Italian court dismisses appeal via decree due to voluntary withdrawal of the lawsuit by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's voluntary withdrawal of the appeal. The appellant, Mayr Josef, formally renounced the lawsuit against the Municipality of Campo di Trens, a move accepted by the opposing party. Consequently, the court issued a decree dismissing the case without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the case without a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso proposto da: MAYR JOSEF, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato ANDREA FARI', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO FONDERICO; -ricorrente - contro COMUNE CAMPO DI TRENS, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUCA MARUCCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFAN PITTRACHER; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano n.25/2022 pubblicata in data 18 febbraio 2022;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da MAYR JOSEF , accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza