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Ordinanza — n. 8492/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being late due to missing notification report filed with the appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8492/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Marcello Di Ciommo against the second-instance judgment because the filing was procedurally invalid. Although the appellant claimed the judgment was notified via registered mail on February 9, 2022, the appeal was submitted on April 10, 2022, exceeding the sixty-day deadline. The court ruled that without the official notification report attached to the appeal, the filing is deemed untimely and the defect cannot be cured by the opposing party's lack of objection.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, c.p.c.; Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the sixty-day period from publication unless the notification report is submitted; this defect is not curable by the opposing party's non-objection.

Parole chiave

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cassation appeal notification report procedural deadline inadmissible appeal cure of defect

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, c.p.c.
Né qui ricorre l’ipotesi contemplata dalle Sezioni unite, le quali hanno precisato che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Né qui ricorre l’ipotesi contemplata dalle Sezioni unite, le quali hanno precisato che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. L. n. 3466, 12/02/2020
S.U. n. 10648, 02/05/2017

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Testo completo

Numero registro generale 10121/2022 Numero sezionale 604/2023 Marcello Di Ciommo, impugnò la sentenza di primo grado, Numero di raccolta generale 8492/2023Data pubblicazione 24/03/2023 dolendosi del mancato risarcimento del danno.

2. La Corte d’appello di Potenza rigettò l’impugnazione.

3. Il ricorso proposto dal Carretta avverso la sentenza d’appello, resistito da Donato Di Ciommo, è improcedibile. Il ricorrente non produce la copia munita di relata di notifica della sentenza impugnata, che assume essergli stata notificata a mezzo pec il 9/2/2022; or poiché la sentenza risulta essere stata pubblicata l’1/2/2022, il ricorso per cassazione, notificato a mezzo pec il 10/4/2022, risulta comunque tardivo, poiché intervenuto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della statuizione. Trattasi di principio consolidato, non disponibile neppure in caso d’ammissione della controparte, essendosi chiarito che il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (Sez.

L. n. 3466, 12/02/2020, Rv. 656775). Né qui ricorre l’ipotesi contemplata dalle Sezioni unite, le quali hanno precisato che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (S.U. n. 10648, 02/05/2017, Rv. 643945), non constando una tale disponibilità.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a