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Ordinanza — n. 7798/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court revokes appeal judgment for omitting oral evidence requested in first instance under Art. 345 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7798/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court revoked the Rome Court of Appeal's judgment against BMW Bank GmbH, ordering a remand to the appellate court. The bank argued the lower court violated Article 345 of the Civil Procedure Code by failing to admit oral evidence requested in the first instance regarding a vehicle financing transaction. The court found this omission a violation of procedural rules and dismissed the excessive cost calculation claim as absorbed by the primary error.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 4 D.M. 55/2014: The failure to admit oral evidence duly requested in the first instance and reiterated in the appeal constitutes a violation of the principle of contradiction and requires the cassation of the judgment.

Parole chiave

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omitted oral evidence Art. 345 Civil Procedure Code remand to appellate court procedural violation absorption of second ground censura dell'apprezzamento delle prove rinuncia al dibattimento orale procedura orale

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod.
Art. 4 D.M. 55/2014
Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m.
art. 345 cod. proc. civ
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9404/2018 R.G. proposto da: BMW BANK GMBH, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato GIULIO POJAGHI BETTONI, rappresentata e difesa dall'avvocato REINHARD GEBHARD; –ricorrente– contro FERRI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE PESSAGNO 11, presso lo studio dell'avvocato LUCA CIAI, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO REVEGLIA; –controricorrente- avverso la sentenza n. 6302/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; Osserva Il Tribunale, accolta l’opposizione di Fabrizio Ferri, revocò il decreto con il quale gli era stato ingiunto pagamento di somma di denaro in favore di BMW Bank GmbH. La Corte d’appello di Roma, adita dall’opposta, rigettò l’impugnazione. BMW Bank GmbH ricorre avverso la sentenza di secondo grado sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria e l’intimato resiste con controricorso. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

La ricorrente addebita alla decisione d’appello di non avere ammesso prove orali, da effettuarsi mediante rogatoria internazionale, attraverso le quali dimostrare che era intervenuta una transazione sul finanziamento concesso al Ferri per l’acquisto d’una autovettura. Prova che, al contrario di quanto affermato dalla sentenza della Corte romana, era stata tempestivamente chiesta in primo grado e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. La doglianza è fondata. Non trattandosi di prova nuova, la Corte locale ha malamente applicato l’art. 345 cod. proc. civ., avendo omesso di prendere in esame laprova orale richiesta dalla parte in primo grado e reiterata in appello.

Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 per essere state liquidate le spese, in ragione dello scaglione di riferimento da 5.200,00 a 26.000,00 euro, in misura eccessiva, anche tenuto conto delle svolte attività, resta assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo. Ciò posto la sentenza deve essere cassata con rinvio. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio