Cassation court quashes appeal judgment for nullity due to lack of necessary co-ownership joinder in demolition action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment, ordering a remand to the first-instance court. The appellants argued the lower court failed to properly motivate its findings on water infiltration and art damage. However, the primary ground for cassation was the violation of necessary co-ownership joinder, as one co-owner was omitted from the first-instance trial regarding the demolition claim. Consequently, the entire first-instance judgment was declared null and void, necessitating a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 132, 360 c.p.c.; In an action for reduction to original state of a building, the claim must be directed against all co-owners as necessary co-litigants, and omission of a co-owner renders the judgment null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36200-2018 proposto da: BERTOLINI STEFANO, RAZZINI MONICA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI, 64, presso lo studio dell'avvocato DIEGO VIGORITA, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO MAGNAVACCA; -ricorrenti - contro FANTONI ERNESTA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DI PARIONE, 23, presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO MASCIA, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO BOTTERO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 804/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 15.05.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.02.2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO; Ric. 2018 n. 36200 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 2 -
RITENUTO IN FATTO
1. Ida Tamagnaconveniva innanzi al Tribunale di Massa – Sez. distaccata di Pontremoli i vicini Stefano Bertolini, Mario Razzini e Monica Razzini, per sentirli condannare alla riduzione in pristino delle opere da questi realizzatein violazione delle distanze, oltre al risarcimento del danno. A sostegno della sua pretesa, l’attrice affermava di essere proprietaria di un immobile sito nel centro storico di Pontremoli confinante con altro immobile di proprietà dei convenuti, i quali avevano eseguito lavori di ristrutturazione che avevano comportato – tra l’altro - la ricostruzione e sopraelevazione del tetto, la realizzazione di un abbaino notevolmente sporgente dalla falda di copertura del tetto, nonché danni dovuti ad infiltrazioni nell’unità abitativa dell’attricenonché il danneggiamento di un bassorilievo.
Stefano Bertolini e Monica Razzini si costituivano in giudizio, contestando a loro volta una serie di violazioni commesse dall’attrice; Mario Razzininon si costituiva. 1.1. Il Tribunale di Massa , in accoglimento pa rziale della domanda attorea, condannava i convenuti a rimuovere l’abbaino posto sulla falda del tetto nonché a risarcire i danniper violazione delle distanzequantificati in €500,00. 1.2. Avverso la suddetta sentenza interponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Genova Fantoni Ernesta, erede di Tamagna Ida, chiedendo il ripristino dell’altezza originaria del tetto oppure, in via subordinata, il risarcimento dei danni.
I convenuti proponevano a loro volta appello incidentale dolendosi della condanna all’eliminazione dell’abbaino. Rimaneva contumace Mario Razzini. Ric. 2018 n. 36200 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 3 - 2. La Corte d’Appello di Genova, con la pronuncia qui impugnata, in parziale accoglimento dell’appello, accertava e dichiarava che l’innalzamento delle falde e del colmo del tetto dell’immobile di proprietà degli appellati costituisce nuova costruzione e che, pertanto, anche ad essa si applica la disciplina delle distanze. Poiché, tuttavia, a giudizio del C.T.U.,la riduzione in pristino del tetto non è più possibile, in quanto la demolizione della struttura di copertura e dei cordoli perimetrali in cemento armato causerebbe danni strutturali considerevoli alle abitazioni di entrambe le parti, la Corte riconosceva il risarcimento dei danni nella misura di €9.115,00, oltre a rivalutazione ed interessi.
Respingendo l’appello incidentale, inoltre, il giudice di seconde cure confermava quanto accertato dal Tribunale in merito alla costruzione sul tetto dell’abbaino: l’opera in contestazione deve essere considerata una sopraelevazione parziale del tetto, ovvero una nuova costruzione, assoggettata alla disciplina delle distanze. Pertanto, confermava la condanna alla rimozione dell’opera e al risarcimento del danno; condannava gli appellati al risarcimento dei danni –stimato dal C.T.U. in € 2.500,00 - subìti da parte attrice a causa di infiltrazioni verosimilmente provocate dalla deviazione di acque meteoriche dovuta alla costruzione dell’abbaino.
