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Ordinanza — n. 8484/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8484/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8484/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Questo, in sintesi, il ragionamento della Corte d’appello. Non trovava applicazione l’art. 8 del d. lgs. n. 427/1998, dal momento che non era stata esercitata la facoltà di recesso preveduta dalla norma. I due contratti dovevano reputarsi autonomi. Nel testo delle condizioni generali di finanziamento riportate sul retro del contratto, risultava trascritta la clausola, espressamente approvata per iscritto, intitolata “inopponibilità delle eccezioni”, con la quale si disponeva che il cliente rinuncia ad opporre alla Finemiro qualsiasi eccezione relativa alla destinazione da parte dei convenzionati dell’importo del finanziamento concesso o di parte di esso, alla mancata o ritardata consegna del bene, agli eventuali vizi dello stesso o al rifiuto del cliente all’accettazione o all’utilizzo del bene medesimo: ogni conseguente controversia dovrà essere risolta esclusivamente tra il cliente e il convenzionato, fermi ed impregiudicati gli obblighi assunti dal cliente nei confronti della Finemiro.

Regesto Legislator

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art. 348-bis cod. proc. civ, art. 606 c.p, art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Ordinanza — n. 8484/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il cliente riconosce che non esiste accordo che attribuisca alla Finemiro l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del convenzionato . L’assenza d’esclusiva per la concessione del credito faceva escludere l’applicabilità dell’art. 125, co. 4, l. n. 385/1993 (TUB).

Parole chiave

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contratto d'apertura di credito contratto di organizzazione di viaggio contratti negoziati fuori dei locali commerciali contratto di mutuo diritti e obblighi contrattuali credito contestato

Disposizioni normative citate

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art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 10425/2018 proposto da: ROSSI CESARE, TENERIFE ANNALIZA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato ANGELO COLUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FRANCHI; –ricorrenti– contro INTESA SANPAOLO S.P.A. quale incorporante di NEOS FINANCE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO BONETTI;

–controricorrente- avverso la sentenza n. 684/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Cesare Rossi e Annaliza Tenerife convennero in giudizio New Travel s.r.l. e Finemiro, poi Neos, chiedendo che fosse dichiarata l’invalidità, la nullità e/o l’inefficacia del contratto di vendita concluso con la New Travel, nonché del contratto di finanziamento concluso con la Finemiro. Gli attori dedussero di avere accettato una proposta di “acquisto settimane CLC DEST CLUB”, implicante il diritto di soggiornare una settimana “rossa” presso tutti i centri vacanza dell’organizzazione, versando contestualmente £ 1.900.000.

Il contratto di finanziamento per £ 21.000.000, venne qualche giorno dopostipulato presso il loro domicilio. Prospettarono che i due contratti erano collegati e invalidi a causa della indeterminabilità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 8, d. lgs. n. 427/1998.

2. Il Tribunale, accolta la domanda, dichiarò entrambi i contratti nulli e condannò la New Travel a restituire agli attori la somma di € 981,27, la Neos Finance, già Finemiro, a restituire agli attori la somma di € 2.028,88 e la New Travel al pagamento in favore della Neos Finance della somma di € 15.481,31.

3. La Corte d’appello di Bologna, investita dall’impugnazione della Neos Finance s.p.a., in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò il Rossi e la Tenerife a corrispondere all’appellante la somma di € 11.822,60, oltre alla restituzione dell’importo percepito dagli appellati in virtù della sentenza del Tribunale. 3.

1. Questo, in sintesi, il ragionamento della Corte d’appello. Non trovava applicazione l’art. 8 del d. lgs. n. 427/1998, dal momento che non era stata esercitata la facoltà di recesso preveduta dalla norma. I due contratti dovevano reputarsi autonomi. Nel testo delle condizioni generali di finanziamento riportate sul retro del contratto, risultava trascritta la clausola, espressamente approvata per iscritto, intitolata “inopponibilità delle eccezioni”, con la quale si disponeva che il cliente rinuncia ad opporre alla Finemiro qualsiasi eccezione relativa alla destinazione da parte dei convenzionati dell’importo del finanziamento concesso o di parte di esso, alla mancata o ritardata consegna del bene, agli eventuali vizi dello stesso o al rifiuto del cliente all’accettazione o all’utilizzo del bene medesimo: ogni conseguente controversia dovrà essere risolta esclusivamente tra il cliente e il convenzionato, fermi ed impregiudicati gli obblighi assunti dal cliente nei confronti della Finemiro.

Il cliente riconosce che non esiste accordo che attribuisca alla Finemiro l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del convenzionato . L’assenza d’esclusiva per la concessione del credito faceva escludere l’applicabilità dell’art. 125, co. 4, l. n. 385/1993 (TUB).

4. Avverso la statuizione d’appello Cesare Rossi e Annaliza Tenerife ricorrono sulla base di unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., incorporante di Neos Finance s.p.a.

5. I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1322 e 1418 cod. civ. Assumono i ricorrenti che, in contrasto con quanto affermato dalla Corte locale, secondo i principi elaborati in sede di legittimità, i due contratti debbano reputarsi collegati fra loro, sussistendo il nesso oggettivo e quello soggettivo: trattavasi di un credito al consumo, la cui finalità era ben nota alle parti, tanto è vero che i due contratti furono fatti sottoscrivere contestualmente al domicilio degli esponenti dal medesimo incaricato. Risultava evidente che la società finanziaria si era avvalsa dell’organizzazione della venditrice, così da offrire agli acquirenti un “pacchetto unico”, i modelli contrattuali risultavano essere stati predisposti congiuntamente. In definitiva, non trattavasi di un collegamento occasionale, bensì di tipo funzionale, come dimostrato dal fatto che della somma mutuata beneficiava direttamente il venditore. Pertanto, la nullità d’uno dei due contratti non poteva che riverberarsi sull’altro. 5.

1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Invero, senza che occorra approfondire indagine sulla ipotizzabilità in astratto del denunciato collegamento negoziale, i ricorrenti nonsi confrontano con la clausola sopra riportata, la cui validità non risulta essere stata contestata (si veda per un caso simile Cass. n. 8253/2003), la quale per scelta negoziale esclude in radice ogni collegamento. Di conseguenza, il motivo non attinge la ratio decidendi, limitandosi a contestare il risultato cui giunge la sentenza impugnata, senza infirmarne puntualmente il percorso decisionale.

6. Siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

7. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst