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Ordinanza — n. 7570/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal arguing state-funded lawyer fees must equal state costs, rejecting equalization principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7570/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a lawyer representing a state-funded client in a divorce case. The lawyer argued that because her client won, the state should pay her fees equal to the costs the losing husband owed the state. The court held that civil procedure does not require equalizing these amounts, unlike criminal law, to prevent unjust enrichment of the state. Consequently, the appeal was dismissed and the lawyer was ordered to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 130, 133 d.P.R. n. 115/2002; In civil proceedings where a state-funded party prevails, the judge is not required to equate the state's costs against the loser with the fees paid to the state-funded lawyer, as this avoids unjust enrichment of the state.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato equalization of fees civil procedure law unjust enrichment state costs calculation indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio deduzione dei costi di custodia

Disposizioni normative citate

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Art. 130 d.P.R. n. 115/2002
115/2002, il Tribunale di Bari ha liquidato la somma di euro 1.010 in favore dell’avvocato Surico; nel liquidare l’importo il Tribunale ha applicato la decurtazione del 50% ex art. 130 del d.P.R.
Art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il Tribunale di Bari ha dichiarato la separazione dei coniugi e ha condannato il marito Domenico Fortunato Gentile al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R.
Art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Art. 103 d.P.R. n. 115/2002
Art. 92 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
115/2002 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”: qualora, nell’ambito di un giudizio civile, risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell’art.
art. 86 c.p
artt. 92 c.p
Il ricorso è articolato in un motivo, che denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c., 82, 130, 131 e 133 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18167/2016
Cass. 22017/2018
Cass. 11590/2019
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22026-2018 proposto da: ROSSANA ADELE SURICO, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, domiciliato ope legis in Roma, Via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso l’ordinanza n. 14914/2018 del Tribunale di Bari, depositata il 14/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis.

PREMESSO CHE 1. L’avvocato Rossana Adele Surico ha difeso Isabella Troccoli, ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bari, nel processo di separazione personale da questa promosso. Il Tribunale di Bari ha dichiarato la separazione dei coniugi e ha condannato il marito Domenico Fortunato Gentile al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002. Provvedendo poi ai sensi dell’art. 83 del d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale di Bari ha liquidato la somma di euro 1.010 in favore dell’avvocato Surico; nel liquidare l’importo il Tribunale ha applicato la decurtazione del 50% ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, così che la somma è risultata inferiore rispetto a quella posta a carico della parte soccombente nel processo.

2. Il provvedimento è stato opposto dall’avvocato Surico. Il Tribunale di Bari, con ordinanza depositata il 14 giugno 2018, ha rigettato l’opposizione.

3. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione Rossana Adele Surico. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo, che denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c., 82, 130, 131 e 133 del d.P.R. n. 115/2002 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”: qualora, nell’ambito di un giudizio civile, risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo d.P.R., al fine di evitare che l’eventuale divario possa costituire ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente.

Il motivo non può essere accolto. Se è vero che è stato affermato quanto sostenuto dalla ricorrente (cfr. Cass.18167/2016), è ormai prevalente nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130; in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass.22017/2018 e Cass. 11590/2019).

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.000, oltre le spese prenotate a debito. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec