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Ordinanza Interlocutoria — n. 8289/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses interlocutory order, remanding case to public hearing due to lack of preliminary grounds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8289/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order dismissing the preliminary request for a summary decision in a boundary dispute case. The appellants argued that the lower court misapplied civil code articles regarding construction distances and failed to prove property damage. The court determined that the case lacked the specific prerequisites for a summary ruling under the Civil Procedure Code and therefore ordered the matter to be remanded for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.: The court of cassation may not rule on the merits in camera di consiglio if the case lacks the specific prerequisites for a summary decision; such cases must be remanded to public hearing.

Parole chiave

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interlocutory order summary decision boundary dispute construction distance remand to public hearing violazione delle norme edilizie violazione delle distanze dai confini piano di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto exart. 360, comma 1, n.
Art. 375, comma 1, n. 1 e n. 5 c.p.c.
3.- Il Collegio , esaminati gli atti, ritiene che non sussistano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 comma 1, n.
Art. 375, comma 2 c.p.c.
3.- Il Collegio , esaminati gli atti, ritiene che non sussistano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 comma 1, n.
articolo 873 c.c
15 e 22 NTA al PRA Comune di Castel San Giorgio, censurando la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che nella fattispecie de quail riferimento normativo da applicare sarebbe l'articolo 873 c.c.
articolo 877 c.c
in materia di distanza tra le costruzioni anziché l'articolo 877 c.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al R.G.N. 34593-2018 proposto da: PAGANO LUCIA e DI FILIPPO FRANCESCO , elettivamente domiciliati in SALERNO, PIAZZA CADUTI DI GUERRA 1, presso lo studio del Prof. Avv. SALVATORE SICA, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro CAPUANO ALBERTO; -intimato - nonchè contro COMUNE CASTEL SAN GIORGIO; -intimato - avverso la sentenza n. 573/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/04/2018; Ric. 2018 n. 34593 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1. Il sig. Alberto Capuano, proprietario di un fondo sito in Castel San Giorgio, a seguito di azione per denuncia di nuova opera, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Nocera Inferiore i sigg.ri Francesco Di Filippo e Pagano Lucia, proprietari del fondo confinante, per ottenere la rimozione della costruzione dagli stessi illegittimamente edificata sul confine, con condanna al risarcimento dei danni.

2. Si costituivano in giudizio i convenuti che eccepivano la legittimità dell'opera, assentita in via amministrativa con rilascio della concessione edilizia, e proponevano domanda riconvenzionale per il ristoro dei danni subiti a seguito della sospensione dei lavori. Chiedevano ed ottenevano la chiamata in causa del Comune di Castel San Giorgio, il quale si costituiva in giudizio eccependo la nullità della chiamata per genericità oltre che per inammissibilità e infondatezza.

3. Con sentenza n. 654/2012 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava inammissibile la domanda svolta nei confronti del Comune di Castel San Giorgio e, in accoglimento delle istanze attoree, ordinava ai convenuti di arretrare l'edificio edificato sul confine fino alla distanza di metri 10 dallo stesso. Condannava i convenuti al risarcimento dei danni a favore dell'attore.

4. Contro la detta sentenza proponevano appello i sigg.ri Di Filippo e Pagano, deducendo in particolare la legittimità della costruzione realizzata, posto che l'art 22 N . T . A . al P . R . G . del Comune di Castel San Giorgio dispone una deroga al principio generale di cui all'art. 15 d el P . R . G . e che quindi l'immobile di cui è causa risulta conforme alle disposizioni regolamentari Ric. 2018 n. 34593 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -3- previste dal C omune e alla disciplina codicistica. Alberto Capuano proponeva appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte relativa alla liquidazione del danno subito.

5. Con sentenza n. 573/2018 la Corte di Appello di Salerno rigettava l'appello principale e quello incidentale, regolando le spese di lite.

6. Avverso questa decisione Di Filippo e Pagano propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

7. Sono rimasti intimati Alberto Capuano e il Comune di Castel San Giorgio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . in relazione agli artt. 869, 872, 873, 874, 875 e 877 c.c. nonché agli artt. 15 e 22 NTA al PRA Comune di Castel San Giorgio, censurando la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che nella fattispecie de quail riferimento normativo da applicare sarebbe l'articolo 873 c.c. in materia di distanza tra le costruzioni anziché l'articolo 877 c.c. inerente alle costruzioni sul confine. 2.-Il secondo motivo - “ violazione o falsa applicazione di norme di diritto exart 360 comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.2043, 2056 e 2697 c.c.” –imputa alla sentenza di seconde cure di avere riconosciuto il danno in assenza di qualsivoglia dimostrazione di un pregiudizio al godimento del bene. 3.- Il Collegio , esaminati gli atti, ritiene che non sussistano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 comma 1, n. 1 e n. 5 c.p.c., per cui decide di rimetterela causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Ric. 2018 n. 34593 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -4- La Corte, visto l’art. 375 comma 2° c.p.c., dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per l’assegnazione alla pubblica udienza della Seconda Sezione Civile. Co