Cassation court allows lawyer's fee increase claim when defending one party against multiple separate defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed the lawyer's appeal against a lower tribunal that denied a 30% fee increase. The lower court incorrectly restricted the increase to cases where multiple parties shared the same procedural position, excluding scenarios where a single client faces multiple separate defendants. The supreme court corrected this by ruling the fee increase applies when one party is defended against several distinct opposing parties, even if their cases were not joined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 2, D.M. 55/2014; The statutory provision for a 30% lawyer fee increase applies when a professional defends a single party against multiple opposing parties in separate proceedings, not only when multiple parties share the same procedural stance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10297/2022 R.G. proposto da : ARNÒ RICCARDO, elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA VIA TAVOLATA, 6, presso lo studio dell’avvocato TERENZIANI ANNAMARIA (TRNNMR78A70B819T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIANI CERATI GABRIELLA (MRNGRL43R71D037B) -ricorrente- contro TRASPORTI LOGISTICA DI CIAMPA ASSUNTA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE REGGIO EMILIA n. 367/2022 depositata il18/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA L’avvocato Riccardo Arnò citò in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società Trasporti e Logistica di Ciampa Assunta per sentirla condannare al pagamento del compenso dovuto per l’attività professionale prestata in un procedimento dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia. L’avvocato Arnò, p oiché nel suddetto procedimento assisteva la società contro due contradditori, nel quantificare le proprie spettanze professionali chiese al Tribunale la maggiorazione del 30% ai sensi dell’art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018.
Il Tribunale, accertata l’attività professionale effettivamente svolta dal difensore e riconosciuto il suo diritto al compenso, accolse il ricorso e condannò società Trasporti e Logistica di Ciampa Assunta al pagamento di € 3.078,00, oltre oneri, accessori e spese. Per quel che rileva in questa sede, il giudice di merito escluse che dovesse applicarsi l’aumento del 30%, osservando che l’art. 4 D.M. 55/2014 trovava applicazione unicamente quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non, come nel caso di specie, quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processualenei confronti di più contraddittori.
Ricorre in cassazione Riccardo Arnò sulla base di un unico motivo ed ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. La società Trasporti e Logistica di Ciampa Assunta è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, per avere il Tribunale escluso l’aumento del 30% del compenso giudice di merito erroneamente ritenendo che l’art. 4 D.M. 55/2014 trovi applicazione unicamente quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non,come nel caso di specie, quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processuale in presenza di più contraddittori.
Il ricorso è fondato. L’art. 4 D.M. 55/2014, secondo comma, prevede testualmente che il compenso dell’avvocato possa essere l’aumento del 30% q soggetti. Questa Corte ha affermato che, in tema di onorari di avvocato, l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (Cass. 31030/2019).
Il ricorso va, pertanto accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Reggio Emilia inpersona di altro magistrato. P. Q. M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Reggio Emilia i persona di altro magistrato. Così de