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Sentenza — n. 7540/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late and procedurally inadmissible due to missing proof of service.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7540/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late and lacked proof of service. The appellant alleged the lower court judgment was served on June 25, 2018, but the opposing party contested this, noting the appeal was deposited in October, well beyond the 60-day limit. The court ruled that the appellant's own declaration of service in the appeal petition constituted an admission of the short deadline, rendering the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 372 cod. proc. civ.: The declaration of service made in a cassation appeal petition constitutes an admission of the short deadline, precluding the use of the long deadline unless the service is proven by separate evidence.

Parole chiave

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cassation appeal late filing proof of service short deadline procedural inadmissibility notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
termine «lungo» di cui all'art. 327 cod.
Art. 372 cod. proc. civ.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater
L’inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 327 cod. proc. civ
termine «lungo» di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
art. 326 cod. proc. civ
art. 325 cod. proc. civ
civ., il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, cod.
art. 372 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 9005/2009
Cass. Sez. U, n. 10648/2017
Cass. n. 15832 del 2021
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Testo completo

8-bis, d.l. n. 137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30865/2018R.G. proposto da: Agenzia Immobiliare Iseo, rappresentatae difesa dall’Avv. Aronne Bona, ed elettivamente domiciliatain ROMA alla Via della Giuliana , n. 63, presso lo studio dell’Avv. LUCIANO GARATTI –ricorrente – contro MAURO PINZINI e MARILENA PICOTTI , rappresentat i e difes i dall’Avv. Paolo Morelli -controricorrenti – nonché contro R.G.N. 30865/2018 Cron. Ud. 11.05.2022 PU R.G. 30865/2018 Pagina nr.2 di 6 IMMOBILIARE BORGHETTO S.r.l., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

GRAZIANO CHIMIENTI, in Castelnovati (BS), alla via Chiari, n. 123 - intimata – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 571/2018 , depositata in data 29.03.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 .05. 2022 dal ConsigliereCRISTINA AMATO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FULVIO TRONCONE, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Immobiliare Iseo s.r.l. impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Brescia con tre motivi di ricorso, chiedendo la cassazione della pronuncia che, in riforma del giudizio di prime cure, non riconosceva alla ricorrente l’attività di intermediazione nella compravendita di un immobile, e negava alla stessa il diritto alla provvigione.

2. Il ricorso veniva notificato ai sigg.ri Mauro Pinzini e Marilena Picotti in data 12.10.2018, e depositato in data 23.10.2018. 3.Nella parte introduttiva del ricorso (p.

1) la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, depositata in data 29.03.2018, era stata notificata in data 25.06.2018.

4. I controricorrentiMauro Pinzini e Marilena Picotti eccepiscono la tardività del ricorso di parte avversa, depositato in data 23.10.2018, ossia ben oltre il termine breve di 60 giorni (24.09.2018) dalla notifica della sentenza impugnata.

5. Non è stata prodotta,e non è presente nel fascicolo d’ufficio, la relata di notificazione della sentenza impugnata. R.G. 30865/2018 Pagina nr.3 di 6 Resta intimata Immobiliare Borghetto s.r.l. Entrambe le parti hanno presentato memoria. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo ed è altresì improcedibile per mancata produzione della relata di notificazione. 1.1. Questa Corte ha con chiarezza più volte affermato chein tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine «lungo» di cui all'art. 327 cod. proc. civ. , procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante, in forza del disposto dell’art. 326 cod. proc. civ., il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, cod. proc. civ.

L a mancata osservanza di quest’ultimo termine comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di R.G. 30865/2018 Pagina nr.4 di 6 notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio. (da ultimo cfr.Sez. Unite 21349/2022 - Rv. 665188 e Cass. n. 15832 del 07/06/2021). 1.2. Le Sezioni Unite hanno costantemente ribadito tali insegnamenti affermando che nell'ipotesi –come quella odierna - in cui il ricorrente, espressamente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ. ( Cass.

Sez . U, n. 9005/2009 - Rv. 607363) , oppure ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. Sez U,n. 10648/2017). 1.3. Invano nel caso odierno, in cui non risulta agli atti la relata di notifica, parte ricorrente sostiene che il termine lungo opererebbe comunque, anche in presenza di notifica, perché l’art.327 cod. proc. civ. prevede che , in dipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.Questa norma, come la giurisprudenza costante ha sempre ribadito sulla base del chiaro tenore letterale, significa che il termine lungo di sei mesi non può essere mai superato, ancorchè alcuna delle parti abbia notificato la sentenza e non, come gioverebbe a parte ricorrente, che a prescindere dalla notificazione la parte che propone l’impugnazione si può avvalere del termine lungo.

Questa tesi va smentita, sicchè va confermata l’inammissibilità del R.G. 30865/2018 Pagina nr.5 di 6 ricorso perché tardivo, in quanto proposto in data 12.10.2018, oltre sessanta giorni dal 25.06.2018, data di notifica della sentenza impugnata, come inequivocabilmente dedotto in ricorso e giammai negato. Va aggiunto, per completezza,che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un «fatto processuale» - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorr ere il termine «breve» di impugnazione e, in quanto manifestazione della «autoresponsabilità» della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato(Cass. n. 15832 del 2021 Rv. 661874).

2. Viene ,pertanto,dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. L’inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Cortedichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrent e a rifondere a i contro ricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €2.000,00ed €200,00 per spese, oltre agli esborsi eaccessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.