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Ordinanza — n. 8344/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes appeal ruling for failure to verify pipe ownership before applying common use defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8344/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy quashed the Court of Appeal's decision dismissing the plaintiff's claim against a neighbor connected to a sewage pipe. The lower court incorrectly applied the common use defense without first determining whether the pipe belonged to the condominium or another owner. The Court held that the statutory defense under Article 1102 of the Civil Code is only relevant if the pipe is common property, requiring a prior factual finding on ownership.

Regesto Legislator

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Art. 1102 c.c.; The defense of common use under Article 1102 of the Civil Code applies exclusively to pipes belonging to the condominium and requires a prior determination of ownership before assessing compatibility with common use.

Parole chiave

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condominium ownership sewage pipe connection common use defense Civil Code Article 1102 property title verification civil procedure error condominium law uso comune

Disposizioni normative citate

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Art. 1022 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli art. 1022, 1033, 1043, 1067 e 1102 c.c., in relazione all’art.
Art. 1033 c.c.
Art. 1043 c.c.
Art. 1067 c.c.
Art. 1102 c.c.
349/2021, rigettava la domanda, ritenendo la condotta del convenuto compatibile con l’uso della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c. Con la sentenza impugnata, n.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
1022, 1033, 1043, 1067 e 1102 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 1102 c.c
349/2021, rigettava la domanda, ritenendo la condotta del convenuto compatibile con l’uso della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12449-2022 proposto da: CARBOGRAFITE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI n. 187, presso lo studio dell'avv. MARCELLO MAGNANO SAN LIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. FRANCESCO MAUCERI -ricorrente - contro LUCA GIAMMARCO, rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE POLITI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro EREDI DI LUCA ROSARIO -intimati - avverso la sentenza n. 475/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 23.7.2015 Carbografite Italiana S.p.a. evocava in giudizio Luca Rosario dinanzi al Tribunale di Catania, invocandone la condanna a rimuovere l’allaccio della propria condotta di scarico di acque fognarie ad una condotta afferente diverso appartamento posto all’ultimo piano del medesimo stabile Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 349/2021, rigettava la domanda, ritenendo la condotta del convenuto compatibile con l’uso della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c. Con la sentenza impugnata, n. 475/2022, la Corte di Appello di Catania rigettava l’appello interposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure.

Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di seconde cure Carbografite Italia S.p.a., affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso Luca Giammarco, erede universale di Luca Rosario. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli art. 1022, 1033, 1043, 1067 e 1102 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto lecito il comportamento del Luca, considerandolo compreso nell’ambito dell’uso della cosa comune consentito al comproprietario, a prescindere da qualsiasi accertamento in relazione alla proprietà, comune o individuale, della condotta di scarico alla quale il predetto Luca si era allacciato.

La censura è fondata. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il convenuto Luca si era allacciato alla colonna di scarico delle acque nere provenienti dall’ultimo piano dell’edificio. Il giudice di merito ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione nel merito, l’accertamento della titolarità della tubatura in capo al condominio o ad altro condomino, argomentando che “l’appellato non ha fatto altro che far uso di una cosa comune o, in ogni caso, non appartenente alla società appellante, già esistente e senza violare i divieti contenuti nell’art. 1102 c.c. L’allaccio, poi, non è posto a distanza inferiore a quella legale, giacché il muro perimetrale è comune.

In ogni caso, ove la tubazione fosse di pertinenza esclusiva di altra unità immobiliare, la Carbografite Italiana s.p.a. non sarebbe legittimata a censurare l’allaccio da parte dell’appellato; ancor di più, perché da esso non deriva, come accertato dal C.T.U., alcun aggravio alla servitù, bensì un uso ordinario privo di refluenze sull’immobile della predetta società” (cfr. pag 3 della sentenza). In tal modo, la Corte distrettuale ha applicato alla fattispecie la norma dell’art. 1102 c.c. senza preventivamente accertare se la tubatura fosse, o meno, di proprietà comune: solo nel primo caso, infatti, il richiamo alla disposizione suindicata sarebbe pertinente.

Ne deriva l’accoglimento, nei termini indicati, del primo motivo, ed il conseguente assorbimento delle altre censure, vertenti, rispettivamente, sulla valutazione dell’aggravamento della servitù, già esistente a carico del fondo servente, posta la preesistenza della condotta di scarico (secondo e terzo motivo), sulla violazione di giudicato esterno (quarto e quinto motivo) e sulle questioni ritenute assorbite dalla Corte di merito (sesto motivo). In definitiva, va accolto il primo motivo e vanno dichiarati assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione.

PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso