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Ordinanza — n. 7775/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal by correcting clerical error in filing date to meet statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7775/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy allowed the appeal against a lower court decision that had dismissed the appellants' appeal as procedurally time-barred. The appellants argued that the court clerk had corrected the filing date from June 21 to June 20, 2019, thereby complying with the ten-day deadline required by the Code of Civil Procedure. The Court agreed, holding that the clerical correction validated the filing within the statutory period and ordered the case to be remitted to the Court of Appeal in a different composition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 347, 348, 165 c.p.c.: A clerical correction by the registry office of the filing date to an earlier date within the statutory period renders the appeal admissible, overriding a prior declaration of time-bar.

Parole chiave

Generato dall'IA
Code of Civil Procedure clerical correction filing date statutory time limits procedural admissibility registry office remittal to appellate court correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 347 c.p.c.
Art. 348 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
art. 347 c.p
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Testo completo

aterina, rappresentatie difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall’AvvocatoIvo Baldassini, elettivamente domiciliati presso lo studiodell’Avvocato Egidio Canestraro, in Roma, via Mario Soldati n. 31 . Ricorrenti contro Banca Monte dei Paschi di Siena; AMCO Asset Management Company s.p.a. Intimate avverso la sentenza n.498/2022 della Corte di appello di Firenze , depositata l’11. 3. 2022. Udita la relazione svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 14. 2. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 10. 5. 2022 Devoto Claudio e Bosco Caterina ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 498 della Corte R.G. n. 11940/2022.di appello di Firenze, depositata l’11. 3. 2022, che aveva dichiarato improcedibile il loro atto di appello per essere stato iscritto a ruolo in data 21. 6. 2019, oltre il termine di 10 giorni dalla sua notifica, avvenuta il 10. 6. 2019, prescritto dagli artt. 348, 347 e 165 c.p.c.

Le parti intimate, Banca Monte dei Paschi di Sienae AMCO Asset Mana gement Company s.p.a., quest’ultima intervenuta nella qualità di mandataria di Cerved Credit Management s.p.a., non hanno svolto attività difensiva. La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata. L’unico motivo di ricorsodenunzia violazione dell’art. 347 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato improcedibile l’atto di appello omettendo di considerare che la Cancelleria aveva provveduto alla correzione della data di iscrizione a ruolo dell’appello, dal 21 giugno 2019 al 20 giugno 2019, sicché il termine di iscrizione della causa a ruo l o doveva ritenersi rispettato.

Il motivo è fondato, atteso che, come emerge dallo storico del fascicolo della Cancelleria depositato dai ricorrenti, la data di iscrizione a ruolo della causa di appello è stata corretta da 21 a 20. 6. 2019, sicché il relativo adempimento risulta eseguito nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di impugnazione, avvenutail 10. 6. 2019, nel pieno rispetto della prescrizione di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio R.G. n. 11940/2022. 3