Italian Supreme Court dismisses appeal via decree due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The court confirmed that the withdrawal met the procedural requirements of the Civil Code and was duly communicated to the opposing parties. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the mutual compensation of litigation costs as requested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court may declare this extinction by decree with the mutual compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso proposto da: FANTINI NATALINA, BUSCHERINI RENATO (deceduto nelle more del giudizio), rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO MAMBELLI; -ricorrenti - contro PERRA SALVATORE, SFINJARI XHEMILE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO MISEROCCHI; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna n.1363/2019 pubblicata in data 23 aprile 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposta da FANTINI NATALINA, anche in proprio, BUSCHERINI LUCIANO, BUSCHERINI WILSON, in qualità di eredi di BUSCHERINI RENATO, accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza