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Ordinanza — n. 8434/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; preliminary contract extinguishes servitude interest via confusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8434/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal and the respondent's acceptance. The appellant argued that a preliminary purchase contract for the property meant the claimed easement would be extinguished by confusion upon execution. The court ruled that the withdrawal satisfied procedural requirements under the Code of Civil Procedure, terminating the case without addressing the merits of the easement claim.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, c.p.c.; Art. 391, ult. comma, c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, satisfies the conditions for declaring the extinction of the cassation proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings preliminary contract confusion of rights easement extinguishment Code of Civil Procedure costs allocation servitù negativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2, c.p.c.
Art. 391, ult. comma, c.p.c.
390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.
art. 1072 c.c
Pertanto, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio, tenuto conto che con l’esecuzione del preliminare di compravendita la chiesta servitù, ove riconosciuta, si estinguerebbe per confusione (art. 1072 c.c.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30185/2020 R.G. proposto da: SALTUARI LEOPOLD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCIONE, N. 71, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO DI BRINA (DBRLRD49A02B829B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GERHARD BRANDSTATTER (BRNGHR53A22I431R) -ricorrente - contro OBERRAUCH HELENE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANT'AGATONE PAPA, N. 50, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MELE (MLECRN43C60H501B) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREAS STACUL (STCNRS64T22A952Q);

Ric. 2020n. 30185sez. S2 - ud. 24 / 0 2 /202 3 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello diTrento, SEZ.DIST. DI BOLZANO n. 119/2020 depositata il 26/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Leopold Saltuari ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 119/2020 della Corte d’Appello di Trento –Sezione Distaccata di Bolzano di rigetto del suo appello avverso la sentenza n.698/2018 del 5 giugno 2018 del Tribunale di Bolzano che a sua volta aveva rigettato le domanda di accertamento di servitù di passaggio a piedi e con veicoli e di parcheggio veicoli a carico del cortile di proprietà della convenuta Helene Oberrauch. 2.Helene Oberrauch ha resistito con controricorso.

3. I difensori di Leopold Saltuari, parte ricorrente, c on memoria depositata i n prossimità dell’udienza , hanno rappresentatoche nel corso del giudizio è stato stipulato tra le parti un contratto preliminare per l’acquisto, da parte del ricorrente, degli immobili oggetto di causa, a carico dei quali il medesimo ricorrenteaveva richiesto l’accertamento del loro assoggettamento a servitù di passaggio a piedi e con veicoli. Pertanto, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio, tenuto conto che con l’esecuzione del preliminare di compravendita la chiesta servitù, ove riconosciuta, si estinguerebbe per confusione (art. 1072 c.c.).

4. I medesimi difensori muniti di procura speciale hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite. Ric. 2020n. 30185sez. S2 - ud. 24 / 0 2 /202 3 5. I difensori di Helene Oberrauch, parte controricorrente, muniti di procura speciale hanno depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso.

6. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.

7. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio e p er effetto della suddetta accettazione non deve provvedersi sulle spese ai sensi del medesimo art. 391, ultimo comma,c.p.c..

9. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di con