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Ordinanza Interlocutoria — n. 7596/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court lacks jurisdiction over opposition to criminal public funding denial; case remitted to criminal section.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7596/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Civil Section of the Court of Cassation dismissed the appeal because it lacked jurisdiction over the contested administrative act. The applicant opposed a denial of state-funded legal representation in a criminal proceeding, arguing for civil review, but the court found this matter falls under criminal procedure rules. Consequently, the case was remitted to a criminal section of the Court for proper assignment.

Regesto Legislator

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Art. 170 d.P.R. 115/2002; The Civil Section of the Court of Cassation has exclusive jurisdiction only over appeals against final decisions in opposition proceedings regarding judicial compensation and defense fees, not against denials of state-funded legal aid in criminal proceedings which belong to the Criminal Section.

Parole chiave

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jurisdiction civil criminal state funded legal aid opposition proceedings Cassazione Sezione civile d.P.R. 115/2002 prova dell'apolidia frode alla legge sugli stranieri indennità di soggiorno all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 170 d.P.R. 115/2002
art. 79 comma 2 d.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161
115/2002; ritenuto che: - secondo Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, è attribuita alla Sezioni civili soltanto la competenza sui ricorsi avverso i provvedimenti conclusivi dei procediment i di opposizione,ex art.
Ordinanza interlocutoria n. 10136 del 2021
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 34644-2018 proposto da: ANYANWU ANTHONY, elettivamente domiciliato in Jesi, presso lo studio dell’avv. Paolo Cognini che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 19/10/2018; Ric. 2018 n. 34644 sez. S2 -ud. 06-02-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal consigliere dr.PATRIZIA PAPA; rilevato che il presente ricorso è stato proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Macerata che ha rigettato l'opposizione proposta controil decreto di rigetto d ell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso T ribunale in un procedimento penale, motivato per la mancata produzione della certificazione consolare ai sensi dell’art. 79 comma 2 d.P.R. 115/2002; ritenuto che: - secondo Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, è attribuita alla Sezioni civili soltanto la competenza sui ricorsi avverso i provvedimenti conclusivi dei procediment i di opposizione,ex art. 170 dello stesso d.P.R.115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati con patrocinio a carico dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione impugnato sia stato pronunciato in un giudizio penale; -il ricorso in esame, invece, concerne un’opposizione non a d un decreto di liquidazione, ma ad un rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel procedimento penale; -conseguentemente, la cognizione è riservata alla competenza delle sezioni penali della Corte di cassazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 10136 del2021);

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Ric. 2018 n. 34644 sez. S2 -ud. 06-02-2023 -3- Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 febbraio 2023. Il Pre