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Ordinanza — n. 7602/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses usucapion claim against maritime domain land due to lack of formal de-demanialization act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7602/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision granting usucapion rights over land originally classified as maritime domain. The State argued that without a formal administrative act removing the land from the domain, it remained public property and thus inalienable. The court agreed, ruling that tacit de-demanialization cannot occur merely through the disappearance of water features or lack of use, but requires a specific legislative or administrative provision. Consequently, the usucapion claim was rejected because the necessary formal de-demanialization procedure was never completed.

Regesto Legislator

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Art. 35 c. nav.; Art. 942 c.c.: The de-demanialization of maritime domain assets cannot occur by tacit fact but only through law or a formal administrative act, rendering judicial findings of natural abandonment legally ineffective for private acquisition.

Parole chiave

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maritime domain usucapion claim de-demanialization formal administrative act tacit acquisition public property Cassation quashing proprietà pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 35 c. nav.
La Corte di merito avrebbe quindi dovuto applicare il diverso principio secondo cui “Ai sensi dell'art. 35 c.
Art. 942 c.c.
Legge n. 37 del 1994
Nav., 5 della Legge n. 37 del 1994, 822, 823, 829 e 947 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe ravvisato, di fatto, una ipotesi di cd.
Legge n. 44 del 1991
(Sistema Informatico del Demanio Marittimo), creato con legge n. 44 del 1991, i terreni oggetto di causa non erano riportati come ricompresi nell’ambito del demanio, e che il C.T.U.
art. 942 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 14645 del 13/06/2017
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4839 del 19/02/2019
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3111 del 08/02/2018
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12945 del 09/06/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 7739 del 07/04/2020
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3110-2022 proposto da: AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro DEL CEDRO S.A.S. DI NAPOLITANO AURELIO C. (già DEL CEDRO S.A.S. DI MARINO IDA C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ANDREA NAPOLITANO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 898/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di usucapione proposta dall’odierna controricorrente in relazione ad alcuni terreni siti in territorio del Comune di Santa Maria del Cedro (CS). Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia del Demanio, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Società Del Cedro S.a.s. di Napolitano Aurelio C. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, le amministrazioni ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che i terreni oggetto di causa erano compresi nel demanio marittimo e non era mai intervenuto alcun provvedimento di loro formale sclassificazione.

Di conseguenza essi, già compresi nel verbale di delimitazione del 1930 allegato agli atti del giudizio di merito, avrebbero dovuto essere considerati ancora appartenenti al demanio, e dunque non usucapibili. Con il secondo motivo, le amministrazioni ricorrenti lamentano invece la violazione degli artt. 35 Cod. Nav., 5 della Legge n. 37 del 1994, 822, 823, 829 e 947 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe ravvisato, di fatto, una ipotesi di cd. sdemanializzazione tacita del terreno oggetto di causa. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.

La Corte distrettuale ha affermato che sull’area oggetto di causa, risultante compresa nel perimetro del demanio in base al verbale del 1930, vi era uno specchio d’acqua collegato con il fiume Abatemarco, risultante ancora esistente nel 1948, giusta il foglio catastale aggiornato a quella data, ma non più nel 1959, come dimostrato dalla cartografia dell’Istituto Geografico Militare, né in una perizia redatta, nell’ambito di un procedimento penale, nel 1978 (cfr. pag. 5 della sentenza). Ha poi aggiunto che nel S.I.D. (Sistema Informatico del Demanio Marittimo), creato con legge n. 44 del 1991, i terreni oggetto di causa non erano riportati come ricompresi nell’ambito del demanio, e che il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio di merito aveva riscontrato che essi “… non presentavano le caratteristiche dei beni facenti parte del demanio marittimo” (cfr. pag. 6).

Ha dunque ritenuto che i terreni avessero perso, nel 1991, le caratteristiche per essere classificati come demaniali, ed ha concluso che –sia che si trattasse di un bacino di origine antropica, successivamente riassorbito per non uso, sia che si trattasse invece di lago di origine naturale, poi scomparso a causa della ridotta portata del fiume che lo alimentava – dovesse essere applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “ In tema di accertamento della natura demaniale di un terreno abbandonato dalle acque correnti, ai sensi dell’art. 942 c.c., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 37 del 1994, anche il ritiro di una sola sponda, non transitorio e non dovuto a fenomeni naturali, comporta la perdita della demanialità del relativo terreno, in quanto a seguito della deviazione o spostamento del corso d’acqua una porzione di terreno che prima costituiva parte integrante dell’alveo cessa di appartenervi” (Cass.

Sez. U , Sentenza n. 14645 del 13/06/2017 , Rv. 644571). In realtà, il precedente appena richiamato concerne una fattispecie in cui il bene era compreso nel demanio fluviale, mentre nel caso di specie le aree oggetto di causa erano comprese, almeno fino al 1948, nell’ambito del demanio marittimo. La Corte di merito avrebbe quindi dovuto applicare il diverso principio secondo cui “Ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire per facta concludentia, ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico- discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare.

Pertanto, non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con laconseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 4839 del 19/02/2019 , Rv. 652758; negli stessi termini, Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 3111 del 08/02/2018 , Rv. 647340 e Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 12945 del 09/06/2014 , Rv. 631500; nonché, in motivazione, Cass.

Sez.U, Sentenza n. 7739 del 07/04 / 2020, non massimata ). La Corte territoriale, dunque, una volta accertato che il bene oggetto della domanda di usucapione era stato, originariamente, incluso nel demanio marittimo, avrebbe dovuto verificare se fosse intervenuto un provvedimento di sdemanializzazione, poiché l’accertamento della sopravvenuta mancanza di attitudine dell’area a servire agli usi pubblici del mare assume rilievo soltanto a condizione che sia stato adottato un formale atto di sclassificazione. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.