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Ordinanza — n. 7516/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against lower court ruling that implied waiver of state aid occurred via cost advance request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7516/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court order that had dismissed a request for state-funded legal fees. The lower court ruled that the lawyer's request to advance costs implicitly waived the client's right to state aid. The Supreme Court held that such a request serves a different purpose than waiving state benefits and requires an explicit declaration for waiver. Consequently, the lower court's decision was quashed and the case remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 93, 112 c.p.c.; d.P.R. n. 115/2002, art. 136: A lawyer's request to advance litigation costs does not constitute an implicit waiver of the client's right to state aid, which must be renounced explicitly by the beneficiary.

Parole chiave

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state aid waiver litigation costs advance implicit waiver invalidity legal aid rights Cassazione ordinanza spese di difesa indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
d.P.R. n. 115/2022, Art. 136

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 8561/2021
115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente” (Cass., sez. un., n. 8561/2021).
sez. un., n. 8561/2021
115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente” (Cass., sez. un., n. 8561/2021).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21369-2018 proposto da: GUIDI CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Ferrari 11, presso lo studio dell’avvocato Massimo Valenza, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Fabbri; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, domiciliato ope legis in Roma, Via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Pesaro depositata il 30/04/2018, r.g. n. 2455/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis.

PREMESSO CHE L’avvocato Christian Guidi ricorre per cassazione avverso l’ordinanza resa il 30 aprile 2018 con la quale il Tribunale di Pesaro ha confermato il provvedimento che aveva respinto la richiesta di liquidazione dei compensi proposta dal ricorrente in relazione alla attività difensiva espletata in favore di Silvana Natale (convenuta in una causa civile) e ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta fosse incompatibile con la richiesta di distrazione delle spese avanzata dall’avvocato nel processo principale, in quanto la parte aveva già trovato nel difensore antistatario il soggetto che anticipa le spese con conseguente insussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è basato su un motivo che denuncia “nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 93 e 112 c.p.c., 136 d.P.R. n. 115/2022”: la rinuncia al beneficio del patrocinio statale deve essere esplicita seguendo il criterio generale per l’istanza di ammissione al medesimo, non potendosi sostenere che dalla sola dichiarazione di antistatarietà del difensore derivi la rinuncia implicita del beneficiario alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il motivo è fondato. Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che “la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non a bbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente” (Cass., sez. un., n. 8561/2021).

Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento impugnato va cassato e la causa deve essere rimessa al Tribunale di Pesaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pesaro, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella adu