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Ordinanza — n. 7557/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's fee liquidation request filed after appeal judgment, rejecting strict deadline interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7557/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower appellate court's order declaring the lawyer's fee liquidation request inadmissible. The lawyer argued that Article 83 of the 2002 Judicial Code does not impose a strict deadline for filing fee requests after a judgment, but rather aims to accelerate payment. The court agreed, ruling that no statutory decadenza (expiration) exists for late filings and that judges may rule on fees after the main trial concludes.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115/2002; The provision regarding lawyer fee liquidation for state-funded clients does not establish a strict deadline for filing requests after the closing of the trial phase, nor does it prevent judges from ruling on fees post-judgment.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato liquidazione compensi avvocato decadenza istanza art. 83 DPR 115/2002 Corte di Cassazione inammissibilità istanza acceleratoria norma istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115/2002
Il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto, sostenendo che la ratio dell’art. 83, comma 3 - bis del d.P.R.
Art. 1, comma 783, legge n. 208/2015
115/2002, come introdotto dall’art. 1, comma 783, legge n. 208/2015, anche in relazione agli artt.
Art. 152, comma 2 c.p.c.
Art. 154 c.p.c.
Art. 111, comma 7 Cost.
Avverso l’ordinanza Massimo Capialbi propone ricorso straordinario exart. 111, comma 7 Cost. L’intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22448/2019
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20901-2018 proposto da: CAPIALBI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Zanardelli 34, presso lo studio dell’avvocato Cinthia Bianconi, rappresentato e difeso da se stesso exart. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso l’ordinanza n. 15/2018 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 9/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis. PREMESSO CHE 1. L’avvocato Massimo Capialbi, in qualità di difensore di Luca Bertini, presentava istanza di liquidazione dei compensi, per complessivi euro 13.978,44, per l’attività espletata in favore di Bertini, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio in grado d’appello r.g. n. 2147/2015, svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Firenze e conclusosi con la sentenza n. 1492/2016.

La Corte d’appello dichiarava, con decreto, l’inammissibilità dell’istanza, ritenendo di non potere statuire sulla richiesta di liquidazione una volta concluso il processo.

2. Il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto, sostenendo che la ratio dell’art. 83, comma 3 - bis del d.P.R. n. 115/2002, non sia quella di porre termini perentori per la presentazione dell’istanza di liquidazione, quanto piuttosto quella di consentire un’accelerazione della procedura di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito. La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza 9 gennaio, 2018, n. 15, rigettava l’opposizione: l’avvocato Capialbi aveva depositato l’istanza di liquidazione del proprio compenso dopo cinque mesi e mezzo dalla definizione del giudizio di merito di secondo grado, avvenuta nel settembre 2016, quando era già entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 83 del d.P.R. n. 115/2002, che ha introdotto l’onere per il difensore della parte ammessa al patrocinio dello Stato di depositare la richiesta di liquidazione entro la fase di chiusura del giudizio, così che la sua istanza andava ritenuta inammissibile.

3. Avverso l’ordinanza Massimo Capialbi propone ricorso straordinario exart. 111, comma 7 Cost. L’intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta “violazione o falsa applicazione dell’art. 83, comma 3-bisd.P.R. 115/2002, come introdotto dall’art. 1, comma 783, legge n. 208/2015, anche in relazione agli artt. 152, comma 2, e 154 c.p.c.”: non può ritenersi che il citato art. 83 abbia introdotto l’onere per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione a pena di inammissibilità o decadenza, non essendo tali conseguenze espressamente previste dalla disposizione.

Il motivo è fondato. Come è stato affermato da questa Corte, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio aspese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio” (così Cass. n. 22448/2019).

2. Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento impugnato va cassato e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma