Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8542/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding lack of privity preventing tenant from opposing landowner's restitution claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8542/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the tenant's appeal against a lower court ruling that ordered his eviction from agricultural land. The tenant argued that the landowner's right to restitution was invalid because the original assignee had failed to return a deposit to the tenant. The court held that the tenant lacked standing to oppose the landowner's claim because the contractual relationships were distinct and independent. Consequently, the tenant could not use the assignee's breach of contract as a defense against the landowner's direct restitution request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.c.; Art. 1323 c.c.: Privity of contract prevents a third party from opposing a claim based on a breach of contract between other parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of privity restitution claim tenant rights contractual independence standing to sue agricultural land eviction order restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 1323 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
artt. 100 c.p
art. 112 c.p
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente qualificato la domanda proposta da E.R.S.A.C.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 17/05/2017, Rv. 644131
Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 11/06/2019, Rv. 654346
Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 23/04/2020, Rv. 657573
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19939-2018 proposto da: DI FILIPPO LEZZIERI, rappresentato e difeso dall’avv. LORETO D'AIUTO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIUSEPPE CALABRESE e FABRIZIO NICEFORO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 376/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA L’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (d’ora in avanti, semplicemente indicato come E.R.S.A.C.) evocava in giudizio Di Filippo Lezzieri innanzi il Tribunale di Vallo della Lucania, invocandone la condanna al rilascio, in favore dell’ente regionale, di un podere agricolo in agro di Castelnuovo Cilento, che era stato venduto dall’ente predetto, con riservato dominio, a Zoccoli Vincenzo, il quale si era reso inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di vendita di cui anzidetto. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda ed eccependo l’intervenuta usucapione del bene oggetto di causa.

Con sentenza n. 1009/2009 il Tribunale rigettava la domanda, compensando le spese. Con la sentenza impugnata, n. 395/2018, la Corte di Appello di Salerno rilevava che con sentenza n. 425/1983 il Tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato nullo il contratto preliminare di compravendita intervenuto tra lo Zoccoli Vincenzo, assegnatario del podere di cui è causa, e Di Filippo Lezzieri, promissario acquirente ed occupante del bene, condannando quest’ultimo a restituire lo stesso a condizione che lo Zoccoli restituisse a sua volta la caparra percepita all’atto della firma del contratto preliminare.

La Corte distrettuale rilevava altresì che con altra sentenza n. 106/1984 il Tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio originariamente intercorso tra E.R.S.A.C. (al quale era poi succeduta ope legis la Regione Campania) e Zoccoli Vincenzo, condannando quest’ultimo alla restituzione del bene immobile. La Corte distrettuale riteneva che gli effetti della prima pronuncia non potessero essere estesi ad E.R.S.A.C., che non aveva preso parte al giudizio intercorso tra Zoccoli e Di Filippo, e che pertanto quest’ultimo non fosse legittimato ad opporre alla pretesa restitutoria dell’ente regionale la circostanza che lo Zoccoli non avesse ancora restituito la caparra a suo tempo percepita a fronte della progettata compravendita del podere.

La Corte di Appello riteneva altresì, sulla base dello stesso criterio logico, che al Di Filippo non potessero essere estesi gli effetti della sentenza con la quale era stata dichiarata risolta l’originaria compravendita intervenuta tra E.R.S.A.C e Zoccoli. Su tali premesse, la Corte di merito, non ravvisando alcuna ragione di legittimazione dell’occupazione del podere da parte del Di Filippo, accoglieva il gravame proposto dalla Regione Campania avverso la decisione di prima istanza, condannando il Di Filippo alla restituzione dell’immobile oggetto di causa.

Confermava, invece, la decisione di prime cure in relazione al governo delle spese, che compensava anche per il secondo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Di Filippo Lezzieri, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la Regione Campania. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la viola zione degli artt. 100 c.p.c., 832 e 2697 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Regione Campania, succeduta ad E.R.S.A.C, ritenendola generica e apodittica, senza nulla argomentare circa la sussistenza della legittimazione stessa.

Ad avviso del ricorrente, la parte che eccepisce la carenza di legittimazione ad agire non ha l’onere di specificare i motivi dell’eccezione, mentre è la parte che subisce l’eccezione ad essere tenuta a fornire la prova della sussistenza della propria legittimazione. La censura è infondata. La Corte di Appello da atto, nella prima pagina della sentenza impugnata, che Regione Campania è succeduta ope legis ad E.R.S.A.C. giusta le disposizioni della legge regionale Campania n. 1/2007. L’art. 37 di detta legge, rubricato “Ersac ed Ersva”, dispone quanto segue:

“1. L’ente regionale sviluppo agricolo in Campania - ERSAC- di cui alla legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8 e l’ente regionale sviluppo dell’artigianato - ERSVA - istituito con legge regionale 9 agosto 1974, n. 39 sono soppressi.

2. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, è tenuto ad approvare un disegno di legge di riordino degli enti di cui al comma 1.

