Italian Supreme Court allows appeal against appellate court's separate fee allocation to co-heirs with identical defenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy allowed the Municipality of Cortale's appeal regarding the liquidation of legal fees. The appellate court had incorrectly allocated separate costs to each of the co-heirs despite them presenting substantially identical defenses. The court ruled that when multiple heirs assert the same position, only a single fee amount should be awarded, adjusted only for the number of lawyers involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1295 c.c.; Art. 4 D.M. n. 55/2014: When multiple heirs of a party assert an identical procedural position, legal fees must be liquidated as a single unitary amount rather than separately for each heir.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16661-2022 proposto da: COMUNE DI CORTALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, n. 23, presso lo studio dell'avv. UGO SARDO, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro NISTICO' SAVERIO, NISTICO' GIUSEPPE, NISTICO' ROSANNA, NISTICO' MARIA, NISTICO' VINCENZO e NISTICO' SALVATORE -intimati - avverso la sentenza n. 2627/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Il Comune di Cortale evocava in giudizio Nisticò Antonio innanzi il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Catanzaro, invocando l’accertamento della natura demaniale di un terreno di proprietà dell’ente locale, e la declaratoria di inesistenza dei diritti vantati dal convenuto sul detto bene. Il Commissario rigettava la domanda, dichiarando la natura allodiale del suolo e l’assenza di usi civici gravanti sullo stesso. Con la sentenza impugnata, n. 2627/2022, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto, avverso la decisione di primo grado, dal Comune di Cortale.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Cortale, affidandosi ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014, 1295 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese del secondo grado di giudizio in favore di ciascuno dei coeredi dell’originario convenuto, nonostante che essi, pur essendosi costituiti con il patrocinio di diversi avvocati, avessero spiegato difese di contenuto analogo.
La censura è fondata. La sentenza dàatto che tutti gli eredi dell’originario convenuto si erano costituiti, sia pure con diversi avvocati, richiamando le difese svolte dal loro dante causa. Di conseguenza, le spese non potevano essere liquidate in favore di ciascuno di essi, stante la sostanziale unicità della loro posizione processuale. Infatti “Ovepiù eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente lespese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014” (Cass.
Sez.2, Sentenza n. del 13/07/2017, Rv.644851). Il principio, che merita di essere ribadito, conduce all’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento, in favore di tutti i coeredi di Nisticò Antonio, e dunque di Nisticò Saverio, Giuseppe, Rosanna, Maria, Vincenzo e Salvatore, di un unico compenso, parametrato a quello determinato dalla Corte di Appello, e dunque in € 6.615, maggiorato del 20% per l’assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre ad € 150 per esborsi.
Il compenso complessivamente liquidato per il grado di appello è dunque pari, per tutti gli appellati, a complessivi € 8.088,00 oltre accessori di legge. Detto compenso, unitariamente determinato per tutti gli appellati, va distratto in favore degli avvocati Gerolamo Angotti e Umberto Ferrari, quanto alla parte di competenza di Nisticò Saverio e Giuseppe, e dunque per ¼ del totale, e dell’avvocato Vittoria De Giorgio, quanto alla parte di competenza di Nisticò Rosanna e Maria, e dunque per ¼ del totale. Le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida in favore di tutti i coeredi di Nisticò Antonio, e dunque di Nisticò Saverio, Giuseppe, Rosanna, Maria, Vincenzo e Salvatore, un unico compenso per il grado di appello, pari ad € 8.088, di cui € 150 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione di detta somma, nei limiti di ¼ del totale, in favore degli avvocati Gerolamo Angotti e Umberto Ferrari, e, ugualmente nei limiti di ¼ del totale, in favore dell’avvocato Vittoria De Giorgio.
Condanna la parte intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.100, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Così decis