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Sentenza — n. 7597/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court overturns appeal court decision on legal fees, ruling partial compensation invalid and ordering full costs against the Ministry.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7597/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appeal court's decree regarding the allocation of legal expenses in a civil judgment delay case. The private plaintiffs argued that the lower court's partial compensation for costs violated Article 92 of the Civil Procedure Code because the opposition phase had fully accepted their claim for interest. The court held that since the opposition was entirely granted, the state could not partially offset the private party's costs, and thus the entire legal fee schedule must be applied to the Ministry. Consequently, the court ordered the Ministry to pay the full amount of legal fees to the private plaintiffs.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: When a private party's opposition claim is fully granted, the state cannot partially compensate the private party's legal costs; instead, the full fee schedule applies to the losing state party.

Parole chiave

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legal fees allocation partial compensation invalidity state liability costs civil procedure code judgment delay indemnity spese di ripristino calcolo dell'indennità risarcitoria prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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Art. 92 cod. proc. civ.
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 92 cod.
Art. 384 cod. proc. civ.
D.M. 55/2014
art. 92 cod. proc. civ
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 92 cod.
art. 125 disp.att. cod.proc.civ
5 ter con il richiamo all’art. 125 disp.att. cod.proc.civ., è dunque soltanto l’opposizione ad individuare petitume causa petendidel giudizio a contraddittorio pieno dinnanzi alla Corte in composizione collegiale e a segnare i limiti di esercizio della potestas iudicandiin questa fase.
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5679/2021 proposto da: COLONNA MARIO, CATTA CARLO E D’ASCENZIO PATRIZIA, elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo De Carolis 101, presso lo studio degli avv. Ferdinando Emilio Abate e Marco Alunni dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzipec; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Statoope legis; -controricorrente- avverso il DECRETO N. CRON. 258/20 del 4/8/2020 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA;

Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal consigliere dr. Patrizia Papa; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa RITASANLORENZO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con il decreto impugnato n. cron. 258/20 del 4/8/2020, la Corte d'appello di Perugia accolse l'opposizione di Mario Colonna, Carlo Catta e Patrizia D'Ascenzio avverso il decreto , reso in composizione monocratica, con cui era stato liquidato l’indennizzo per equa riparazione per la durata non ragionevole di un giudizio civile, ma non l'imp orto di Euro 59,53, spettante a titolo di interessi; liquidò perciò l'indennizzo nella diversa misura complessiva di Euro1.184,53, corrispondente al valore del giudizio presupposto maggiorato degli interessi; condannò quindi il Ministerodella Giustizia al pagamento della metà delle spese legali, compensandole per il residuo e liquidandole , per l'intero,nella complessiva somma di Euro 1.423,50.

Avverso questo decreto hanno proposto ricorso per cassazione Colonna Mario, Catta Carlo e D'Ascenzio Patrizia affidato a due motivi, a cui il Ministero ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., nonché il difetto di motivazione sul punto, per avere la Corte territoriale compensato in parte le spese, affermando la sussistenza di una soccombenza reciproca per la «divaricazione tra quanto richiesto nella fase monitoria e quanto liquidato», senza specificare in che cosa consistesse questo divario e, in ogni caso, senza considerare che in opposizione erano stati soltanto chiesti gli interessi sulla somma Ric. 2021 n. 05679 sez.

S2 -ud. 05-05-2022 -3- riconosciuta, che l’opposizione era stata integralmente accolta senza opposizione del Ministero e che, in ogni caso, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la liquidazione dell’indennizzo in misura diversa da quella pretesa non integra unipotesi di accoglimento parziale della domanda, rilevante ex art. 92 cod.proc.civ., atteso che il procedimento di equa riparazione è caratterizzato dal potere del giudice di individuare in maniera autonoma l’indennizzo spettante. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunziato la violazione dell'art. 4, punto 2, decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, nonché difetto di motivazione, perché la Corte d’appello, nella liquidazione delle spese, non aveva riconosciutol'aumento previsto dalla legge per il caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione, senza però motivare sul punto.

2. Il primo motivo è fondato; in conseguenza, il secondo motivo è assorbito. In più pronunce di questa Corte è stato ribadito che l'opposizione di cui all’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo. Come nel procedimento per decreto ingiuntivo (che ha dichiaratamente ispirato il legislatore), il procedimento ex legePinto consiste in una prima fase che si svolge inaudita altera parte e che termina con la pro vocatio ad opponendum ed una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno e da una cognizione esaustiva(Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 2016 ).

Una differenza essenziale, tuttavia, connota il procedimento per l’equa riparazione rispetto al procedimento per decreto Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -4- ingiuntivodisciplinato dal codice di procedura civile: ai sensi del comma 6 dell’art.3 della stessa l. n.89/2001 «s e il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non puòessere riproposta, ma la parte puòfare opposizione a norma dell'articolo 5-ter». Questa differenza funzionale –l’essere cioè l’opposizione l’unico mezzo per l’istante di ottenere il riconoscimento integrale del suo diritto come inizialmente preteso in monitorio – produce, quale necessaria conseguenza, una differenza strutturale, già rimarcata da questa Corte in materia di regolamentazione delle spese della fase di opposizione: l'opposizione ex art. 5-ter della parte privata insoddisfatta dall'esito della fase monitoria ha carattere pretensivo, a differenza di quella erariale che ha sempre e solo natura difensiva.

In particolare, quanto alle conseguenze di questa osservazione, è stato rilevato che in caso di accoglimento o di rigetto dell'opposizione dell’amministrazione la statuizione sulle spese è certamente indivisibile, come nel procedimento per decreto ingiuntivo codicistico.Così non può essere, tuttavia, - ed è qui la differenza dipendente dal comma 6 dell’art. 3 citato - se respinta è l'opposizione ex art. 5- ter proposta da lla parte privata: da un lato , infatti, il decreto monocratico in tal caso sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativo quanto nel capo che liquida le spese; dall’altro il Ministero opposto - se non opponente incidentale - in quanto parte totalmente vit torios a, non può essere condannatoa pagare neppure una frazione delle spese, avendo prestato acquiescenza al decreto e affrontato un giudizio che non ha provocato (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 2016, Sez. 6 -2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020).

Queste considerazioni consentono di individuare più precisamente, per quel che qui rileva,il nesso che intercorre tra il decreto monocratico e la successiva fase di opposizione ex art. Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -5- 5-ter l. n. 89/01 e, in particolare, di sottolineare il carattere devolutivo dell'opposizione, per cui il decreto emesso ai sensi dell’art. 3, comma 5 l. 89/2001 non è travolto dalla mera proposizione del ricorso di cui al successivo art. 5-tere, seppure alla Corte d'appello adita in composizione collegiale è rimessa la cognizione dell'intera materia controversa, il giudizio incontra il limite derivantedai capi del decreto monocratico che siano stati oggetto d'opposizione (cfr., in materia di determinazione del valore della causa in conseguenza dell’opposizione avverso il solo capo delle spese, Sez. 2 - , Sentenza n. 12027 del 13/04/2022).

In altri termini,come proprio prevede il primo comma dell’art. 5 ter con il richiamo all’art. 125 disp.att. cod.proc.civ., è dunque soltanto l’opposizione ad individuare petitume causa petendidel giudizio a contraddittorio pieno dinnanzi alla Corte in composizione collegiale e a segnare i limiti di esercizio della potestas iudicandiin questa fase. Come si verifica nel sist ema delle impugnazioni, non è allora possibile pervenire ad una decisione più sfavorevole per l'opponente rispetto al decreto monocratico, quando non sia stata proposta un’opposizione incidentale antagonista che possa giustificare questa modifica peggiorat iva, nel senso che l’opposto non può giovarsi, neppure rispetto al capo delle spese, di un effetto ulteriormente favorevole che soltanto l’opposizione, anche incidentale, gli avrebbe consentito di ottenere.

Diversamente ritenendo, risulterebbe un’incoerenza logica del sistema in riferimento all’unicità del rimedio riconosciuto alla parte privata per far valere integralmente le sue ragioni (l’opposizione ex art. 5 ter) e al principio di acquiescenza. Ebbene, la Corte territoriale non si è conformata ai principi suesposti ed ha esorbitato dalla materia devolutale con Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -6- l’opposizione proposta dalla sola parte privata: ha applicato, infatti, l’art.92 cod.proc.civ. su di un presupposto di fatto, l’accoglimento in misura ridotta del credito preteso , non più in discussione nella fase di opposizione, modificando l’ammontare delle spese liquidate in fase monitoria in difetto di opposizione incidentale del Ministero; invero, la domanda proposta in opposizione dalla parte privata -limitata alla sola somma dovuta a titolo di interessi - è stata interamente accolta ; al contrario , soltanto l’opposizione incidentale erariale che avesse investito la misura dell’indennizzo o l’ammontare delle spese liquidate in monitorio -e che fosse stata accolta in tutto o in parte - avrebbe consentito di regolare le spese dell’intero procedimento anche a danno, totale o parziale, del ricorrente privato.

3. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto qui impugnato deve essere cassato limitatamente al capo relativo alle spese. Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione dell’art.384 cod.proc.civ. questa Corte, senza rinvio,può decidere nel merito e provvede re alla liquidazione delle spese in favore degli opponenti attuali ricorrenti e a carico del Ministero opposto. Esclusi i presupposti della compensazione per le ragioni suesposte, le spese devono essere liquidate in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione da Euro 1.101 ad Euro 5.200 dal D.M. 55/2014, nella formulazione vigente all’epoca della presente decisione, con riduzione, in considerazione della semplicità della controversia, ex art. 4 comma 1 dello stesso decreto, fino al 50 % del compenso di ciascuna fase ad eccezione della fase istruttoria per cui la riduzione applicata è del 70%; in particolare, per la fase monitoria, in applicazione della tabella 8 devono essere liquidati Euro 225 e, per il giudiziodi opposizione, in applicazione della tabella 12 devono essere liquidati Euro Ric. 2021 n. 05679 sez.

S2 -ud. 05-05-2022 -7- 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale. Risultando unica ed identicamente impostata l’articolazione della difesa dei tre soggetti istanti, senza alcuna differenza di argomenti o strategie o pretese o sostegno probatorio, non si ritiene di dover applicare alcun aumento ex art.4 comma 2 dello stesso d.m.. 4.Secondo il principio di soccombenza, al Ministero resistente deve essere imposto l’onere di rimborso delle spese della presente fase di legittimità, liquidate in riferimento al valore del credito riconosciuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di opposizione, ponendole a carico del Ministero resistente e in favore e in solido di Colonna Mario, Catta Carlo e D’ascenzio Patrizia, in complessivi Euro 1.423,50 oltre, rimborso forfetario, IVAe contributi come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; condanna il Ministero resistente, in favore e in solido di Colonna Mario, Catta Carlo e D’ascenzio Patrizia, al pagamento delle spese di legittimità, liquidandole in complessivi Euro 700,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consigli