Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and improper target of review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible in its entirety. The appellant, Alfio Bianchini, sought to revoke a first-instance judgment regarding parking disability certificates by personally proposing a revocation request, which the lower court rejected for lack of legal representation and because the judgment was appealable. The Court ruled that the appeal lacked specific legal grounds under Article 366, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure and that the grievances were improperly directed at the first-instance court rather than the second-instance court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 4 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.; Art. 339, co. 3 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specific legal criticism or if they are directed against the first-instance judgment rather than the second-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29457/2018, proposto da: BIANCHINI ALFIO, domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, ANDREA MARIA ZARABBINI; -ricorrente – contro COMUNE SAN BENEDETTO BELBO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato GIUSEPPE SANDRI; -controricorrente - avverso la sentenzadel TRIBUNALE DI ASTI n. 260/2018 , depositata i l 16/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere REMO CAPONI. 2di 4 – RG 29457/2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 18) – Caponi est. FATTI DI CAUSA Alfio Bianchiniconveniva in giudizio personalmente dinanzi al Giudice di pace di Alba il Comune di San Benedetto Belbo (CN) per il risarcimento dei danni cagionati dal ritardo nel rilascio del certificato parcheggio per disabili. Avverso il rige tto della domanda, Bia n chini proponeva personalmente domanda di revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. P er astensione del Giudice di pace di Alba , la domanda era conosciuta e respinta dal Giudic e di pace di Br a per difetto di rappresentanza in giudizio a mezzodi difensore e perché l’appellabilità della pronuncia ne esclude la revocabilità.
In secondo grado, il Tribunale di Asti rigetta l’appello. Ricorre in cassazione Bianchini con cinque motivi. Resiste il Comune di San Benedetto Belbocon controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda di revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 317 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile la proposizione della domanda di revocazione ad opera della parte personalmente.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 311 e 317 c.p.c. avere il Tribunale ritenuto legittima la prosecuzione del giudizio di primo grado senza la produzione di procura speciale. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge per non avere il Tribunale sospeso il processo a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale per consentire all’attore di nominare un avvocato. 3di 4 – RG 29457/2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 18) – Caponi est. Con il quinto motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento alle preclusioni processuali. 2. - Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c.,poiché no n è articolata u na censura relativa aspecifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto, a fronte dell’art. 395 c.p.c., che esclude la revocabilità delle sentenze appellabili,e dell’art. 339, co. 3 c.p.c. che consente l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, tra gli altri motivi, per violazione di norme sul procedimento (cfr.
Cass.27356/2017, 34524/2021 ). Tale motivo avrebbe consentito di veicolare le censure che la parte ricorrente ha inteso erroneamente far valere attraverso l’istanza di revocazione. In conclusione, il motivo è inammissibile. 3. –L’inammi ssibilità del primo mo t i vo reca con sé l’inammiss ibilità dei restanti motivi, che logicamente presuppongono l’ammissibilità della revocazione contro la sentenza del Giudice di pace. Solo per completezza, va aggiunto che ulteriore motivo di inammissibilità delsecondo, quarto e quinto motivo sta nel fatto che esse sono rivolte non già contro la sentenza del Tribunale di Asti, ma direttamentecontro la sentenza del Giudice di Pace.
Ed al riguardo va richiamato il principio secondo cui con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (cfr. Cass. 6733/2014, 5637/2006). 4. - L ’inammissibilità di ogni motivo su cui il ricorso s i fonda determina l’inammissibilità di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 4di 4 – RG 29457/2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 18) – Caponi est.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 500,00 e uro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore somma pa