Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to improper notification to the wrong lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Prefecture's appeal against a suspension of driving license, ruling that the case must be remanded for procedural correction. The lower court had suspended Calvisi's license after he was caught driving under the influence, but the Prefecture argued the medical visit did not restore driving rights. The appeal was rejected not on the merits of the license suspension, but because the cassation petition was incorrectly notified to the first-instance lawyer instead of Calvisi's second-instance counsel. Consequently, the case was sent back to the Tribunal for proper notification and a new hearing schedule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; Art. 186 comma 9 C.d.s.; When a cassation appeal is notified to the wrong defense counsel, the court must grant a peremptory term for re-notification under Art. 291 c.p.c. and remand the case to a new role, rather than deciding on the substantive merits of the administrative suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al R.G. N. 32667-2019 proposto da: PREFETTURA DI NUORO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NUORO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difendeope legis; -ricorrente - contro CALVISI MELCHIORRE; -intimato - avverso la sentenza n. 258/2019 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere Dott.
DIANORA POLETTI; Ric. 2019 n. 32667 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -2- FATTI DI CAUSA 1. Melchiorre Calvisi proponeva ricorso davanti al Giudice di Pace di Nuoro in opposizione al verbale di ritiro della patente di guida redatto dal Comando Stazione Carabinieri di Bitti e al conseguente provvedimento del Prefetto di Nuoro con il quale veniva disposta la sospensione della validità della patente di guida per un anno. In data 28/03/2018 il ricorrente era stato infatti colto alla guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico pari a g/l 1,67 nella prima prova e g/l 1,67 nella seconda prova).
A sostegno del ricorso il Calvisi deduceva, sotto distinti profili, la nullità del verbale e dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto, ritenendo che difettassero le esigenze cautelari connesse alla sospensione della patente. Rilevava, a tal proposito, di essersi sottoposto a visita medica che aveva avuto esito positivo, di tal ché il provvedimento che disponeva la sospensione della patente doveva essere annullato.
2. Si costituiva la Prefettura di Nuoro che contestavale pretese attoree e in particolare rilevava che l’ ottemperanza , con esito positivo, all’ordine di sottoporsi a visita medica non esaurivagli effetti del provvedimento di sospensione della patente di guida disposto nei confronti del Sig. Calvisi.
3. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, condividendo la tesi della specialità della norma di cui all’art. 186 comma 9 C.d.s. che avrebbe dovuto dunque applicarsi in luogo delll’art. 223 C.d.s.
4. La Prefettura di Nuoro impugnava la sentenza del giudice di Pace formulando diversi motivi di gravame poi disattesi dal Tribunale, che, invece, confermava la sentenza impugnata per lo stesso ordine di motividel primo giudice. Ric. 2019 n. 32667 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -3- 5. Avverso la sentenza n. 258/2019 del Tribunale di Nuoro la Prefettura di Nuoro-UTG ricorre per cassazione formulando un unico motivo di censura.
6. Melchiorre Calvisi è rimasto intimato.
7. All’udienza del 22 giugno 2022 il Collegio ha dispo sto l'acquisizione a cura della cancelleria del fascicolo di ufficio presso il Tribunale di Nuoro,al fine di verificare la regolarità della notifica del ricorso all'effettivo difensore dell'intimato e ha rinviato la causa a nuovo ruolo. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio rileva che dall’acquisizione del fascicolo di ufficio presso il Tribunale di Nuoro è emerso che il ricorso per cassazione è stato notificato all’Avv. Giancarmelo Serra, difensore del primo grado di giudizio, anziché all’avv. Elena Ledda, difensore di Melchiorre Calvisi nel secondo grado di giudizio, come risultasia dalla sentenza impugnata sia dalla procura in atti. Poiché la notifica del ricorso al difensore del primo grado non è inesistente ma nulla (cfr. Cass. S.U. n. 14916/2016), deve essere assegnato al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo per l’espletamento di tale incombenza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente la notifica del ricorso all’avv. Elena Ledda, difensore di Melchiorre Calvisi,entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della