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Ordinanza — n. 7802/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding Art. 342 c.p.c. violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7802/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's request to overturn the appellate court's decision declaring the appeal inadmissible under Article 342 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued the lower court erred in finding the appeal generic, but failed to provide specific facts or precise legal criticism within the cassation petition itself. The court ruled that the appellant bears the burden of specifying the exact grounds for the alleged violation, which must be detailed in the cassation appeal rather than merely referenced in the original appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: When challenging a judgment declaring an appeal inadmissible for violation of Art. 342 c.p.c., the cassation appeal must independently specify the grounds for the alleged error, including the specific procedural facts, rather than merely referring to the original appeal act.

Parole chiave

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Article 342 c.p.c. inadmissibility of appeal specificity of grounds cassation appeal requirements procedural specificity lack of specific facts appellate review standards motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
È preliminare rilevare che il ricorrente, pur avendo denunciato la violazione dell’art. 342 c.p.c. (risultando inconferente quella ricondotta all’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 342 c.p
È preliminare rilevare che il ricorrente, pur avendo denunciato la violazione dell’art. 342 c.p.c.
art. 434 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22880/2017
Va, perciò, riconfermato in questa sede il principio (affermato, ad es., da Cass. n. 22880/2017 e da Cass.
Cass. n. 24048/2021
22880/2017 e da Cass. n. 24048/2021) secondo cui, nel proporre un motivo di ricorso per cassazione avverso una sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello per la ravvisata violazione del citato art.
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Testo completo

INI SAVERIO ALFREDO (C.F.: LSS SRL 40H20 F284X), rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Leonardo Scardigno e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro SPAGNOLETTI LUCIANA ELISABETTA (C.F.: SPG LNL 55L42 F284M), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Enzo Antonucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via F. Corridoni, n. 23; -controricorrente - e AYROLDI MARTINO (C.F.:

YRL MTN 66S01 A833V), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Caterina Tattoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Alessandra Gallini, in Roma, via V. Spurinna, n. 105; - altro controricorrente - R.G.N.4319/’18 C.C. 15/02/2023 Vendita nonché SPAGNOLETTI GIUSEPPE (C.F.: SPG GPP 48S16 F284I), BEFO CORRADO (C.F.: BFE CRD 41D21 F284V), BEFO MAURO DOMENICO (C.F.: BFE MDM 69T26 F284X), BEFO ROBERTO EMANUELE (C.F.: BFE RRT 73A13 F284K), in qualità di eredi legittimi di SPAGNOLETTI CECILIA MARIA; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1879/2017 (pubblicata in data 21 novembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott.

Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Molfetta, definitivamente pronunciando sulla domanda, proposta con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2004, da Alessandrini Saverio Alfredo, titolare dell’omonima ditta individuale, nei confronti di Ayroldi Martino, anch’egli nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, oltre che nei riguardi di Spagnoletti Cecilia Maria, Spagnoletti Giuseppe e Spagnoletti Luciana Elisabetta (questi ultimi tre quali eredi di Zonno Anna Crocefissa Filomena, intervenuta volontariamente in corso di causa e poi deceduta), nonché sulle correlate domande riconvenzionali formulate, a vario titolo, dai citati convenuti, così decideva:

1) dichiarava inammissibile la domanda principale di annullamento contrattuale, per difetto di interesse ad agire, per la parte in cui si riferiva a contratti ai quali l’attore era rimasto estraneo;

2) dichiarava inammissibile la stessa domanda principale di annullamento contrattuale nei confronti degli Spagnoletti, per difetto di legittimazione passiva, per la parte in cui riguardava i contratti ai quali essi non avevano partecipato;

3) rigettava la domanda principale per le restanti parti e tutte le domande subordinate e riconvenzionali avanzate.

