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Ordinanza — n. 7634/2023 — snciv Generato dall'IA

Contract nullity bars implied restitution claims; separate unjust enrichment request must be expressly pleaded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7634/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the appeal against a second-instance judgment that declared a construction contract null and void. The appellant argued the lower court failed to address a claim for payment of completed works, but the Court held that nullity extinguishes the contractual basis for such claims. Consequently, any request for restitution based on unjust enrichment must be expressly pleaded as a distinct cause of action, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 2033, 2041 cod. civ.: When a contract is declared null, claims for performance of works are extinguished; any request for restitution based on unjust enrichment must be expressly pleaded as a separate cause of action and cannot be implied from a claim for contractual performance.

Parole chiave

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contract nullity unjust enrichment express pleading restitution claim ultrapetition implied request contractual performance calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
L’unico motivo di ricorso denuncia falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere provveduto sulla domanda avanzata dall’appellante di pagamento dei lavori eseguiti, quale effetto restitutorio della pronuncia di nullità del contratto.
Art. 2033 cod. civ.
In particolare il ricorrente critica l’affermazione della Corte territoriale di non potere adottare alcuna conseguente pronuncia di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., in assenza R.G.
Art. 2037 cod. civ.
2033, che invece ha riguardo alle ipotesi di pagamento indebito di somme di denaro ovvero di consegna non dovuta di cosa determinata ( art. 2037 ).
Art. 2041 cod. civ.
La soluzione accolta dalla Corte romana è pertanto corretta, anche se, relativamente alle eventuali pretese dell’appaltatore per le opere eseguite, il riferimento normativo esatto è all’art. 2041 cod. civ., non, come affermato dalla R.G.
Art. 384, comma 4 cod. proc. civ.
Sul punto tuttavia, essendo la soluzione accolta conforme a diritto, l’intervento di questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod.
art. 2033 cod. civ
In particolare il ricorrente critica l’affermazione della Corte territoriale di non potere adottare alcuna conseguente pronuncia di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., in assenza R.G.
art. 112 cod. proc. civ
L’unico motivo di ricorso denuncia falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere provveduto sulla domanda avanzata dall’appellante di pagamento dei lavori eseguiti, quale effetto restitutorio della pronuncia di nullità del contratto.
art. 2041 cod. civ
La soluzione accolta dalla Corte romana è pertanto corretta, anche se, relativamente alle eventuali pretese dell’appaltatore per le opere eseguite, il riferimento normativo esatto è all’art. 2041 cod. civ., non, come affermato dalla R.G.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20884 del 2018
In particolare, nel caso di nullità del contratto di appalto, l’appaltatore in relazione alle opere eseguite può solo agire per ingiustificato arricchimento della controparte, nei limiti in cui questa si è giovata della prestazione eseguita e della diminuzione patrimoniale subita ( Cass. n. 20884 del 2018).
Cass. n. 22404 del 2018
Tale domanda, però, essendo diversa, per causa petendie petitum, rispetto a quella di adempimento, deve essere espressamente formulata dalla parte, anche in via subordinata( Cass. n. 22404 del 2018 ), non potendosi ritenere implicita o contenuta nella prima( Cass.
Cass. n. 3058 del 2021
22404 del 2018 ), non potendosi ritenere implicita o contenuta nella prima( Cass. n. 3058 del 2021; Cass.
Cass. n. 18145 del 2022
3058 del 2021; Cass. n. 18145 del 2022; Cass.
Cass. n. 3496 del 1995
18145 del 2022; Cass. n. 3496 del 1995; Cass.
Cass. n. 6612 del 1992
3496 del 1995; Cass. n. 6612 del 1992 ).
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Testo completo

rocura alle liti in calce al ricorso dall’Avv. Giuliano Vivio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Rieti, Viale Matteucci n. 10/c. Ricorrente contro Raccuini Luigi, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’avv. Mariella Cari, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti, via Contigliano n.

15. Controricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6232/2021,pubblicata in data 27.9. 20 21 . Udita la relazione svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 14. 2. 2023. R.G. n. 9406/2022.Fatti di causa e ragioni della decisione Nel 2008 De Santis Oreste convenne davanti al Tribunale di Rieti Santarelli Zavia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 37.148,80, a titolo di corrispettivo dei lavori d i rifacimento del manto di copertura di un fabbricato. La convenuta si oppose alla domanda e chiese, in via riconvenzionale , che il contratto fosse dichiarato risolto per grave inadempimento della controparte, deducendo la mancata ultimazione dei lavori e la presenza di danni.

