inefficacia relativo al rapporto giuridico fra pseudo rappresentato e terzoCass. n. 41438//2021).

La Corte d’appello non si è attenuta a tale principi o , in quanto ha ritenuto che oggetto immediato del giudizio fosse l’accertamento della nullità della procura, non considerando che la questione riguardante la rappresentanza costituiva l'oggetto di un accertamento incidentale, richiesto in funzione strumentale rispetto alla domanda volta a fare accertare l’inefficacia del contratto concluso in forza della procura. In definitiva, la sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa innanzi alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché esamini l’atto di impugnazione.

Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l a sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il