Cassation court allows appeal against free legal aid liquidation denial due to late filing not causing loss of court power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's order denying free legal aid liquidation for a defense attorney. The lower court had rejected the request because it was filed late, applying a strict deadline rule. The Supreme Court overturned this, ruling that the statute's purpose is acceleration, not to strip judges of decision-making power if the request arrives after the trial concludes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 comma 3 bis d.P.R. n. 115/2002; The provision establishing a deadline for free legal aid liquidation requests aims solely at accelerating payment decisions and does not deprive the judge of the authority to rule if the request is submitted after the trial concludes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07608/2018 R.G. proposto da NASTRI FABRIZIO (c.f.: NST FRZ 63P23 L049B ), rappresentato e difeso da se stesso , con domicilio eletto in Roma, via Panama n. 64, presso lo studio dell’Avv. Ilaria Anita Fares; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro “pro - tempore”; –intimato– Avverso l’ordinanza n. 12062/2017, pubblicata il 26/09/2017 , emessa dal Presidente del Tribunale ordinario di Taranto. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere Milena Falaschi.
Oggetto: Patrocinio spese dello Stato – Inammissibilità istanza di liquidazione Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ordinanza n. 12062/2017, il Presidente del Tribunale di Taranto, rigettava il ricorso proposto dall’Avv. Fabrizio Nastri avverso il decreto del 5 gennaio 2017 emesso dal Giudice del lavoro dello stesso Tribunale, che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, la richiesta, avanzata dal medesimo istante di liquidazione del gratuito patrocinio per le competenze maturate quale difensore di Pietro Antonio Sergi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rubricato al numero di r.g. 8731/2015), rilevando che al caso di specie era applicabile ratione temporis la novella di cui all’art. 83, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/02, come aggiunto dall’art. 1, comma 738, l. n. 208/15, a mente del quale l’ultimo atto della procedura in cui interviene il procuratore (termine entro il quale l’stanza di liquidazione va inoltrata) è da intendersi nel procedimento per ATP il termine per formalizzare il dissenso avverso le conclusioni del CTU, decorrente dalla data di comunicazione del decreto di fine operazioni.
Nel caso di specie, invece, posto che il decreto era stato comunicato il 21 luglio 2016, l’istanza di liquidazione avrebbe dovuto essere depositata entro e non oltre il 21 agosto 2016, mentre era stata depositata in data 2 novembre 2016, a omologa già emessa; - av verso la citata ordinanza, proponeva ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., e sulla base di un solo motivo di impugnazione, Nastri Fabrizio; -è rimasto intimato il Ministero della giustizia; - in prossimità dell’adun anza camerale parte ricorrente ha anche curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Atteso che: - con l’unico motivo, parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 83, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo errata l’interpretazione fatta dal giudice del reclamo della norma invocata, non sussistendo l’impedimento ravvisato nel termine di deposito delle richieste di liquidazione. Il motivo è fondato. L’indirizzo giurisprudenziale, richiamato a sostegno del ricorso, ha trovato l’avallo della Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 22448 del 2019, ha affermato il seguente principio di diritto:
«L'art. 83 comma 3 bis del DPR n. 115 del 2002, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio».
Lo scopo della norma sarebbe quindi quello di accelerare la decisione, avendo lo scopo di favorire liquidazioni del compenso tempestive, ma senza che possa addivenirsi allaconclusione per cui il giudice perderebbe la potestas decidendi ove la richiesta di liquidazione fosse presentata dopo la definizione del processo e comunque una volta definita la causa cui si riferisce l'attività professionale per la quale si richiede laliquidazione dei compensi. A tale orientamento – che si condivide - il C ollegio ritiene doversi dare continuità e pertan to il ricorso deve essere accolto , con annullamento del provvedimento impugnato e la causa rinviata al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, che deciderà sull’opposizione, attenendosi al principio di cui sopra.
Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata erinvia la causa al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese delgiudizio di cassazione. Così dec