Infine, condannava altresì gli appellati al risarcimento dei danni subìti da un’opera artistica posizionata in nicchia – liquidati in € 700,00 - presumibilmente causati da vibrazioni provocate damezzo meccanico durante l’esecuzione dei lavori.
3. Ricorronoper cassazione Stefano Bertolini e Monica Razzini, con due motivi. Resistecon controricorso Ernesta Fantoni. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno presentato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ric. 2018 n. 36200 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 4 - 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
3) e 4) cod. proc. civ. per essere stato pretermesso l’effettivo comproprietario dell’immobile, Marco Razzini. Poiché si discuteva di riduzione in pristino, la domanda giudiziale avrebbe dovuto essere proposta anche nei suoi confronti, sussistendo il litisconsorzio necessario: ne consegue che la mancata citazione nel giudizio di primo grado di Marco Razzini costituisceviolazione dell’art. 102 c od. proc. civ .
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
3) e 5) cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano omessa e/o insufficiente motivazione, in quanto ritengono che la pronuncia impugnata non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici. In particolare, per ciò che attiene all’utilizzo di una presunzione semplice per affermare la verosimiglianza della causa delle infiltrazioni quale effetto delle deviazioni delle acque meteoritiche dovute alla realizzazione dell’abbaino, il percorso logico che sorregge tale convincimento appare privo di indicazioni circa i riscontri probatori utilizzati. Ugualmente dicasi per i danni subìti dall’opera d’arte in nicchia, riguardo ai quali non si dice in sentenza da quali delle C.T.U. la Corte abbia tratto il convincimento sulla raggiunta prova della responsabilità dei convenuti. In sostanza, l’insufficiente e addirittura omessa motivazione è contraria anche all’art. 132 cod. proc. civ.
3. Il primo motivo è fondato. La Corte d’Appello – rigettando l’appello incidentale - ha confermato la condanna degli appellati alla demolizione dell’abbaino: rimessione in pristino che consente di applicare il seguente principio: «La domanda di demolizione di corpi di fabbrica Ric. 2018 n. 36200 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 5 - abusivamente costruiti su un immobile appartenente a più comproprietari deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari stessi, in qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di azione reale, che prescinde, perciò, dall'individuazione dell'autore materiale dei lamentati abusi edilizi; ne consegue che l'eventuale violazione del contraddittorio è deducibile e dichiarabile anche per la prima volta in sede di legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione» (Cass.
Sez. 2, n. 9902 del 26/04/2010 - Rv. 612408 –cass. n. 7769/2001; conf. di recente: Cass. Sez. 6-2, n. 7040 del 12/03/2020 -Rv. 657283 - 01). Nel caso di specie, la qualità di comproprietario di Marco Razzini risultadagli atti del primo grado di giudizio e non è stata mai posta in discussione da alcuno. La sentenza è inutiliter data nei suoi confronti (quanto alla riduzione in pristino dell’abbaino) e consente al litisconsorte pretermessoil rimedio dell’opposizione di terzo (art. 404 cpc). Non haquindi pregio la difesa della controricorrente, secondo la quale non si sarebbe in presenza di un litisconsorzio necessario in quanto il giudice di secondo grado avrebbe condannato i convenuti al risarcimento dei danni con riferimento alla sopraelevazione del tetto. 1.2.
In definitiva, la grave violazione del litisconsorzio necessario in una azione di riduzione in pristino ha comportato la nullità del giudizio di primo grado e tale vizio rende inevitabile la cassazionecon rinvio al giudice di primo gradoex art . 383, comma 3, cod. civ . Il secondo motivo resta assorbito. Il giudice di rinvio (Tribunale di Massa, in diversa composizione), provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Ric. 2018 n. 36200 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 6 - La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza imp