2. Decidendo sull’appello proposto dall’attore Alessandrini Saverio Alfredo, resistito da tutti gli appellati (ad eccezione di Spagnoletti Cecilia Maria), la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1879/2017 (pubblicata il 21 novembre 2017), lo dichiarava inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c., rilevando la genericità di tutti i motivi di gravame, siccome non caratterizzati da un sufficiente grado di specificità nella confutazione delle “argomentazioni puntuali, articolate e coerenti, sul piano logico - giuridico, svolte dal primo giudice a sostegno della motivazione, sul punto, dell’impugnata sentenza”, essendosi, in effetti, l’appellante limitato a riproporre tutte le deduzioni e le ragioni già prospettate in primo grado, senza indicare i motivi concreti per cui richiedeva il riesame delle specifiche statuizioni adottate dal Tribunale, con un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione compiuta nella gravata sentenza.

3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’Alessandrini Saverio Alfredo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, Spagnoletti Luciana Elisabetta e Ayroldi Martino, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il formulato motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.c. (nei rispettivi testi vigenti anteriormente all’intervenuta novellazione del 2012), contestando l’impugnata sentenza, poiché aveva illegittimamente dichiarato l’inammissibilità del suo appello in relazione al citato art. 342 c.p.c., per le ragioni richiamate nell’esposizione in fatto, malgrado i motivi spiegati dovessero ritenersi sufficientemente specifici, avuto riguardo alle ragioni dedotte alle pagg. 28-32 dell’atto di appello (in cui era stato svolto il primo motivo), alle pagg. 32-46 (con riguardo al secondo prospettato motivo), alle pagg. 47-56 (in relazione al terzo denunciato motivo), alle pagg. 57-65 (con riferimento al quarto formulato motivo).

2. Rileva il collegio che il formulato motivo deve essere dichiarato inammissibile. È preliminare rilevare che il ricorrente, pur avendo denunciato la violazione dell’art. 342 c.p.c. (risultando inconferente quella ricondotta all’art. 434 c.p.c., riguardando quest’ultima norma il rito del lavoro), non riporta il testo dei singoli motivi addotti a sostegno del suo appello, ma richiama “per relationem” i paragrafi e le pagine dell’atto di appello in cui aveva – secondo la sua prospettazione – svolto le relative quattro censure avverso la sentenza di primo grado, senza nemmeno confrontarsi con le specifiche motivazioni adottate nell’impugnata sentenza di secondo grado, che ha, puntualmente, esaminato i singoli motivi di gravame, precisando perché non era stato assolto il necessario requisito prescritto dall’art. 342 c.p.c. con riguardo ad ognuno dei capi e delle correlate questioni della decisione di prime cure.

Pertanto, con il motivo di ricorso (denunciante la dedotta violazione processuale), il ricorrente avrebbe dovuto - secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte - a sua volta rispettare, avuto riguardo all’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., il requisito della necessaria specificità riportando il contenuto dettagliato di tutti i motivi di appello (o, quantomeno, procedendo ad un loro conferente riassunto, con l’enucleazione dei principali aspetti dedotti a confutazione della sentenza di primo grado, in osservanza dei criteri di sinteticità e chiarezza: cfr., da ultimo, Cass. n. 3612/2022), onde consentire a questa Corte – rispetto alla motivazione adottata, in modo assolutamente dettagliato (in relazione alle pronunce corrispondenti al contenuto dei capi 1, 2 e 3 del dispositivo, nonché alle questioni sul verbale di conciliazione del 19 novembre 2001 e alla domanda subordinata di nullità contrattuale), dal giudice di appello – di valutare la legittimità o meno della sentenza impugnata nell’applicazione dell’art. 342 c.p.c.

Va, perciò, riconfermato in questa sede il principio (affermato, ad es., da Cass. n. 22880/2017 e da Cass. n. 24048/2021) secondo cui, nel proporre un motivo di ricorso per cassazione avverso una sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello per la ravvisata violazione del citato art. 342 c.p.c., il relativo motivo deve essere a sua volta ammissibile, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso percassazione, per il principio di necessaria specificità di esso.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto dispecificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesaspecificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello, ovvero alle relative parti in cui si assume che fossero contenute le critiche avverso la pronuncia del primo giudice.

3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo (in base al dichiarato valore elevato della causa, nella misura di euro 15.000.000,00). Non va adottato, invece, alcun provvedimento sulla regolazione delle spese in ordine ai rapporti processuali instauratisi tra il ricorrente e le altre parti, rimaste intimate. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle due parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna, in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della