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Ordinanza — n. 7576/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of special power of attorney and undeclared facts for decisive oath.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7576/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a special power of attorney required for the decisive oath and did not specify which facts were deduced in the first instance. The lower court had relied solely on the oath and undisputed facts to reject the claim, but the appellant's request lacked the necessary procedural formalities and clarity regarding the evidentiary basis. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on the merits due to these fundamental procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis c.p.c.; Art. 233 c.p.c.: The decisive oath is inadmissible in cassation if the appellant fails to specify the facts deduced in the first instance or lacks a special power of attorney, as these defects prevent the court from verifying the admissibility of the challenge.

Parole chiave

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decisive oath admissibility special power of attorney procedural defects cassation first instance facts Italian civil procedure restituzione di fondo restituzione e risarcimento rimborso del mutuo

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis cod.
Art. 233 c.p.c.
21073), sia quando sia deferito con atto non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 233 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 702 bis cod. proc. civ
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., depositato il 12 gennaio 2012, Opramolla Giuseppe chiese che Marino Francesco venisse condannato al rilascio dell’immobile sito in Battipaglia, via Mazzini, in quanto detenuto sine titulo, adducendo che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n.
art. 2033 cod. civ
379/2018 con la quale accolse la domanda attrice e, parzialmente, la prima domanda riconvenzionale del convenuto ex art. 2033 cod.
art. 112 cod. proc. civ
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 2731 cod. civ
civ., per non avere la Corte d’Appello ammesso la prova testimoniale richiesta e non avere assunto alcuna decisione in merito alla richiesta di ammissione del giuramento decisorio dell’appellato Opramolla, deferito ai sensi dell’art. 2731 cod. civ.
art. 2736 cod. civ
Venendo al motivo, si osserva come, secondo il costante orientamento giurisprudenziale applicativo dell'art. 2736 cod. civ.
art. 233 cod. proc. civ
21073), sia quando sia deferito con atto non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 233 cod. proc. civ., ma dal difensore munito di ordinaria procura ad litem, anche se sia stato ritualmente deferito in primo grado (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, 5/8/2004, n. 15016
Cass., Sez. 2, 28/10/2019, n. 27471
15016; Cass., Sez. 2, 28/10/2019, n. 27471).
Cass., Sez. 2, 8/6/2007, n. 13425
Cass. Sez. 3, 13/11/2009, n. 24025
Cass., Sez. L, 27/02/1995, n. 2250
Cass., Sez. 3, 19/10/2015, n. 21073
Cass., Sez. 3, 28/10/2014, n. 22805
civ., ma dal difensore munito di ordinaria procura ad litem, anche se sia stato ritualmente deferito in primo grado (Cass., Sez. 3, 28/10/2014, n. 22805).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15886/2022 R.G. proposto da MARINO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Clemente ed elettivamente domiciliato in Eboli, via Amendola, n. 84; –ricorrente – e OPRAMOLLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco della Ventura, presso il cui studio in Battipaglia, via Plava n. 6, è elettivamente domiciliato; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 289/2022 resa dalla Corte d’Appello di Salerno in data 2/3/2022, pubblicata il 11/3/2022 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che: Oggetto: Appello –Deferimento del giuramento decisorio –Ammissibilità –Condizioni.

1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., depositato il 12 gennaio 2012, Opramolla Giuseppe chiese che Marino Francesco venisse condannato al rilascio dell’immobile sito in Battipaglia, via Mazzini, in quanto detenuto sine titulo, adducendo che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 437/2007, confermata in sede di legittimità e di giudizio di revocazione, aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare intercorso con la controparte. Costituitosi in giudizio Marino Francesco chiese il rigetto della domanda, proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale onde ottenere la condanna del ricorrente al rimborso della somma di € 67.655,85, versata anticipatamente a titolo di corrispettivo per la vendita del suddetto immobile, e al risarcimento dei danni per l’inadempimento dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo di vendita, consistente nel mancato guadagno subito per la indisponibilità del bene, e per la perdita subita per il mancato acquisto dell’immobile, costituito dal maggior valore del bene conseguito dal 1993 all’attualità.

Disposto il mutamento del rito con ordinanza del 10 ottobre 2012, il giudice adito, in data 13 gennaio 2008, emise la sentenza n. 379/2018 con la quale accolse la domanda attrice e, parzialmente, la prima domanda riconvenzionale del convenuto ex art. 2033 cod. civ., condannando Opramolla Giuseppe al pagamento, in favore di Marino Francesco, della somma di € 33.156,53, oltre interessi legali dal 24 maggio 2011 al soddisfo, mentre rigettò le ulteriori domande riconvenzionali da quest’ultimo proposte. Avverso la predetta sentenza, propose appello Marino Francesco, instaurando un giudizio nel quale si costituì Opramolla Giuseppe, che chiese il rigetto del gravame e propose appello incidentale, onde ottenere l’accertamento dell’insussistenza del diritto, in capo a Marino Francesco, a percepire l’importo di € 35.725,02, non essendo stata detta somma mai consegnata all’appellato, stante l’assenza di un atto di quietanza contenuto nel preliminare, e, in subordine, l’accertament o della non debenza di tale somma, essendo stata la stessa versata in esecuzione di un preliminare affetto da nullità, oltre alla condanna del predetto alla sua restituzione.

Con sentenza n. 289/2022, pubblicata l’11 marzo 2022, la Corte d’appello di Salerno rigettó l’appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata e compensando le spese del giudizio.