Il Tribunale di Rieti, in accoglimento della domanda di parte convenuta, dichiarò la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e, operata la compensazione tra il credito di quest’ultimo per le opere eseguite ed il costo per l’eliminazione dei vizi ed i danni subiti, condannò la Santarelli al pagamento della minor somma di euro 11.469,36. Proposta impugnazione da entrambe le parti , con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, accogliendo il gravame proposto in via incidentale da Raccuini Luigi, quale erede di Santarelli Zavia , dichiarò la nullità del contratto di appalto per essere i lavori commissionati eseguiti in totale difformità del titolo abilitativo edilizio e riformò, per vizio di ultrapetizione, la decisione appellata anche con riguardo alla condanna della convenuta al pagamento delle opere eseguite dall’impresa, rilevando che il De Santis aveva avanzato domanda di pagamento del corrispettivo e non anche di restituzione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.

Per la cassazione di questa sentenza ha propostoricorso, con atto notificato il 28. 3. 2022, De Santis Oreste, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Raccuini Luigi. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. L’unico motivo di ricorso denuncia falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere provveduto sulla domanda avanzata dall’appellante di pagamento dei lavori eseguiti, quale effetto restitutorio della pronuncia di nullità del contratto.

In particolare il ricorrente critica l’affermazione della Corte territoriale di non potere adottare alcuna conseguente pronuncia di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., in assenza R.G. n. 9406/2022.della relativa domanda, assumendo, in contrario , che il giudicante avrebbe dovuto interpretare la domanda in ragione del suo contenuto sostanziale, diretto al pagamento di una somma di denaro, non riferibile necessariamente ed esclusivamente alprezzo dei lavori eseguiti. Il motivo è infondato. Dall’esposizione dei fatti contenuta nello stesso ricorso risulta che l’odierno ricorrente aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite, spiegando così domanda di adempimento contrattuale.

Al di là del vizio di ultrapetizione rilevato dalla Corte distrettuale rispetto alla sentenza di primo grado, che, dopo avere dichiarato risolto il contratto, aveva riconosciuto il credito dell’appaltatore al pagamento dei lavori eseguiti e, operata la compensazione con i controcrediti della committente, condannato quest’ultima al pagamento della differenza, assorbente appare invero il rilievo che il giudice di secondo grado abbia dichiarato la nullità del contratto di appalto, così eliminando in radice il diritto della parte al pagamento del compenso, ormai rimasto privo di titolo.

Ne deriva che eventuali pretese dell’appaltatorein relazione alle opere eseguite, venuto meno con efficacia ex ante il titolo contrattuale, avrebbero dovuto fondarsi su richieste aventi natura indennitaria, le quali, trovando una causa diversa da quella dell’adempimento del contratto, avrebbero dovuto essere espressamente formulate. In particolare, nel caso di nullità del contratto di appalto, l’appaltatore in relazione alle opere eseguite può solo agire per ingiustificato arricchimento della controparte, nei limiti in cui questa si è giovata della prestazione eseguita e della diminuzione patrimoniale subita ( Cass. n. 20884 del 2018).

Tale domanda, però, essendo diversa, per causa petendie petitum, rispetto a quella di adempimento, deve essere espressamente formulata dalla parte, anche in via subordinata( Cass. n. 22404 del 2018 ), non potendosi ritenere implicita o contenuta nella prima( Cass. n. 3058 del 2021; Cass. n. 18145 del 2022; Cass. n. 3496 del 1995; Cass. n. 6612 del 1992 ). La soluzione accolta dalla Corte romana è pertanto corretta, anche se, relativamente alle eventuali pretese dell’appaltatore per le opere eseguite, il riferimento normativo esatto è all’art. 2041 cod. civ., non, come affermato dalla R.G. n. 9406/2022.sentenza impugnata, all’art. 2033, che invece ha riguardo alle ipotesi di pagamento indebito di somme di denaro ovvero di consegna non dovuta di cosa determinata ( art. 2037 ).

Sul punto tuttavia, essendo la soluzione accolta conforme a diritto, l’intervento di questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ., va limitato alla correzione della motivazione nel senso sopra precisato. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio