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Ordinanza — n. 8309/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court partially allows appeal on lawyer fees, rejecting other procedural complaints regarding water damage case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8309/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared four of the five appeal grounds inadmissible while accepting the fifth regarding excessive legal fees. The appellants argued the lower court erred on property boundaries and evidence evaluation, but the court dismissed these procedural claims. However, the court found the second-instance judge violated the principle that awarded fees cannot exceed the amount requested in the fee note, ordering the State to recover the correct sum.

Regesto Legislator

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Art. 75 disp. att. c.p.c.; In proceedings where a party submits a fee note specifying the requested amount, the judge cannot award a reimbursement exceeding that specific sum.

Parole chiave

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legal fees calculation fee note compliance state funding benefit procedural inadmissibility second instance costs responsabilità per danni da acqua protezione delle acque costi di espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 75 disp. att. c.p.c.
Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
115, 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe affermato l’assenza di infiltrazioni prima dei lavori da loro eseguiti, senza fornire adeguata motivazione sul punto.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
91 e 112 c.p.c., 81, 130 e 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art.
art. 913 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 913 c.c., in relazione all’art, 360, primo comma, n.
art. 75 disp. att. c.p
Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022
Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv.
Sez. 3, Ordinanza n. 17057 del 26/06/2019
664685; Sez. 3, Ordinanza n. 17057 del 26/06/2019, Rv.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 11522 del 14/05/2013
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13656-2022 proposto da: CARAMBIA VINCENZO e RICCOMBENE GRAZIA, rappresentati e difesi dall’avv. RITA CARMELA CARAMBIA e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro PUNZINA LEDA AGATA, rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO FARINELLA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 285/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato in data 11.6.2009, preceduto da accertamento tecnico preventivo e ricorso di urgenza ex art.700 c.p.c., Punzina Leda Agata evocava in giudizio Carambia Vincenzo e Riccombene Grazia innanzi il Tribunale di Nicosia, invocandone la condanna alla realizzazione delle opere idonee ad eliminare le infiltrazioni cagionate a carico del suo immobile e a risarcire il relativo danno. Con sentenza n. 61/2013, resa nella resistenza deiconvenuti, il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 285/2021, la Corte di Appello di Caltanissetta riformava la decisione di prime cure, condannando gli odierni ricorrenti a realizzare un pozzo di emungimento nella loro proprietà, secondo le specifiche tecniche indicate dal C.T.U., e a risarcire il danno.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Carambia Vincenzo e Riccombene Grazia, affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso Punzina Leda Agata. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 913 c.c., in relazione all’art, 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il fondo di proprietà Carambia – Riccombene fosse superiore a quello di proprietà Punzina, e che le opere realizzate dagli odierni ricorrenti avessero alterato il naturale deflusso delle acque.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe affermato l’assenza di infiltrazioni prima dei lavori da loro eseguiti, senza fornire adeguata motivazione sul punto. Con il quarto motivo, da esaminare congiuntamente ai primi due, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della propria decisione alcuni documenti, travisandone tuttavia il contenuto, ed avrebbe invece omesso di esaminare altri documenti, asseritamente decisivi.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, perché a vario titolo vertenti sulla valutazione delle risultanze istruttorie condotta dal giudice di merito, sono inammissibili. La Corte territoriale ha accertato la sussistenza della servitù di scolo delle acque e l’assenza di infiltrazioni a carico dell’immobile di proprietà Punzina prima dei lavori di ristrutturazione eseguiti dagli odierni ricorrenti sul loro cespite. Il Carambia e la Riccombene attingono tale ricostruzione, proponendo una lettura alternativa delle prove, senza confrontarsi con il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata“(cfr.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe posto a fondamento della propria decisione documenti prodotti per la prima volta solo in appello, e dunque inutilizzabili.

La censura è inammissibile. La documentazione depositata per la prima volta in appello, rappresentata dalla richiesta di proroga dei lavori indirizzata al Comune, è stata esaminata dalla Corte territoriale soltanto ad abundantiam, come elemento rafforzativo, ai fini dell’individuazione del momento in cui il fenomeno infiltrativo di cui è causa si è manifestato per la prima volta. Sul punto, la Corte di merito afferma che “Le risultanze della prova testimonial, a mezzo degli abitanti della zona, hanno confermato l’assenza di infiltrazioni prima dei lavori effettuati dalle parti, e del resto è stata prodotta certificazione con la quale i convenuti hanno richiesto al Comune di Regalbuto una proroga dei lavori … attestante che nell’immobile dei convenuti stessi sono emerse delle discordanze tra quanto dichiarato e quanto riscontrato in sede di sopralluogo, con ciò restando smentita la circostanza, affermata nella sentenza di primo grado, secondo la quale sarebbe decisivo per escludere la responsabilità degli appellati ‘lo stacco temporale tra le lamentate infiltrazioni nell’immobile di parte attrice e l’esecuzione dei lavori nell’immobile dei convenuti’, ed emergendo chiaramente la consecuzione temporale tra i lavori di ristrutturazione e le infiltrazioni” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

L'affermazione che, prima dei lavori eseguiti dagli odierni ricorrenti sul loro bene, le infiltrazioni a carico dell’immobile di proprietà Punzina non si erano manifestate non appare quindi fondata sulla valutazione della richiesta di proroga depositata per la prima volta in grado di appello, bensì –almeno in via principale– sulle risultanze della prova orale acquisita agli atti del giudizio di merito. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli art. 91 e 112 c.p.c., 81, 130 e 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente posto a loro carico le spese del giudizio di secondo grado, nella misura del 50% del totale, compensandole per il resto, riconoscendo alla Punzina somme maggiori di quelle richieste in nota spese.

Inoltre, la Corte di merito avrebbe errato nel non ridurre l’importo del compenso della metà, in considerazione del fatto che la Punzina era stata ammessa, per il grado di appello, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La censura è parzialmente fondata. La Punzina aveva depositato, per il giudizio di appello, una nota spese indicante un compenso complessivo di € 2.079, così articolato: € 540 per la fase di studio, € 439 per quella introduttiva, € 500 per quella di trattazione ed € 600 perquella di decisione (cfr. pag. 31 del ricorso).

La Corte di Appello ha liquidato il compenso relativo al secondo grado in € 2.800 e dunque in un importo superiore a quello richiesto dalla parte. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore” (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685; Sez. 3, Ordinanza n. 17057 del 26/06/2019, Rv. 654402;

Sez. 6- 3, Ordinanza n. 11522 del 14/05/2013, Rv. 626367). La censura è invece infondata nel resto, poiché dall’ammissione della parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non consegue l’automatica riduzione del 50% del compenso dovutole. Tale riduzione, infatti, opera esclusivamente in relazione al rapporto tra l’Erario ed il difensore della parte ammessa al beneficio predetto, ma non anche al diverso rapporto esistente tra la parte vittoriosa e quella soccombente. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, mentre va accolto il quinto, nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va dunque cassata, nei limiti della censura accolta. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento, in favore dell’Erario, delle spese di secondo grado, quantificate in € 2.079, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15 % , iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Alla luce dell’accoglimento solo marginale del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate per intero tra le parti.

PQM la Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi del ricorso, accoglie il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida le spese del giudizio di secondo grado in € 2.079, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge, disponendone il pagamento in favore dell’Erario. Comp