2. Contro la predetta sentenza Francesco Marino propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Opramolla Giuseppe si è difeso con controricorso, illustrato anche con memoria. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello ammesso la prova testimoniale richiesta e non avere assunto alcuna decisione in merito alla richiesta di ammissione del giuramento decisorio dell’appellato Opramolla, deferito ai sensi dell’art. 2731 cod. civ. con le note di trattazione scritta del 22 giugno 2021, relativa all’udienza di precisazione delle conclusioni dell’8 luglio 2021, onde dimostrare che questi rilasciava a favore dell’appellante gli assegni elencati nel capitolo di prova come quietanza delle somme ricevute a titolo di acconto sul prezzo della vendita del locale oggetto di preliminare. 2.1.

Va innanzitutto esclusa l’inammissibilità della censura, eccepita dal controricorrente, sul presupposto che la doglianza in ordine all’erronea applicazione della regola processuale postuli la sussistenza di una lesione al diritto di difesa o altro pregiudizio, non tutelando essa l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantendo soltanto l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa, e che il ricorrente si fosse doluto del vizio di omessa pronuncia senza indicare quali fossero le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale avesse comportato una lesione del diritto di difesa e per le quali l’ammissione del mezzo istruttorio avrebbe comportato una diversa decisione, posto che l’omissione di una qualsiasi decisione sul capo della domanda che concerna il deferimento di giuramento decisorio, integra in sé il vizio di omessa pronuncia, ove detta richiesta, qualora fosse stata presa in esame, avrebbe potuto portare a una decisione diversa da quella adottata (Cass., Sez. 6-L, 2/7/2018, n. 17197;

Cass., Sez. 3, 11/11/1976, n. 4158), e che, nella specie, il ricorrente ha precisato le ragioni per le quali i capitoli di prova riguardanti il giuramento decisorio avrebbero potuto determinare un esito diverso del giudizio, siccome a suo dire dimostrativi della valenza di quietanza degli assegni rilasciati dalla controparte ad ogni suo pagamento. 2.2. Venendo al motivo, si osserva come, secondo il costante orientamento giurisprudenziale applicativo dell'art. 2736 cod. civ. (per cui dal giuramento si fa "dipendere" l'esito della lite) e dell'art.2738 cod. civ. (per cui "se è stato prestato il giuramento ... l'altra parte non è ammessa a provare il contrario"), il giuramento decisorio, sia esso de scientia o de veritate , debba sempre essere ammesso dal giudice di merito, anche quando deferito in via subordinata (purché, in tal caso, la rilevanza delle altre prove dedotte sia stata preliminarmente esclusa anche implicitamente, in tal senso Cass., Sez. 3, 11/2/2005, n. 2854) o su fatti già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie ( così Cass., Sez. 2, 13/12/1994, n. 10653), purché i fatti che ne sono oggetto non soltanto siano stati appresi dal giurante per conoscenza diretta e non per il tramite di terzi (Cass., Sez. 2, 8/5/1979, n. 2624), ma abbiano anche contenuto decisorio in ordine al thema decidendum oggetto della controversia (in questi termini Cass., Sez. 3 , 17/05/2010, n. 11964;

Cass., Sez. 6 - 2 , 18/06/2019, n. 16216) , tali essendo quelli aventi ad oggetto non uno dei momenti necessari dell’iter da seguire per la decisione, ma circostanze dalle quali discenda la decisione di uno o più capi della domanda, circostanze, cioè, tali da comportare che il giudice, previo accertamento dell'an iuratum sit, debba soltanto accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo e su eventuali fatti pacifici e notori (Cass.

Sez. 3, 5/8/2004, n. 15016; Cass., Sez. 2, 28/10/2019, n. 27471). Peraltro, la valutazione (positiva o negativa) sulla decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento da quegli espresso, con la conseguenza che è inammissibile in cassazione la censura volta a prospettare una diversa valutazione del giuramento prestato, limitando la portata delle ammissioni da esso desunte dal giudice di merito (Cass., Sez. 2, 8/6/2007, n. 13425;

Cass., Sez. 3, 13/11/2009, n. 24025). Nonostante la sua deferibilità in qualsiasi momento, il giuramento decisorio non può, tuttavia, essere ammesso nel giudizio d’appello sia quando verta su fatti non dedotti in primo grado e preclusi in questa sede per il divieto di nuove domande (Cas s., Sez. L, 27/02/1995, n. 2250), atteso che l'introduzione in tale fase di un quid novum verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali (Cass., Sez. 3, 19/10/2015, n. 21073), sia quando sia deferito con atto non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 233 cod. proc. civ., ma dal difensore munito di ordinaria procura ad litem, anche se sia stato ritualmente deferito in primo grado (Cass., Sez. 3, 28/10/2014, n. 22805).

Ciò comporta che il ricorrente in cassazione, allorché intenda dolersi dell’operato del giudice d’appello in ordine al giuramento decisorio deferito in quella sede, è tenuto ad esplicitare nel ricorso quando, come e dove abbia dedotto in primo grado i fatti posti ad oggetto dello stesso, oltre a fornire chiarimenti in ordine alla sussistenza della procura speciale, onde consentire a questa Corte di valutare l’ammissibilità della censura. Pertanto, non avendo il ricorrente fornito alcuna precisazione in merito e non risultando neppure dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado l’avvenuta deduzione, in quella sede, dei fatti posti a base del giuramento deferito e riprodotti nel ricorso, deve dichiararsi l’inammissibilità della censura.

3. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del motivo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso . Condanna il ricorre nte al pagamento, in favore del controricorrente, de lle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di c