Italian Supreme Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of litigation by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a joint declaration by both parties to withdraw their respective appeals. The appellant, representing three individuals, and the appellee mutually renounced their claims and requested cost compensation. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without ruling on the merits or assigning costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw their appeals, the judicial proceedings are extinguished by renunciation without the need for a substantive decision on the merits or the allocation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.142/2018 R.G. proposto da : COLATOSTI MARIO, quale procuratore speciale di Alvarez Del Carmen, Trasolini Paul Jose, Trasolini Bradley Faustino e Trasolini Gino Gerardo, rappresentato e difeso dagli avvocati DIANA LINOe MILANI LUCIANO -ricorrente- Contro TRASOLINI LUCIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato STIRPE CINZIA -controricorrente-ricorrenteincidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6077/2017 depositata il28/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
Rilevato che le parti , con dichiarazione congiunta, ha nno reciprocamente rinunciato al ricorso principale e al ricorso incidentale, con richiesta di compensazione delle spese (v. atti depositati il 19 dicembre 2022); -le dichiarazioni di reciproca rinuncia sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema