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Ordinanza — n. 8246/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal for inadmissibility due to late opposition against lawyer fee decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8246/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the Prosecutor's appeal inadmissible because the lower court correctly ruled the opposition against the lawyer fee decree was time-barred. The prosecutor argued the decree was never properly communicated, yet the court found the opposition was filed outside the thirty-day limit required for summary procedure. Consequently, the appeal was rejected as the lower court's conclusion on tardiness was legally sound despite minor motivational corrections.

Regesto Legislator

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Art. 170 DPR n. 115/2002; Art. 15 D.Lgs. n. 150/2011: Oppositions against lawyer fee decrees follow summary procedure with a thirty-day limit from communication; failure to prove timely service renders the opposition inadmissible for tardiness under Art. 327 c.p.c.

Parole chiave

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opposizione tardiva patrocinio a spese dello Stato decreto di liquidazione rito sommario inammissibilità per tardività comunicazione atto Corte di Cassazione termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 170 DPR n. 115/2002
L’ordinanza ha ravvisato l’inammissibilità per tardività dell’opposizione, non risultando dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170 del DPR n.
Art. 15 D.Lgs. n. 150/2011
Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs.
Art. 327 c.p.c.
In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass.
Art. 13 DPR n. 115/2002
Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento –ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 136 c.p
art. 2697 c.c
art. 702-quater cod. proc. civ
Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato –debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ.
art. 327 c.p
In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 106/2016
Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016).
Cass. n. 16893 del 2018
327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. n. 16893 del 2018; Cass.
Cass. n. 32961 del 2019
16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass.
Cass. n. 5990 del 2020
32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020; arg.
Cass. Sez. Unite 5 ottobre 2022, n. 28975
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13678/2022 R.G. proposto da : PM PROCURA TRIBUNALE ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO SNC, presso lo studio dell’avvocato PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA (null) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PITORRI JACOPO MARIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 49521/2020 R.G. depositata il28/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 28 marzo 2022 (RG 49521/2020), ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento, che il ricorrente afferma essere stato “emesso il 22 ottobre 2018”, con il quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall’avvocato Iacopo Maria Pitorri quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L’ordinanza ha ravvisato l’inammissibilità per tardività dell’opposizione, non risultando dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 fosse stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto, in relazione alla data del “visto PM” emergente dall’estratto storico del procedimento. Ad avviso del Tribunale, l’indicazione risultante dal registro informatico attesterebbe l’inizio del subprocedimento di comunicazione, essendo l’atto stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 20 aprile 2022, sulla base di due motivi. Iacopo Maria Pitorri è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c.: il ricorrente non avrebbe mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, mentre le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’Ufficio di Procura fosse dotato di un indirizzo PEC.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. Né poteva gravarsi il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità.

Il ricorso è nel suo complesso inammissibile per l’inosservanza dell’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa. Dopo aver indicato in epigrafe l’ordinanza impugnata (tra l’altro con un richiamo diverso per sezione e nominativo del giudice), il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio.

E’ inoltre inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo il Tribunale deciso la questione di diritto in modo conforme all’interpretazione di questa Corte, seppur con motivazione in parte da correggere. Il Tribunale di Roma ha, infatti, concluso per la tardività dell’opposizione, sul presupposto che, pur essendo stata fornita la dimostrazione della comunicazione del decreto opposto all’Ufficio del Procuratore della Repubblica, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte dal codice di rito, l’opponente non aveva dimostrato che il ricorso fosse stato proposto nei trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto.

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, criticano tale conclusione, negando la rilevanza che il giudice dell’opposizione ha assegnato alla trasmissione del fascicolo peril visto del PM. Occorre tuttavia rilevare quanto segue. A norma dell’art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del Giudice di pace è competente il Presidente del tribunale. L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato –debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ.

Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. n. 16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass. Sez.

Unite 5 ottobre 2022, n. 28975). Ne consegue pertanto che è accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 c.p.c. dell’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Non devono regolarsi le spese del giudizio di cassazione, sia in ragione della natura del ricorrente di organo propulsore dell'attività giurisdizionale, sia per la mancata costituzione dell’intimato. Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento –ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da par te del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cass