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Ordinanza Interlocutoria — n. 8050/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for file transfer due to unjudged unjust enrichment claim in construction contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8050/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Second Instance Court's decision to reform the first-instance judgment in favor of the hospital. The appellant argued that the lower court exceeded its jurisdiction by ruling on an unjust enrichment claim that was neither judged in the first instance nor re-proposed in the second instance. The Court found no evident error in this procedural decision and ordered the transfer of the case file from the Second Instance Court to the Cassation Court for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 112, 346 c.p.c.: When a cassation appeal challenges a decision on a claim not previously judged in the lower instances, the Court must verify the evident error; if none is found, the case is remanded for file transfer.

Parole chiave

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unjust enrichment claim jurisdictional excess procedural remand file transfer order construction contract dispute contratto di appalto violazione dei doveri professionali contratto d'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
in via subordinata e riproposta exart. 346 cod.
art. 2041 cod. civ
e per l’effetto condannarla al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 2041 cod. civ., quantificato sempre nella misura di €311.124,40.
art. 345 cod. proc. civ
– ammissibili in appello in quanto riconducibili all’eccezione di cui all’art. 345 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17994-2018 proposto da: MI. D . A . COSTRUZIONI S . R . L . , in persona del l.r.p.t., domiciliata in NAPOLI, RIVIERA DI CHIAIA, 263, presso lo studio dell’avvocatoAURELIO MARINO che la rappresenta e difende ; -ricorrente - contro AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI MONALDI COTUGNO C.T.O., in persona del Direttore Generale in carica, domiciliata in NAPOLI, alla VIA G. QUAGLIARIELLO, 54, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CUCCURULLO, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente dall’avvocato FELICE MADDALONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1526/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30.03.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.02.2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO;

RILEVATO CHE: Ric. 2018 n. 17994 sez. S2 -ud. 22-02-2023 -2- 1. Con atto di citazione del 22.10.2012 la MI.D.A. Costruzioni s.r.l. (d’ora in avanti: MI.D.A.) conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi Cotugno C.T.O. (d’ora in avanti: A.O.) per accertare e dichiarare che tra l’attrice e l’A.O. è intercorso un contratto di appalto ai sensi dell’art. 122, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 1655 ss cod. civ. (procedura negoziata), relativo all’esecuzione di opere edili (tinteggiatura, bonifica di servizi igienici, di impianti idraulici ed elettrici, etc.); per l’effetto, condannare l’A.O. al pagamento della fattura n. 6 rimasta insoluta per l’importo di €311.124,40 (IVA inclusa); in via subordinata, accertare e dichiarare l’esistenza di un arricchimento dell’A.O. e per l’effetto condannarla al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 2041 cod. civ., quantificato sempre nella misura di €311.124,40. 1.2.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea, e condannava l’A.O. al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso detta pronuncia proponeva appello l’A.O. innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, che accoglieva il gravame in integrale riforma della sentenza impugnata. A sostegno della decisione osservava la Corte che: -erroneamente il Tribunale ha accolto l’azione contrattuale proposta in via principale dalla MI.D.A.: infatti, dalle rispettive deduzioni delle parti e dai documenti prodotti risulta che il procedimento amministrativo iniziato dal responsabile dell’A.O. non culminò mai nella stipulazione di un contratto di appalto, mai redatto e sottoscritto dalle parti; - n on diverso è l’esito della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. articolata dalla MI.D.A. in via subordinata e riproposta exart. 346 cod. proc. civ., in quanto difetta la prova del riconoscimento dell’esecuzione dei lavori e del conseguente arricchimento dell’A.O.

Esclusa, infatti, la Ric. 2018 n. 17994 sez. S2 -ud. 22-02-2023 -3- validità del rapporto contrattuale, anche gli atti che ad esso si riferiscono risultano privi di qualsiasi efficacia probatoria: si fa riferimento, in particolare, al fatto cheil giornale di contabilità e di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori sottoscritto, otre ché dal legale rappresentante della MI.D.A., anche dal sig. Espedito Amodio, direttore dei lavori dipendente dell’A.O., poiché la legittimità della sua partecipazione potrebbe predicarsi solo se fondata su un valido titolo contrattuale.

A ciò si aggiungano ulteriori documenti prodotti dall’A.O. – ammissibili in appello in quanto riconducibili all’eccezione di cui all’art. 345 cod. proc. civ. perché ancora non venuti ad esistenza nel corso del giudizio di primo grado – in cui si disponeva un’indagine interna per stabilire se effettivamente i lavori fossero stati eseguiti, e in cui si rinviene una richiesta del P.M. presso il Tribunale di Napoli di rinvio a giudizio nei confronti del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori dell’A.O., nonché del legale rappresentante di MI.D.A., per i reati di cui agli artt. 56 e 640, commi 1 e 2, cod. pen.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ.: punto nodale della contestazione della ricorrente è la decisione assunta dalla Corte distrettuale sulla domanda di ingiustificato arricchimento introdotta in primo grado dalla MI.D.A. ma non giudicata dal Tribunale e non riproposta in appello, così eccedendo i limiti delle questioni ad essa devolute. 1.1. In relazione alla censura proposta dal ricorrente il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria. Richiede, pertanto, l’acquisizione del fascicolo dalla Corte d’Appello di Napoli.

P.Q.M.

Ric. 2018 n. 17994 sez. S2 -ud. 22-02-2023 -4- La Corte chiede l’acquisizione del fascicolo dalla Corte d’Appello di Napoli e rinvia la causa a nuovo ruolo.