3. Il provvedimento di soppressione è operativo in caso di mancata approvazione del suddetto disegno di legge prima del termine indicato dal comma 2. In conseguenza:

a) le relative competenze sono riassunte direttamente in capo alla Regione che subentra in ogni rapporto giuridico di diritto pubblico e privato;

b) il patrimonio mobiliare ed immobiliare degli enti di cui al comma 1 è trasferito con diritti ed oneri relativi, principali e accessori, sia diretti che indiretti, alla regione Campania; c)gli atti formali di trasferimento sono compiuti dalla Giunta regionale;

d) il personale degli enti è trasferito dalla data indicata dal comma 2 nel ruolo del personale della Giunta regionale con le qualifiche e le anzianità possedute all’entrata in vigore della presente legge con la salvaguardia del trattamento economico acquisito”. L’inequivoca previsione contenuta nella norma appena richiamata evidenzia l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione ad agire proposta dall’odierno ricorrente in seconde cure, che la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile perché sollevata in modo generico ed apodittico (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Sul punto, pur dovendosi dissentire dall’argomento utilizzato dal giudice di merito, posto che la parte che eccepisce la carenza di legittimazione ad agire della parte avversa non è tenuta a specificare le ragioni poste a fondamento dell’eccezione, spettando all’altra parte fornire la prova, positiva, della sussistenza della propria legittimazione, la statuizione di rigetto dell’eccezione va confermata, posta la chiara previsione normativa di cui all’art. 37, comma 3, lettera a), della legge regionale Campania n. 1/2007, che prevede il subentro della Regione in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo al disciolto E.R.S.A.C.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente qualificato la domanda proposta da E.R.S.A.C. e coltivata da Regione Campania. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia invece laviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, perché la Corte di merito avrebbe erroneamente apprezzato le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio, ritenendo il possesso esercitato dal ricorrente non idoneo ad impedire l’accoglimento della domanda di restituzione del cespite oggetto di causa.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha dato atto dell’esistenza di due diversi giudicati, l’uno derivante dalla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.425/1983, resa tra Zoccoli Vincenzo e Di Filippo Lezzieri, e l’altro invece nascente dalla sentenza del medesimo ufficio giudiziario n. 106/1984, resa tra Regione Campania e Zoccoli Vincenzo. Ha poi affermato che la prima sentenza non poteva estendere i suoi effetti a carico della Regione, che non aveva preso parte al relativo giudizio, e che, del pari, la seconda decisione non poteva spiegare efficacia nei confronti del Di Filippo, del pari rimasto escluso dal relativo giudizio.

Di conseguenza, la Corte di Appello ha affermato che la statuizione contenuta nella prima decisione (n. 425/1983), secondo cui il Di Filippo avrebbe dovuto restituire il cespite oggetto di causa soltanto quando lo Zoccoli gli avesse restituito la caparra a suo tempo percepita a fronte di un contratto preliminare di compravendita dichiarato nullo dal predetto Tribunale, non poteva spiegare effetti riflessi a carico di Regione Campania, legittimando il Di Filippo ad eccepire, anche alla pretesa restitutoria della Regione, la mancata restituzione della caparra da parte dello Zoccoli (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza).

Infine, la Corte salernitana ha dato atto che “In ogni caso non risulta in atti alcun valido titolo o ragione giustificativa del possesso o della detenzione del fondo per cui è causa da parte del Lezzieri (recte, del Di Filippo), che va condannato alla immediata restituzione del fondo” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La statuizione è coerente con i precedenti di questa Corte, posto che “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento; tuttavia, tali effetti riflessi, oltre che dagli ordinari limiti soggettivi, sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile che ne possa ricevere un pregiudizio giuridico” (Cass.

Sez. 2 , Sentenzan. del 27/03/2007 , Rv. 596278; conf. Cass. Sez. 5 , Sentenza n. del 13/01/2011 , Rv. 616292; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 02/12/2015 , Rv. 637983; Cass. Sez. 5 , Sentenza n. del 17/05/2017 , Rv. 644131; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 11/06/2019 , Rv. 654346; Cass. Sez. 3 , Sentenzan. del 23/04/2020 , Rv. 657573). Nel caso di specie, Regione Campania non è stata parte nel giudizio intercorso tra lo Zoccoli, originario assegnatario del podere di cui è causa, ed il Di Filippo, al quale il primo aveva promesso di vendere il cespite.

Nè è titolare di un diritto dipendente da quello vantato dallo Zoccoli o dal Di Filippo: rispetto al contenuto della controversia in essere tra detti soggetti, fondata sul contratto preliminare di compravendita con cui il primo aveva promesso di cedere al secondo la proprietà del podere ricevuto in assegnazione da E.R.S.A.C., la Regione, succeduta ope legis al predetto ente regionale e titolare del diritto di riservato dominio sul bene di cui è causa, è portatrice di un diritto fondato sull’originario contratto di assegnazione disposto in favore dello Zoccoli, che è del tutto autonomo ed indipendente da quelli, rispettivamente spettanti allo Zoccoli ed al Di Filippo, sulla scorta del contenuto del contratto preliminare di compravendita tra di essi intercorso.

E’ di conseguenza corretta la statuizione con la quale la Corte distrettuale ha escluso che il contenuto della sentenza n. 425/1983, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato la nullità di quel preliminare, condannando il Di Filippo a restituire allo Zoccoli il bene oggetto di causa a condizione che il secondo gli restituisse la caparra a suo tempo percepita all’atto del preliminare, potesse spiegare effetti riflessi a carico della Regione, legittimando il Di Filippo a contrapporre, alla pretesa restitutoria del fondo proposta dall’ente territoriale, l’eccezione fondata sulla mancata restituzione della caparra da parte dello Zoccoli.

Sulla base di tale condivisibile ragionamento, dunque, la Corte distrettuale ha riformato la decisione del Tribunale, ricostruendo la posizione soggettiva, tanto del Di Filippo che dello Zoccoli, in termini di mera detenzione. Di conseguenza, in assenza di alcun elemento idoneo a dimostrare il diritto ad opporsi alla pretesa restitutoria legittimamente proposta dall’ente territoriale, la Corte territoriale ha accolto la domanda (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo