Italian Supreme Court dismisses appeal via decree due to voluntary withdrawal by the appellant under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal extinct by decree following the appellant's voluntary withdrawal of the case. The appellant, Servizi Nautici Asinara Srl, formally renounced the appeal against the lower court's judgment, a move accepted by the respondent, Sardaleasing Spa. Relying on the statutory requirements for withdrawal under the Code of Civil Procedure, the court terminated the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a civil appeal extinct by decree when the appellant voluntarily withdraws the appeal in accordance with statutory requirements, thereby terminating the proceedings without a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso proposto da: SERVIZI NAUTICI ASINARA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO LANZA; -ricorrente - contro SARDALEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO ARISTEI STRIPPOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN LUIGI GIUSEPPE MASTIO; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari n.400/2020 pubblicata in data 18 dicembre 2020;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da SERVIZI NAUTICI ASINARA SRL, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensidell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza