Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the civil lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Solombrino Giovanni, voluntarily withdrew the suit against the defendants, Sambrina and Fabio Sambatì, in compliance with procedural requirements. Consequently, the court issued a decree terminating the case and ordering the compensation of litigation costs as requested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a civil appeal by the appellant results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a separate ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso proposto da: SOLOMBRINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO AMENTA, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLE PETRUCCI; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro SAMBATI SABRINA RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI, 9, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA PUCILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato SEBASTIANO VETROMILE; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro SAMBATI FABIO; -intimato – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce n.259/2021 pubblicata in data 3 marzo 2021 integrata da decreto di rettifica in data 14 aprile 2021;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da SOLOMBRINO GIOVANNI,accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’