Italian Court dismisses appeal via decree due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the formal withdrawal of the appeal filed by the appellants. The appellants voluntarily renounced their request for cassation on December 20, 2022, an act accepted by the respondents and their heirs. The court ruled that such a withdrawal satisfies the statutory requirements for extinguishing the case with cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; The court may declare proceedings extinguished by decree when the appellant formally renounces the appeal, provided the withdrawal meets statutory requirements and is accepted by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso proposto da: MARIANI FEDERICO, LUZZI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA CANOVI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO EVARISTI; -ricorrenti- contro CHIRICHI FIORENZA, CHIRICI CARLA (deceduta nelle more del giudizio), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTA ROSATI, rappresentate e difese dall'avvocato PAOLO MANETTI; -controricorrenti– nonché contro GIULIANI MARIA BEATRICE, CHIRICI DILETTA, CHIRICI FERNANDO, CHIRICI LEONARDO, CHIRICI MASSIMO; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n.2061/2021 pubblicata in data 29 ottobre 2021;
Il Presidente titolare letto l’atto di rinuncia al ricorso depositato in data 20 dicembre 2022 proposto da MARIANI FEDERICO, LUZZI MARIA GRAZIA, accettato da CHIRICI FIORENZA e da LUIGI CABRAS, GIUSEPPE CABRAS, COSTANZA CABRAS, DIEGO CABRAS in qualità di eredi di CARLA CHIRICI,;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’