Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding contract interpretation and omitted fact examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The respondent argued the preliminary contract was void due to an illegal object involving a fictitious gym entity to evade taxes, while the appellant claimed the appellate court failed to properly interpret the contract's nature and ignore decisive facts. The court rejected these arguments, ruling that contract interpretation errors do not constitute 'decisive facts' under Article 360(5) of the Code of Civil Procedure and that the appellate court's reasoning was sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A cassation complaint alleging omitted examination of a decisive fact regarding contract interpretation is inadmissible if the issue is merely interpretative rather than factual, and if the lower court's decision does not allow for a complete reassessment of historical facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13168/2022 R.G. proposto da : DELFINI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato NARDOCCI FRANCESCO (NRDFNC72B11H501H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LANDI LUCA (LNDLCU75P30I849L), MARUCCO GIOVAN BATTISTA (MRCGNB69M29B885R) -ricorrente- contro MODENA SIMONA, elettivamente domiciliatain CREMA VIA LAGO GERUNDO 18/2, presso lo studio dell’avvocato SINISCALCHI GIOVANNI (SNSGNN60M10D142T) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 266/2022 depositata il25/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Adito da Simona Modena, per ottenere la risoluzione del preliminare 7 marzo 2011 stipulato con Vincenzo Delfini, in rappresentanza della associazione dilettantistica “Body Center Castelleone”, il Tribunale di Cremona con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., dichiarata la propria incompetenza in ordine alla domanda di risoluzione del contratto (rispetto alla quale ritenne operativa ed efficace la clausola compromissoria), rigettò le domande di nullità e/o annullamento proposte dall’attrice.
A seguito di rituale impugnazione della Modena, la Corte d’appello di Brescia riformò totalmente la decisione di primo grado, dichiarando nullo il contratto preliminare e condannando l’appellato a restituire la somma di € 15.000,00, oltre interessi a decorrere dai singoli versamenti. Il giudice di secondo grado sostenne che, anche ove si fosse ritenuto che l’appellato in sede contrattuale avesse agito in nome proprio e ceduto un’attività di sua proprietà, parimenti si sarebbe dovuto pervenire necessariamente alla conclusione che l’oggetto del contratto era illecito, in quanto l’attività ceduta era fittiziamente ed artificiosamente imputata ad un soggetto terzo (l’associazione), al solo fine di frodare il fisco.
Pertanto, in ogni caso il contratto preliminare sarebbe stato nullo, in quanto illecito il suo oggetto o, comunque, in quanto determinato da causa o motivo illecito. Contro la predetta sentenza (n. 266/2022) ricorre per cassazione Vincenzo Delfini, sulla scorta di tre motivi. Si è costituita Simona Modena, depositando controricorso. RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n.
4) in relazione agli art. 132 c. 2 n. 4 cpc, 24 e 111 c. 6 Cost. per omessa motivazione. La sentenza impugnata mancherebbe di motivazione in quanto, pur formalmente esistendo quale parte del documento, le sue argomentazioni sarebbero svolte in modo totalmente contraddittorio, così da non permettere la giustificazione del decisum. Il motivo è inammissibile. 1.a) La Corte d’appello ha affermato, in punto di motivazione, che “se l’attività ceduta fosse stata imputata all’a.s.d., il contratto sarebbe stato nullo, atteso che l’attività ceduta (“attività di palestra”) non sarebbe stata esercitabile in forma aziendale, in quanto il soggetto gestore (l’a.s.d.) non è imprenditore, tanto che solo di recente (cfr. d.lgs. n. 36/2021) le associazioni sportive dilettantistiche sono state facultate ad assumere le vesti dell’impresa (rectius, dell’impresa sociale).
Tanto premesso, va escluso che l’a.s.d. avrebbe potuto cedere la propria attività a terzi, dal momento che detta cessione avrebbe richiesto l’approvazione degli organi associativi e – soprattutto – avrebbe determinato la cessazione delle attività associative, che, viceversa, in base alle previsioni statutarie potrebbero cessare solo in virtù dello scioglimento in base ad una casistica in cui non è compresa la cessione delle attività a terzi”. 1.b) La motivazione è astrattamente plausibile e, comunque, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022;
Sez. 6-3, n. 22598 del 23 settembre 2018).
2) Con il secondo mezzo, il Delfini si duole della violazione o falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 2555, 1418, 1343, 1345 e 1346 c.c. La sentenza impugnata avrebbe confuso i concetti di azienda e di impresa ed avrebbe erroneamente discusso di nullità del contratto per illiceità dei motivi (art. 1345 c.c.) posto che gli stessi, per essere considerati tali, avrebbero dovuto essere “comuni ad entrambi i contraenti”. Il motivo è inammissibile. 2.a) Non sono dedotte effettive violazioni di legge. Il ricorrente si limita a proporre una differente lettura delle vicende contrattuali, senza tener conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.
U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
3) Mediante la terza doglianza, il ricorrente assume l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n.
5) c.p.c., costituito dall’interpretazione del contratto inter partes. La Corte non avrebbe detto alcunché sulla questione della natura, preliminare o definitiva, del contratto per cui è causa, né sul fatto che, per oltre sei anni dalla data di sottoscrizione del contratto, la Modena aveva esercito l’attività di palestra per cui è causa, né sul fatto che la stessa Modena aveva pacificamente ammesso che la palestra era rimasta aperta e frequentata sino al 2016. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile. 3.a) La parte che, con ilricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una o più clausole contrattuali, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018;
Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 3.b) D’altronde, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una questione riguardante l'interpretazionedel contratto, non costituendo "fatto decisivo" del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018). Alla statuizione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite della controricorrente, come liquidate in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di Simona Modena, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tito