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Ordinanza — n. 8303/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to deposit authentic copy of appealed judgment with notification report under Art. 369 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8303/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal improcedible because the appellant failed to deposit the authentic copy of the appealed judgment accompanied by the notification report as required by Article 369 of the Code of Civil Procedure. Although the appellant argued that the notification report was available, the court found no such document in the case file, noting that the appeal was notified well beyond the sixty-day window following the judgment's publication. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 285 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the authentic copy of the appealed decision with the notification report, unless the notification occurred within sixty days of publication.

Parole chiave

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improcedibility appeal notification report deposit authentic copy requirement sixty day period Code of Civil Procedure onorario dell'architetto accredito per compiti assistenziali spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
12658/2017); la giurisprudenza ha mitigato il rigore formalistico dell’art. 369 c.p.c.
Art. 285 c.p.c.
ricorso, pag.1); non è stato in alcun modo possibile rinvenire agli atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, specificamente ai sensi dell’art. 285 c.p.c., debitamente depositata unitamente al ricorso nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al primo comma dell’art.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 369 c.p
12658/2017); la giurisprudenza ha mitigato il rigore formalistico dell’art. 369 c.p.c.
art. 285 c.p
ricorso, pag.1); non è stato in alcun modo possibile rinvenire agli atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, specificamente ai sensi dell’art. 285 c.p.c., debitamente depositata unitamente al ricorso nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al primo comma dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., SS.UU., n. 10648/2017
Cass., n. 11386/2019
Cass., n. 17066/2013
11386/2019 e Cass., n. 17066/2013); ciò premesso, il ricorrente ha espressamente dichiarato che la sentenza n.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10440-2022 proposto da: IACONO CATERINA (CNICRN66T59E329Z), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 21, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO TOGNA, rappresentata e difes a dall'avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D'ARAGONA; -Ricorrente - contro CONDOMINIO VIA COLONIA NN. 7-13 POMEZIA (RM) - LOC. TORVAIANICA 80260440583, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI, 25, presso lo studio dell'avvocato MARCO MAZZOCCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA BALDUCELLI; -Controricorrente – nonché contro BERTI ROBERTO (BRTRRT60H05H501K); -intimato- avverso la sentenza n. 392/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2022;

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14/02/2023, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 29.12.2011, l’architetto Caterina Iacono conveniva, dinanzi al Tribunale di Velletri, il Condominio di Via Colonia nn. 7/13 al fine di sentirlo condannare al pagamento dei compensi professionali dovuti per l’attività svolta in esecuzione degli incarichi conferiti dal Condominio con lettere del 10.04.2004 e del 18.5.2005, rispettivamente di “Progettazione e direzione dei Lavori per le opere di spicconatura e rifacimento delle parti pericolanti balconi e parti pericolanti di facciata palazzina C” e di “Progettazione e direzione dei lavori per le opere di spicconatura e rifacimento delle parti pericolanti balconi e parti di facciata palazzina A; consolidamento rimessa; pratica passo carrabile”; si costituiva il Condominio di Via Colonia nn. 7/13 chiedendo il rigetto della domanda e, in ogni caso, di essere manlevato dall’amministratore del Condominio Roberto Berti; il Tribunale di Velletri, con sentenza 1018/2017, rigettava la domanda; la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 392/2022 confermava la sentenza di primo grado; per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricor so per cassazione Caterina Iacono sulla base di quattro m o tivi ; il Condominio di Via Colonia nn. 7/13 ha resistito con controricorso, mentre nonha svolto alcuna attività difensiva Roberto Berti; il ricorrente non ha depositato memorie;

Considerato che: è pregiudiziale –in quanto attiene alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata, depositata il 19/01/2022 e notificata in data 09/02/2022; il ricorrente, infatti, si è limitato a depositarne copia autentica con attestazione di conformità sprovvista della relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata dell’ordinanza possa rinvenirsi nella produzione del controricorrente, così come certificato dalla cancelleria in data 14.02.2023; invero, l’art. 369 c.p.c. prevede, a pena di improcedibilità, che il ricorrente debba depositare, unitamente al ricorso, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica.

Quest’ultimo onere, in particolare, è funzionale all’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità e soprattutto alla verifica della tempestività dell’impugnazione (ex multisCass., n. 12658/2017); la giurisprudenza ha mitigato il rigore formalistico dell’art. 369 c.p.c. prevedendo che non abbia luogo la sanzione dell’improcedibilità qualora la sentenza impugnata, unitamente alla relata di notifica, risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (Cass., SS.UU., n. 10648/2017); un’altra ipotesi in cui, nonostante l’omesso deposito della sentenza impugnata e della relata di notificazione, il ricorso va egualmente ritenuto procedibile è integrata qualora la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo cui tende la prescrizione normativa, ossia consentire al giudice di accertarne la tempestività del termine in relazione al termine di impugnazione (Cass., n. 11386/2019 e Cass., n. 17066/2013); ciò premesso, il ricorrente ha espressamente dichiarato che la sentenza n. 392/2022 emessa dalla Corte di appello di Roma in data 19/01/2022 e pubblicata in pari data, è stata notificata in data 09/02/2022 (cfr. ricorso, pag.1); non è stato in alcun modo possibile rinvenire agli atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, specificamente ai sensi dell’art. 285 c.p.c., debitamente depositata unitamente al ricorso nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c.; né risulta essere stata prodotta dal Condominio all’atto di costituzione in giudizio con controricorso; occorre, altresì, puntualizzare che l’improcedibilità per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, munita di relata di notifica, possa essere esclusa dalla notificazione del ricorso effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato; si rileva, invero, che nel caso in esame, la sentenza della Corte d’appello di Roma è stata pubblicata in data 19/01/2022, mentre il ricorso di Caterina Iacono è stato notificato al Condominio di Via Colonia nn. 7/13, in data 11/04/2022 e, pertanto, ben oltre il decorso del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente Caterina Iacono al pagamento, in favore del Condominio di Via Colonia nn. 7/13 parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del