Cassation remands case regarding property claim admissibility when interim seizure expires before mandatory mediation. Parties disagree on whether mediation must precede merit trial within strict time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court remanded the case for public hearing to address the conflict between mandatory mediation requirements and the strict time limits for initiating property claims after an interim seizure. The lower courts ruled that the plaintiff could not proceed with the property claim without first attempting mediation, despite the seizure having been granted before the trial began. The Court determined that the specific interaction between the expiration of the seizure deadline and the procedural necessity of mediation requires further examination by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 1-bis d.lgs. 28/2010; Art. 669-octies c.p.c.: When a property claim must be filed within a strict deadline to preserve an interim seizure, the court must determine if the mandatory mediation requirement renders the claim inadmissible or if the parties can be granted a specific term to attempt mediation before the deadline expires.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 33357/2018) proposto da: PI ESSE Consulting di SESTER Piergiorgio C. S.a.s. (P.IVA: 02279680223), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’Avv. Paolo Panariti, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Cristian Pedot, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro COLLA S.r.l. (P.IVA: 02283420228), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv.
Michele Massella, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo n. 16, presso lo studio dell’Avv. Carmine Lombardo; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 234/2018, pubblicata in data 11 ottobre 2018; Proprietà – Rivendicazione – Beni mobili – Sequestro giudiziario ante causam– Condizione procedibilità R.G.N. 33357/18 C.C.10/02/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; letta la memoria depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.
RITENUTO CHE 1.– Con ricorso depositato il 9 settembre 2015, ai sensi dell’art. 702-bisc.p.c., la Pi Esse Consulting di Sester Piergiorgio C. S.a.s. adiva il Tribunale di Trento, chiedendo che la Colla S.r.l. fosse condannata alla restituzione dei beni mobili (recte macchinari), di cui era proprietaria, beni in ordine ai quali aveva ottenuto, ante causam, con ordinanza del 19 giugno 2015, il sequestro giudiziario. Si costituiva in giudizio la Colla S.r.l., la quale, in via pregiudiziale, eccepiva l’incompetenza del giudice ordinario, in favore della sezione specializzata in materia di imprese, nonché l’improcedibilità della domanda di rivendicazione della proprietà dei beni mobili indicati per mancato esperimento del previo tentativo di mediazione obbligatoria.
Nel merito, resisteva alla domanda. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 866/2017, depositata il 24 agosto 2017, all’esito del mutamento del rito (da sommario di cognizione a ordinario di cognizione), accoglieva la domanda di rivendicazione e, per l’effetto, condannava la Colla S.r.l. all’immediata restituzione dei beni. In ordine all’eccezione di improcedibilità, il Tribunale osservava che la necessità di introdurre il giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dall’art. 669-octies c.p.c. era incompatibile con la disciplina della mediazione. 2.– Con atto di citazione notificato il 29 settembre 2017, proponeva appello la Colla S.r.l., la quale lamentava, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di media-conciliazione.
Si costituiva nel giudizio di gravame la Pi Esse Consulting di Sester Piergiorgio C. S.a.s., la quale resisteva all’impugnazione, ritenendola infondata in fatto e in diritto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trento, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in totale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava l’improcedibilità della domanda proposta per il mancato esperimento del tentativo di media-conciliazione. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Pi Esse Consulting di Sester Piergiorgio C.
S.a.s. Ha resistito con controricorso l’intimata Colla S.r.l. 4.–La controricorrente ha presentato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, comma 1-bis, e 6, primo comma, del d.lgs. n. 28/2010 (nella versione di tali artt. vigente ratione temporis) nonché dell’art. 669-octies, primo comma, c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’attore in rivendica avrebbe dovuto avviare la procedura di mediazione, potendo, al contempo, promuovere il giudizio di merito entro il termine previsto dall’art. 669-octiesc.p.c. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 (vigente ratione temporis) nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e/o dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale – dopo aver riformato la sentenza di primo grado, nel punto in cui aveva accertato l’incompatibilità tra la procedura di mediazione e il giudizio di merito conseguente alla concessione della misura cautelare conservativa – dichiarato l’improcedibilità della domanda, senza assegnare alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione davanti all’organismo competente. 3.–Ora, la Corte ritiene che il tenore dei motivi posti con il ricorso consigli la trattazione in pubblica udienza, con riferimento alle seguenti questioni: come si ponga la condizione di procedibilità a fronte di azioni di merito che devono essere avviate entro il termine perentorio stabilito dall’art. 669-octies, primo comma, c.p.c., affinché non perda efficacia la misura cautelare conservativa adottata ante causam; quali conseguenze derivano dalla tempestiva proposizione dell’eccezione relativa al difetto della condizione di procedibilità, alla quale il giudice di primo grado non dia seguito, allorché la questione sia reiterata nel giudizio di gravame.
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rimette la causa alla pubblica ud