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Ordinanza — n. 8339/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on contract interpretation but corrects prior order to award costs to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8339/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the initial appeal inadmissible due to alleged errors in contract interpretation and motivation, which were deemed unreviewable. However, upon reviewing a separate request for correction of material error regarding litigation costs, the Court found the lower court had omitted to award expenses to the party that filed a counter-appeal. Consequently, the Court corrected the previous order to mandate the appellant pay €4,300 in costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation may correct a prior order for material error if it omitted to award litigation costs to a party that effectively resisted with a counter-appeal, even if the main appeal is inadmissible.

Parole chiave

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material error correction litigation costs award counter-appeal resistance inadmissible appeal contract interpretation review divieto della doppia presa in considerazione doppia assicurazione doppia nazionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Ric.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 391 bis c.p.c.
“ Il motivo di ricorso denuncia ex art. 391 bis in relazione all’art.
Art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c.
391 bis in relazione all’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., l’errore di fatto revocatorio consistito nell’avere la Corte escluso che si dovesse statuire sulle spese di lite, in quanto la ricorrente non aveva svolto attività difensiva nel giudizio all’esito del quale venne emessa l’ordinanza impugnata.
art. 360 c.p
Il secondo motivo - che contraddit toriamente nella rubrica denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto richiamando i parametri di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020
Cass. 28319/2017
al riguardo, ex multis, Cass. 28319/2017).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11666-2022 proposto da: DI PROPERZIO COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO GIANSANTE, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro DI MARZIO ANNA MARIA; -intimata - avverso l’ordinanza n. 7032 /202 2 della CORTE D I CASSAZIONE, depositata il03 / 03 /202 2 ; Ric. 2022 n. 11666 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

La Di Properzio Costruzioni Immobiliari S.r.l. propone ricorso affidato ad un motivo per la correzione dell’errore materiale ovvero per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 7032 del 3 marzo 2022. L’intimata non ha svolto difese in questa fase. Questa Corte con tale ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per quanto rileva in questa sede, ha così deciso: “PREMESSO CHE Anna Maria Di Marzio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila 16 settembre 2020, n. 1217, che ha respinto l'appello della ricorrente (in primo grado il Tribunale di Pescara aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da Di Marzio, promissaria acquirente, volta ad ottenere il doppio della caparra versata).

L'intimata Di Properzio Costruzioni Immobiliari s.r.l. non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, che denunciano il primo "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1337, 1326, 1371, 1375 e 1385 c.c." e il secondo "violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. (errore di fatto e difetto di motivazione)". Ric. 2022 n. 11666 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -3- I due motivi sono inammissibili. Il primo motivo contesta l'interpretazione della proposta e del contratto preliminare di vendita da parte del giudice di merito, cui tale interpretazione spettava, e che, in quanto motivata e plausibile, è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità (v. al riguardo, ex multis, Cass. 28319/2017).

Il secondo motivo - che contraddit toriamente nella rubrica denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto richiamando i parametri di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. - si sostanzia in una denuncia di apparenza della motivazione, vizio non ravvisabile nella argomentata pronuncia impugnata. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2022 n. 11666 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -4- contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 26 novembre 2021. “ Il motivo di ricorso denuncia ex art. 391 bis in relazione all’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., l’errore di fatto revocatorio consistito nell’avere la Corte escluso che si dovesse statuire sulle spese di lite, in quanto la ricorrente non aveva svolto attività difensiva nel giudizio all’esito del quale venne emessa l’ordinanza impugnata.

Si rileva, invece, che la società aveva tempestivamente notificato controricorso in data 14 aprile 2021, e che il medesimo atto era stato ritualmente depositato, come attestato dal timbro apposto in data 26 aprile 2021 dalla Cancelleria della Corte sulla prima pagina del controricorso. Inoltre, a riprova dell’avvenuta presentazione del controricorso, si evidenzia che il difensore della odierna ricorrente aveva ricevuto rituale comunicazione sia della fissazione dell’adunanza camerale, all’esito della quale è stata deliberata l’ordinanza gravata, sia dell’avvenuta pubblicazione di quest’ultima.

Sul presupposto che la Corte sia incorsa in un errore di fatto revocatorio, tale da determinare la revocazione della pronuncia emessa, in via rescissoria si chiede unicamente di provvedere alla liquidazione anche delle spese in favore della ricorrente per il precedente giudizio di legittimità, ferma Ric. 2022 n. 11666 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -5- restando la declaratoria di inammissibilità dell’avverso ricorso, con il favore altresì delle spese del giudizio di revocazione. Ritiene il Collegio che possa accogliersi la richiesta di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza sopra richiamata, e consistito nell’omessa liquidazione delle spese in favore della parte intimata che aveva effettivamente resistito con controricorso.

Per l’effetto, l’ordinanza de qua deve essere integrata con la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, spese che si liquidano nell’importo di € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi ed accessori di legge. Nulla a disporre per le spese del presente giudizio, in quanto nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio. (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020 ) P. Q.

M. La Corte in accoglimento del ricorso dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 7032 del 3 marzo 2022, e ad integrazione del dispositivo dispone la condanna della ricorrente, Di Marzio Anna Maria al pagamento in favore della controricorrente Di Properzio Costruzioni Immobiliari S.r.l., delle spese del giudizio che liquida in € 4.300,00, di cui € Ric. 2022 n. 11666 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -6- 200,00