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Ordinanza Interlocutoria — n. 8157/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for public hearing to determine if bill possession equals payment confirmation against bankruptcy trustee.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8157/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal and remanded the case for a public hearing to address the legal issue of bill possession. The lower court ruled that the buyer failed to prove payment via bills of exchange against the bankruptcy trustee. The court found the appeal raised a significant question of law regarding the evidentiary value of bills versus the trustee's position.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 45 comma 1° R.D. n. 1669/1933: Possession of bills of exchange does not automatically constitute proof of payment or release of debt when asserted against a bankruptcy trustee, requiring specific contractual interpretation and evidentiary analysis.

Parole chiave

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bankruptcy trustee bills of exchange payment proof contractual release remand for hearing civil procedure evidentiary value restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 45 comma 1° R.D. n. 1669/1933
2729 c.c., come confermato anche dall’art. 45, comma 1, r.d.
Art. 2735 c.c.
Afferma che il possesso degli effetti cambiari equivarrebbe, per espressa previsione del contratto di compravendita immobiliare, a quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento e, come tale, avente l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
Art. 2729 c.c.
Conseguentemente, a favore della Notaro sussisterebbe una presunzione giuridica e non una semplice praesumptio hominis, di cui all’art. 2729 c.c., come confermato anche dall’art.
Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
1669/1933, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn.
artt. 2697 c.c
RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.
art. 2735 c.c
Afferma che il possesso degli effetti cambiari equivarrebbe, per espressa previsione del contratto di compravendita immobiliare, a quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento e, come tale, avente l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
art. 2729 c.c
Conseguentemente, a favore della Notaro sussisterebbe una presunzione giuridica e non una semplice praesumptio hominis, di cui all’art. 2729 c.c., come confermato anche dall’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15307/2022 R.G. proposto da : NOTARO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA V.CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato PETRELLA VERONICA (PTRVNC74E53D150U) rappresentatae difesa dall'avvocato SABATO MARCO (SBTMRC75D16G273P) -ricorrente- contro FALLIMENTO A.G. COSTRUZIONI S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MUSSO VINCENZO (MSSVCN75D28G273G) -controricorrente- nonchè contro GI.VI.

COSTRUZIONI S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 646/2022 depositata il 13/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Palermo respinse la domanda della curatela del Fallimento della A.G. Costruzioni s.r.l. intesa a ottenere, nei confronti di Maria Notaro, la pronunzia di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di un appartamento in Palermo nella via Marinai d’Italia, nonché la condanna della convenuta alla restituzione dell’immobile e al risarcimento dei danni.

A seguito di rituale impugnazione del soccombente, la Corte d’appello territoriale accolse il gravame, con sentenza n. 646 depositata il 13 aprile 2022. Il giudice di appello escludeva che il mero possesso delle cambiali emesse all’ordine del creditore poi dichiarato fallito integrasse, nei confronti della curatela, sicura prova dell’adempimento. Nel caso concreto, inoltre, la compratrice appellata non avrebbe provato l’effettivo adempimento delle obbligazioni cambiarie ad estinzione del debito extracartolare di pagamento del residuo prezzo di vendita .

Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione Maria Notaro, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria. Si è costituito con controricorso il Fallimento A.G. Costruzioni s.r.l. RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 45 comma 1° R.D. n. 1669/1933, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Afferma che il possesso degli effetti cambiari equivarrebbe, per espressa previsione del contratto di compravendita immobiliare, a quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento e, come tale, avente l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. La Curatela fallimentare avrebbe esercitato un’azione (di risoluzione del contratto per preteso inadempimento avversario) che ben avrebbe potuto esercitare la società fallita prima della relativa dichiarazione giudiziale di fallimento, con la conseguenza che la medesima curatela non avrebbe potuto legittimamente essere considerata “terzo” rispetto alle parti del giudizio.

Conseguentemente, a favore della Notaro sussisterebbe una presunzione giuridica e non una semplice praesumptio hominis, di cui all’art. 2729 c.c., come confermato anche dall’art. 45, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, il quale attribuirebbe al trattario, che paga la cambiale, il diritto alla sua riconsegna.

2) Con il secondo mezzo, la ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., considerato che la Corte d’appello aveva accolto la domanda risarcitoria di controparte, senza che quest’ultima avesse fornito qualsivoglia elemento probatorio da cui desumere, seppur in via induttiva, il danno pretesamente subìto in termini di mancato godimento del bene e del conseguente omesso pagamento di un canone locativo.

3) Il Collegio ritiene che la causa debba essere trattata in pubblica udienza, sulla questione di diritto della valenza del possesso delle cambiali (quali prova dell’avvenuta quietanza) rispetto alla posizione della curatela fallimentare. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza. Così